Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (Tar Marche 6.7.2012)


Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (Tar Marche 6.7.2012)

Pubblicata il 18/07/2012 in Diritto Amministrativo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

Considerato che:

- come in altre analoghe vicende portate di recente all’esame del Tribunale (vedasi per tutte l’ordinanza n. 286/2012), alla base del provvedimento impugnato vi è la mancata presentazione del datore di lavoro presso la Prefettura per il completamento della pratica di “emersione”;

- in generale, le argomentazioni di parte ricorrente possono essere condivise, anche in ragione di possibili abusi a danno dei beneficiari della c.d. emersione posti in essere dai soggetti che hanno presentato a suo tempo la domanda. Peraltro, è necessario di volta in volta indagare le ragioni del “disinteresse” del datore di lavoro a concludere la procedura con la stipula del contratto di soggiorno presso il S.U.I. (potendo tale atteggiamento essere rivelatore della fittizietà del rapporto o comunque di anomalie similari);

- la domanda cautelare va pertanto accolta, con conseguente ordine alla intimata Prefettura di riesaminare la pratica, indagando in particolare sui profili dianzi indicati. Laddove dovesse risultare che il disinteresse del datore di lavoro non è dovuto a ragioni poco chiare e che per il resto sussistono tutti i presupposti di legge, il S.U.I. concluderà favorevolmente la procedura di emersione nei confronti del ricorrente (rilasciando quanto meno un permesso di soggiorno per attesa occupazione);

- il fatto che l’Amministrazione si è limitata ad applicare le disposizioni di riferimento incide in ogni caso sulla regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione;

- fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 giugno 2013;

- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: