La forma dei contratti con la PA


La forma dei contratti con la PA

Pubblicata il 15/03/2013 in Diritto Amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Carmine Pinelli Presidente

dott. Maria Ercoli Consigliere

dott. Renata Fermanelli Consigliere rei.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi_

per l'anno 2009, promossa da AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I -G.M.LANCISI- G.SALESI, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

rappresentato  e difeso dall'avv. Roberto Marchegiani ed elett. dom.to presso il suo studio in Ancona Via Menicucci n. 3

APPELLANTE

Contro M. F. rappresentato e difeso dall'avv. G.Paoli ed elett. dom.to presso il suo studio in Ancona C.so Garibaldi 43

APPELLATO 

Con atto di citazione notificato il 9.8.07 M. F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I -G.M.Lancisi- G.Salesi, in persona del legale rappresentante, esponendo che tra le parti era stato concluso un contratto di prestazioni professionali in virtù del quale egli, nella sua qualità di commercialista, aveva eseguito la verifica del bilancio dell'azienda convenuta e predisposto parere motivato, maturando un credito a titolo di corrispettivo di E 295.000,00, somma non versata dall'Azienda convenuta la quale sosteneva l'intervenuta pattuizione di un compenso di E 5000,00, somma già corrisposta all'attore.

Chiedeva quindi la condanna dell'Azienda convenuta al pagamento dell'importo di euro 295.000,00, oltre all'importo di euro 1550,00 a titolo di rimborso dei diritti di segreteria versati per ottenere il parere dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Ancona e Camerino sulla parcella da lui presentata; il tutto con accessori di legge.

L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio, sostenendo che, successivamente all'adozione della delibera con la quale era stata richiesta all'attore la prestazione d'opera intellettuale, tra le parti era stato convenuto verbalmente un compenso di euro 5.000,00, già corrisposto all'attore; che l'attività professionale esposta dall'attore non era stata richiesta da essa convenuta, che aveva chiesto solamente un parere; che la quantificazione del corrispettivo indicata dall'attore era errata. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.

Eccepiva in comparsa conclusionale la nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, in quanto non redatto in forma scritta.  

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Con sentenza depositata in data 26/6/09 il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda dell'attore. In particolare riteneva il Giudice di primo grado di non poter analizzare l'eccezione di nullità del contratto intercorso tra le parti per essere stata la relativa deduzione tardivamente proposta in giudizio; riteneva concluso il contratto dedotto in giudizio attraverso lo scambio della richiesta inoltrata con lettera di data 26/7/05 dall'azienda convenuta e la  manifestazione di disponibilità esposta dal professionista con lettera in data 27/5/05; riteneva la congruità compenso richiesto dal professionista sulla base della complessità dell'attività svolta.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Ospedali Riuniti Umberti I -G.M.Lancisi- G.Salesi, in persona del legale rappresentante, con atto notificato il 2.10.09.

Con ordinanza di data 7.1.10 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio M. F., chiedendo il rigetto dell'appello. Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.6.12, con rinuncia delle parti al deposito delle scritture difensive finali, già depositate in relazione ad altra udienza di precisazione delle conclusioni in precedenza fissata.

Con il primo motivo di impugnazione l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I -G.M.Lancisi- G.Salesi, in persona del legale rappresentante, lamenta che erroneamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto tardiva la deduzione dell'appellante circa la nullità del contratto intercorso tra le parti, in quanto dedotta per la prima volta solo in comparsa conclusionale, richiamando l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la nullità dedotta in giudizio poteva essere rilevata d'ufficio. Tale argomentazione difensiva appare corretta. Costituisce infatti orientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto.

Ne consegue che quando la domanda sia, invece, diretta a far valere l'invalidità del contratto o a pronunciarne la risoluzione per inadempimento, non può essere dedotta tardivamente un'eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo il giudice, sulla base dell'interpretazione coordinata dell'art. 1421 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell'art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d'iniziativa officiosa (cfr da ultimo Cass.n. 9395/11).

Nel caso di specie il professionista chiedeva l'adempimento del contratto che asseriva intercorso tra le parti e tale domanda presuppone ovviamente quale elemento costitutivo la validità del contratto stesso; il Giudice era pertanto tenuto a rilevare (in qualsiasi stato e grado del giudizio) la nullità del contratto indipendentemente dall’attività assertiva delle parti e ciò senza incorrere in violazione dell'articolo 112 c.p.c., come invece ritenuto in sentenza.

Con il medesimo motivo di impugnazione si insiste nella nullità insanabile del contratto intercorso tra la parte per difetto di forma scritta; in particolare viene  dedotto che nei contratti che intercorrono con la Pubblica Amministrazione è necessario che l'accordo contrattuale sia consacrato in autonomo documento, contestualmente sottoscritto dalle parti, non essendo idonea alla valida conclusione del contratto lo scambio di corrispondenza.

Al fine di esaminare adeguatamente tale motivo di impugnazione e opportuno ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti.

Poiché in relazione al bilancio dell'azienda appellante relativa all'anno 2004 era intervenuto il parere negativo del collegio sindacale, con lettera di data 26/7/05 il direttore dell'azienda appellante chiedeva la disponibilità del dottor M. a predisporre un parere circa i rilievi al bilancio espressi dal collegio sindacale. In particolare il contenuto di tale missiva era il seguente: "il collegio sindacale di queste azienda ha espresso un parere non favorevole al bilancio di esercizio del 2004. Considerato che nel parere sono contenuti i rilievi inerenti aspetti di natura contabile e aspetti riferibili alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003, questa Direzione ritiene necessario valersi della Sua collaborazione per analizzare le motivazioni del collegio e formulare le controdeduzioni, onde riproporre il bilancio di esercizio citato ad un nuovo parere del collegio. Faccio presente l'urgenza di provvedere in merito. Le sarò grato se vorrà farci conoscere a stretto giro la sua disponibilità, nonché le condizioni della sua collaborazione"

A tale richiesta disponibilità, faceva riscontro il professionista con lettera in data 27/7/05 del seguente tenore letterale: "in riferimento alla Sua in oggetto Le confermo la mia disponibilità. Pertanto, come convenuto, analizzerò il bilancio 31/12/04 di codesta azienda ospedaliera universitaria, con particolare riferimento al parere non favorevole del collegio sindacale, suggerendo urgentemente le più opportune controdeduzioni e riservandomi di esprimere motivato parere al riguardo. I compensi saranno quelli di cui alla tariffa professionale medio-minima dei dottori commercialisti". Successivamente veniva adottata dal direttore generale dell'azienda appellante la determinazione (n.463/05) di richiedere al dottor M. una prestazione d'opera intellettuale volta a fornire una collaborazione che desse esito ad un parere in merito al risultato del controllo effettuato dal collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2004.

Con tale determinazione il direttore generale si riservava di quantificare il compenso e di effettuare la successiva liquidazione con separato atto.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che lo scambio di tali atti scritti avesse determinato la conclusione del contratto attraverso lo schema della proposta e dell'accettazione, integrando pertanto valida pattuizione scritta intervenuto tra le parti.

Come anticipato, l'azienda appellante ritiene invece inidoneo a configurare un vero e proprio contratto scritto lo scambio delle comunicazioni sopra richiamate, affermando la necessità di redazione di un unico atto, contestualmente sottoscritto: appellato M. deduce invece la correttezza della pronuncia del giudice di primo grado, in quanto il contratto scritto può essere integrato anche dalla proposta scritta seguita da accettazione scritta, posto che l'amministrazione pubblica operava nel caso concreto "iure privatorum".

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non appare in effetti  univoca. Infatti con alcune pronunce è stato affermato che il requisito della forma scritta, previsto ''ad substantiam" per i contratti degli enti pubblici, non esclude che la loro conclusione possa risultare dallo scambio di un insieme di dichiarazioni poste in essere dalle parti contraenti (tra le quali si inserisce la delibera di conferimento dell'incarico da parte dell'ente, comunicata al privato), secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti, così come avviene nella negoziazione comune (Cass.n.15293/05;Cass.n. 9977/08). A tale orientamento si contrappone quello secondo cui, in tema di contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali, l'osservanza della forma scritta non è sufficiente - con l'esclusione dei casi tassativamente previsti dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dall'art. 87 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 - ad assicurare l'esistenza del vincolo contrattuale se non accompagnata dalla unicità del testo documentale (Cass.n. 14808/04). E ancora (Cass. n. 7297/09) i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam" (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono essere consacrati in un unico documento - nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e la volontà della Amministrazione sia manifestata dall'organo rappresentativo dell'ente - salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali. E' doveroso evidenziare che con pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.6827/10) la Suprema Corte ha mostrato di aderire alla tesi secondo cui i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, "accompagnata dalla unicità del testo documentale", salvo quando si tratti di contratti stipulati per corrispondenza con imprese commerciali, nei quali la volontà contrattuale può risultare anche da distinti atti scritti.  Va precisato che la questione rimessa alle Sezioni unite per dirimere precedenti contrasti giurisprudenziali non riguardava tale aspetto; tuttavia non può essere trascurata l'autorevolezza della provenienza del principio ribadito rispetto ai precedenti pronunce della Corte di Cassazione. Peraltro tale orientamento è maggiormente coerente con la lettera della legge che riserva la validità degli accordi conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza, alla sola ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.Non può essere condivisa la tesi difensiva di pasta appellata, esposta negli scritti difensivi finali, secondo cui la disposizione contenuta al punto quattro dell'articolo 17 del R.D. n.244011923 non può essere considerata come norma derogatoria ad un principio generale, in realtà non più esistente, poiché tale deroga, a partire al 1942, con l'entrata in vigore del vigente codice civile, sarebbe divenuta, principio generale, applicabile anche la Pubblica Amministrazione laddove agisca come privato. Tale tesi trova immediata smentita nelle plurime pronunce della Suprema Corte che costantemente ribadiscono che la possibilità di concludere validi contratti a distanza riguarda solo l'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass.n. 7297/09; Cass.n. 59/01; Cass.n. 8950106; Cass. n. 14808/04). Pertanto ritiene questa Corte di accogliere la tesi giurisprudenziale secondo cui è necessario che l'accordo negoziale sia consacrato in uno specifico documento riporti le singole clausole contrattuali.

Tuttavia nel caso concreto ulteriori ragioni consentono di ritenere che il contratto di prestazione d'opera intercorso tra parti non sia stato validamente concluso. Infatti dalla lettura delle comunicazioni intercorse le parti è possibile ritenere che difetti la conformità tra proposta e accettazione. Non può essere valutata come proposta la richiesta di data di 6/7/05 del direttore generale, finalizzata chiaramente solo a conoscere la disponibilità del professionista ad assumere l'incarico. Costituisce invece vera e propria proposta la comunicazione di data 27/7/05 dottor M., con la quale lo stesso esponeva le proprie prestazioni consistenti nell'analisi del bilancio al dicembre 2004 con particolare riferimento al parere non favorevole del collegio sindacale, con predisposizione delle più opportune controdeduzioni e con riserva di esprimere un parere motivato al riguardo. Per tali prestazioni il professionista richiedeva un compenso pari a quello previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti basato sulla fascia medio-minima. A tale proposta seguiva la determina numero 463/05 del direttore generale con la quale il professionista veniva incaricato di fornire una collaborazione da concretarsi in un parere in merito al risultato del controllo effettuato dal collegio sindacale relativamente al bilancio dell'esercizio 2004. In tale determina veniva specificata la riserva di quantificare il compenso del professionista successivamente. Alla luce del contenuto dei documenti richiamati deve ritenersi che la accettazione operata dal direttore generale con la determina numero 463/05 non fosse conforme alla proposta del professionista e ciò con riguardo al contenuto delle prestazioni richieste e soprattutto al compenso pattuito. Infatti nella determinazione numero 463/05 non si faceva fatto riferimento le tariffe professionali nelle fasce indicate dal dottor M., ma si faceva riserva di quantificare con successivo atto il compenso da riconoscere al professionista. Non appare condivisibile la tesi difensiva dell'appellato, secondo cui tale riserva di quantificare successivamente il corrispettivo del professionista costituiva una non contestazione dei criteri di quantificazione indicati dal professionista stesso; infatti il tenore letterale della determinazione non consente di aderire a tale interpretazione, posto che la riserva di determinare in futuro il compenso appare svincolata da qualunque criterio di determinazione. Va anche rilevato che con la determinazione sopra indicata il professionista veniva incaricato solamente di redigere il parere relativo alle questioni sollevate dal collegio sindacale in relazione al bilancio 2004, mentre nella proposta di professionista era compresa anche l'analisi di tali bilancio.

Non è un caso se la presente controversia riguardi proprio determinazione del corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni eseguite e la individuazione delle prestazioni effettivamente richieste, posto che l'azienda appellante sostiene che non era stata richiesta al professionista la redazione ex novo del bilancio, attività che invece il professionista espone nella richiesta di liquidazione di parcella inoltrata all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona in data 20/1/07 ("gli ultimi giorni di agosto 2005 viene redatto nuovo bilancio che... recepiva quanto di fondato critiche mosse dal collegio".... "il sottoscritto, d'accordo col direttore generale, ha preferito redigere un nuovo bilancio che, di fatto, superasse propositivamente l'empasse creata si sarà i suddetti organi sociali") sul presupposto che si trattasse di attività ricompresa nell'incarico ricevuto. Al riguardo è anche significativa la circostanza che, sempre nella richiesta di liquidazione della parcella (pag.7 doc.9), il professionista espone che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in accordo con la direzione generale, preferì non formalizzare subito le controdeduzioni alla relazione non favorevole del collegio sindacale, bensì redigere un nuovo bilancio; anche tale circostanza ammessa dall'appellato costituisce indice del fatto che la prestazione consistente del redazione di un nuovo bilancio non era stata presa in considerazione con la determina n. 463/05, bensì richiesta successivamente. Le posizioni contrastanti delle parti circa la determinazione delle prestazioni professionali oggetto di contratto e del corrispettivo pattuito costituiscono ulteriore conferma della conclusione secondo cui sia mancato l'incontro delle volontà delle parti dirette alla conclusione di un contratto che prevedeva specifiche prestazione a fronte di un corrispettivo determinato. Proprio l'assenza di tali pattuizioni ha dato luogo infatti alla presente controversia, che costituisce pertanto la cartina di tornasole della inesistenza di un accordo negoziale sui punti in esame, costituenti elementi essenziali del contratto d'opera, in quanto oggetto dello stesso.

È possibile quindi concludere che in ogni caso difetti un contratto scritto, sia pure concluso attraverso lo schema della proposta e della successiva, coerente, accettazione; conseguentemente deve concludersi che le prestazioni del professionista siano state rese in virtù di condotte concludenti rappresentate appunto dall'esecuzione delle prestazioni professionali da parte del dottor M. e dall'utilizzo delle stesse da parte dell'azienda appellante. In effetti tale situazione potrebbe dar luogo ad un'ipotesi di arricchimento senza causa; tuttavia tale domanda non è stata proposta dal dottor M., il quale in atto di citazione espressamente espone di chiedere il soddisfacimento del proprio diritto di credito derivante dal contratto di prestazione di opera intellettuale (cfr pag. 6 atto citazione). Pertanto l'appello in esame deve essere accolto. Quanto alla regolamentazione le spese vanno valutate le seguenti circostanze: nel corso del giudizio di primo grado, fino al momento del deposito delle scritture difensive finali da parte dell'amministrazione pubblica, l'esistenza, validità ed efficacia del contratto d'opera risultavano pacifiche tra le parti, tanto che l'azienda appellante aveva già versato il corrispettivo da esser ritenuto congruo; esistono su un punto fondamentale della controversia orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità; le prestazioni rese dal commercialista sono state effettivamente utilizzate dall'azienda appellante, posto che il bilancio relativo all'esercizio 2004 ottenne il parere favorevole del collegio sindacale a seguito degli interventi apportati dal dottor M.. Alla luce delle considerazioni svolte, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio.

 P. Q. M. La Corte di Appello di Ancona, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: —1)—in--accoglimento -dell'appello proposto dall'Azienda Ospedaliero- Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I -G.M.Lancisi- G.Salesi, in persona del legale rappresentante, rigetta la domanda proposta nei confronti dell'Azienda stessa da M. F.; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Cosi deciso in Ancona, lì 28.6.12. Il giudice estensore (dott. R. Fermanelli) Il Presidente (dott. C. Pinelli) can v Depositata in cancelleria in data  14 settembre 2012