Rimborsi alle strutture accreditate e tetti di spesa (Consiglio di Stato 12 aprile 2012, adunanza plenaria)


Rimborsi alle strutture accreditate e tetti di spesa (Consiglio di Stato 12 aprile 2012, adunanza plenaria)

Pubblicata il 24/04/2012 in Diritto Sanitario

La fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per la singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni, spetta a un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già a una fase concordata e convenzionale.
In materia di imposizione di tetti di spesa a strutture private accreditate a titolo provvisorio, i tetti di spesa sono in via di principio legittimi date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il diritto alla salute, di cui all'articolo 32 Cost, possa essere sottoposto a condizioni che ne armonizzino la protezione con i vincoli finanziari a patto di non scalfire in nucleo essenziale irriducibile. Quindi le Regioni, nell'esercitare detta potestà programmatoria, godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia llinteresse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e llassicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico.
È legittimo il provvedimento di determinazione di tetti di spesa sanitaria fissati dalla Regione in corso ddanno, che dispiega i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate. Infatti, la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attivitÈ. È evidente, infatti, che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso..