Falso in bilancio - Sufficienti argomentazioni logiche-deduttive per accertare l'occultamento di parte dei ricavi e determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio


Falso in bilancio - Sufficienti argomentazioni logiche-deduttive per accertare l'occultamento di parte dei ricavi e determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio

Pubblicata il 23/04/2012 in Diritto delle Imprese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.A., socio della Enthusiast s.r.l., impugnò le deliberazioni con le quali l'assemblea della società aveva approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000, evidenziante una perdita di lire 149.357.736 che, sommata a quella di lire 78.127.936 dell'esercizio precedente, aveva assorbito l'intero capitale sociale di lire 190.000.000, e ricostituito - previo azzeramento - il capitale stesso mediante aumento a pagamento sino all'importo originario, riducendolo infine a lire 152.000.000 a completa eliminazione delle perdite accertate. Dedusse, tra l'altro, che gli amministratori avevano esposto maggiori costi e ridimensionato l'entità dei ricavi allo scopo di occultare un utile di esercizio di oltre lire 61.000.000 e costringere i soci ad un aumento di capitale ingiustificato. Chiese quindi la declaratoria di nullità delle delibere impugnate. La società convenuta si costituì in giudizio contestando sotto più profili la domanda.
2. Il Tribunale di Brescia, espletata consulenza tecnica d'ufficio, dichiarò la nullità delle delibere, ritenendo sussistente l'occultamento di ricavi relativi alla vendita di ricambi per moto e di abbigliamento per motociclisti per lire 75.000.000, sulla base delle considerazioni logico-deduttive espresse dal consulente d'ufficio in termini di probabilità - essenzialmente in base al raffronto dei dati relativi all'anno 2000 con quelli dei due esercizi precedenti e del successivo -, giacchè la documentazione relativa alla cessione di ricambi e di abbigliamento ed agli utilizzi di pezzi sostitutivi nelle riparazioni delle moto mancava o non consentiva verifiche.
3. Il gravame proposto dalla Enthusiast s.r.l., la quale si doleva della mancanza di una prova - o di indizi seri, univoci e concordanti - della ritenuta esistenza di proventi non esposti in bilancio, nonchè della arbitraria quantificazione di tali ricavi, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Brescia, la quale ha in sintesi osservato: a) che la notevole discrepanza tra i dati del bilancio dell'esercizio 2000 rispetto a quelli dei due esercizi precedenti e del successivo, con riguardo alla ingente contrazione dei margini di ricavo dalla vendita dei ricambi e del l'abbigliamento, non appare spiegabile, come evidenziato anche dalla consulenza, con le sole problematiche commerciali evidenziate dalla società appellante (tanto più che esse sarebbero derivate da un rapporto, quello con la società fornitrice dei prodotti venduti, che preesisteva ed è proseguito sino al 2001), le quali avrebbero al più comportato una poco rilevante flessione dei ricavi; b) che, quanto all'incidenza di tali difficoltà commerciali, che in qualche misura avevano comportato una flessione dei margini, non è possibile una precisa determinazione ma solo una stima presuntiva, operata nella specie mediante il ricorso alla media aritmetica tra i diversi esercizi; ma ciò, in ogni caso, non esclude la falsità del bilancio, essendo certa una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dava contezza, dovendo comunque escludersi - a prescindere dalla precisa determinazione delle inesattezze del bilancio stesso - che la scarsa entità delle difficoltà di ordine commerciale potesse comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge di lire 20.000.000, e quindi il ricorso alla procedura prevista dall'art. 2447 c.c.; c) che del resto, avverso le specifiche e motivate considerazioni esposte dal consulente d'ufficio, la società non aveva fornito una diversa giustificazione delle perdite.
4. Avverso tale sentenza, depositata il 10 novembre 2005 e notificata il 21 febbraio 2006, la Enthusiast s.r.l. ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso B.A..

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione. Con il primo, deduce che la Corte d'appello non ha accertato la gravità dell'indizio costituito dalla riduzione dei margini di ricavo nel 2000 rispetto agli esercizi precedenti e successivo, non avendo esaminato i fatti giustificativi, diversi dall'occultamento dei ricavi, di tale riduzione, fatti che essa appellante aveva allegato, con richiesta di prova. Con il secondo motivo, deduce che la Corte, omettendo di considerare e quantificare compiutamente gli effetti di tali fatti sulla compressione dei margini, ha erroneamente utilizzato una presunzione di secondo grado ricorrendo alla media dei ricavi dei vari esercizi presi in esame. Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., nonchè omessa motivazione, deducendo che la Corte nulla ha detto sulla prova testimoniale richiesta, che invece aveva ad oggetto circostanze idonee a giustificare totalmente la riduzione dei margini di ricavo nell'anno 2000.
2. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
2.1 Giova premettere che - come la sentenza impugnata non manca di precisare senza trovare smentita in ricorso - il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può, ai sensi dell'art. 2729 c.c., fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa, ed a tal riguardo è sufficiente che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un rapporto di dipendenza logica alla stregua di canoni di normalità e di ragionevole possibilità, non di assoluta ed esclusiva necessità causale (cfr. ex multis Cass. n. 8484/09; n. 16993/07; n. 154/06; n. 6899/04).
2.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto che il notevole divario tra i margini di ricavo dalla vendita dei pezzi di ricambio e dell'abbigliamento che il bilancio relativo all'esercizio 2000 espone rispetto a quelli dei due esercizi precedenti e del successivo non possa trovare giustificazione nelle sole difficoltà derivanti dalla politica commerciale praticata dall'unico fornitore della società ricorrente. Ciò sia sulla base di quanto esposto nella consulenza d'ufficio, sia tenendo conto della circostanza che il rapporto con il suddetto fornitore unico preesisteva all'esercizio 2000 ed è proseguito sino all'agosto 2001, dalla quale evidentemente ha dedotto che le problematiche relative a tale rapporto non sono collegabili al solo periodo cui il bilancio dell'esercizio 2000 si riferisce. Ha quindi concluso che, in mancanza di diverse spiegazioni apprezzabili - non fornite dalla società -, la contrazione dei ricavi esposta nel bilancio in questione non corrisponda a quella effettiva.
2.3 Esclusa evidentemente la possibilità di procedere in questa sede ad un riesame del merito di tali valutazioni, ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra riassunti, la motivazione della sentenza non sia affetta da vizi logici, nè incongrua, tenendo anche presente che l'esame delle circostanze che formano oggetto dei capitoli di prova testimoniale dei quali la ricorrente lamenta l'omesso esame non consente di pervenire a diverse conclusioni. Tali capitoli, trascritti in calce al ricorso, non contengono specifici riferimenti al solo esercizio 2000 che consentano di fornire precisi elementi di valutazione in ordine alle cause della pretesa concentrazione in quel solo esercizio degli effetti dello svantaggioso rapporto con il fornitore, o della particolare politica commerciale seguita (da sempre: cfr. cap. 19) dalla società ricorrente nell'offerta di accessori e ricambi agli acquirenti di motocicli nuovi.
2.4 Nè merita condivisione la tesi della ricorrente secondo la quale l'accertamento compiuto dalla Corte di merito sarebbe incompleto, avendo la sentenza omesso di determinare compiutamente la misura dei ricavi non esposti in bilanci, solo stimati presuntivamente mediante il ricorso alla media aritmetica tra i diversi esercizi. Rettamente la Corte ha rilevato, in coerenza con principi da tempo espressi da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis S.U. n. 27/00), come la certezza di una divaricazione, pur non quantificata con precisione, tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio da invece contezza sia sufficiente per l'accertamento della illiceità del bilancio stesso, e quindi della nullità della delibera assembleare che lo ha approvato, oggetto esclusivo del giudizio in questione. Ne deriva che il dato (e quindi la sua mancanza) in ordine alla esatta misura di tale difformità non è affatto decisivo.
2.5 Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che determina in Euro 3.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012

 

Cassazione civile  sez. I,  02 aprile 2012,  n. 5250