L'errore scusabile non è invocabile se il ricorrente è un soggetto qualificato (Consiglio di Stato sez. VI 16 aprile 2012 n. 2139)


L'errore scusabile non è invocabile se il ricorrente è un soggetto qualificato (Consiglio di Stato sez. VI 16 aprile 2012 n. 2139)

Pubblicata il 30/04/2012 in Diritto Amministrativo

Fatto e diritto

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società Interedil s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha dichiarato irricevibile, perché proposto oltre il termine di decadenza, il ricorso proposto dalla società odierna appellante per l’annullamento della deliberazione consiliare dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 5 dicembre 2007, con cui è stata disposta la revoca dell’attestazione n. 2655/18/00 rilasciata alla società Interedil s.r.l. dalla società di attestazione Delo.Sovim s.p.a.
2. La società appellante contesta la dichiarazione di irricevibilità, lamentando la mancata concessione della rimessione in termini per errore scusabile a seguito della mancata indicazione, in seno al provvedimento impugnato, dei termini per la proposizione del gravame e dell’autorità giurisdizionale cui rivolgersi.
3. All’udienza del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello non merita accoglimento.
Non ha pregio infatti la doglianza con la quale l’odierna appellante lamenta la mancata rimessione in termini per concessione dell’errore scusabile.
Occorre rilevare che la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell’autorità cui ricorrere comporta la mera possibilità (e non l’obbligo) della rimessione in termini per errore scusabile del ricorrente.
E’ certamente minoritario, invero, l’orientamento, invocato dall’appellante, secondo il quale la mancata indicazione del termine e dell’autorità dinnanzi al quale impugnare il provvedimento impedisce il verificarsi delle preclusioni conseguenti alla mancata impugnazione nei termini di legge dinanzi al giudice avente giurisdizione.
Secondo l’orientamento prevalente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 30 luglio 2010, n. 5055; 16 maggio 2006, n. 2673), che il Collegio ritiene di ribadire, la mancanza del requisito in esame può integrare errore scusabile non automaticamente, ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando, infatti, l’inadempimento dell’Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione.
A favore di tale soluzione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 969, hanno distinto il caso della radicale mancanza dell’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorre e quello dell’indicazione erronea (indicazione di un termine inesatto e/o di un giudice privo di giurisdizione), specificando che, nel primo caso, la remissione in termini deve essere valutata caso per caso e non, appunto, concessa automaticamente.
Nel caso di specie, l’esame delle circostanze del caso concreto, escludono che si possa riconoscere l’errore scusabile non sussistendo alcuna incertezza in ordine al termine e all’autorità innanzi al quale impugnare il provvedimento adottato di revoca dell’attestazione SOA.
Si tratta, invero, di un provvedimento con riferimento al quale si riconosce pacificamente la giurisdizione amministrativa e la vigenza del termine di decadenza di sessanta giorni. Tanto più che nel caso di specie, il destinatario dell’atto è un soggetto qualificato, trattandosi di un impresa del settore, dalla quale è certamente pretendibile, in omaggio ad una esigenza di diligenza minima, la conoscenza delle regole fondamentali che disciplinano il regime, anche di impugnazione, degli atti amministrativi, specie quando si tratta, come nel caso di specie, di provvedimenti di particolare rilievo con cui l’Amministrazione incide sulla possibilità di partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici.
Ancora, a conferma dell’inescusabilità dell’errore, rileva la circostanza che il ricorso è stato proposto non qualche giorno dopo lo spirare del termine di decadenza, ma oltre un mese dopo (il provvedimento è stato comunicato il 14 febbraio 2008 e il ricorso è stato notificato il 19 maggio 2008).
5. L’errore, in definitiva, deve ritenersi inescusabile, il che implica la conferma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e della Delosovim Oranismo di Attestazione s.p.a. che liquida, per ciascuno, in complessivi € 2.000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.