Rilevanza del Dottorato di Ricerca ai fini della valutazione della priorità dei titoli nel concorso per l’accesso ad incarichi di insegnamento (in supplenza, mediante contratto)


Rilevanza del Dottorato di Ricerca ai fini della valutazione della priorità dei titoli nel concorso per l’accesso ad incarichi di insegnamento (in supplenza, mediante contratto)

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

Il Cons.giust.amm. Sicilia  sez. giurisd. 25 gennaio 2011 n. 68, riformando una sentenza del Tar, afferma la legittimità del compoortamento della commissione che, nello stabilire l’ordine di priorità, assegnava il primo posto al titolo di dottore di ricerca.
Secondo il Consiglio di Stato, posto che nella valutazione comparativa dei candidati doveva tenersi conto del "rilievo scientifico dei titoli" alla stregua di siffatta indicazione, appare legittimo che, nell'ordine di priorità dei titoli, il primo posto sia stato assegnato a quello di "dottore di ricerca in disciplina pertinente all'insegnamento o affine".

Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia  sezione  giurisdizione

FATTO e DIRITTO
1) Con bando n. 9569 del 21 agosto 2009, il Rettore dell'Università degli studi di Catania rendeva nota l'intenzione della Facoltà di ingegneria dello stesso Ateneo di coprire per l'anno accademico 2009/20010 alcuni insegnamenti scoperti tramite affidamento in supplenza o, in assenza di domande, mediante contratto, tra cui quello di "Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica" (IUS/07) di sessanta ore.
Il bando, nel richiamare l'applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2008, e del regolamento per il conferimento di incarichi d'insegnamento nei corsi di studi dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 13902 del 2 dicembre 2008, specificava che l'affidamento mediante contratto di diritto privato poteva disporsi in favore di "soggetti italiani e stranieri esterni al sistema universitario, che devono comprovare la qualità di studioso ed esperto della materia oggetto dell'incarico con il conseguimento di titoli accademici post laurea, anche all' estero , ovvero tramite lo svolgimento di attività scientifica o professionale continuativa non inferiore a un quinquennio nello specifico settore di conoscenze richieste nel bando"; e che in caso di più domande, fermo restando le priorità di cui all'art. 4 del citato Regolamento, si sarebbe proceduto "... a una valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, e avendo riguardo all'esperienza documentata, al suo prestigio e al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico, e alla finalità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertare l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico e alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando".
Nella seduta del 29 settembre 2009, il Consiglio di Facoltà, visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento (D.R. n. 13902 del 2 dicembre 2008), fissava dei "criteri di valutazione", caratterizzati dal seguente ordine di priorità: 1) titolo di dottore di ricerca in disciplina pertinente all'insegnamento o affine; 2) titolo post lauream (master universitari in disciplina pertinente all'insegnamento o affine); 3) qualificazione scientifica aggiornata (da valutarsi mediante pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti all'argomento dell'insegnamento); 4) precedenti esperienze didattiche a livello universitario per la copertura di insegnamenti pertinenti o affini.
Nella stessa seduta il Consiglio prendeva atto della presentazione di quattro domande di assegnazione del contratto e, dopo l'illustrazione dei curricula dei candidati da parte del Presidente della Commissione didattica di Facoltà, deliberava di affidare il contratto alla dott.ssa M. M., "... già dottore di ricerca nello stesso settore, autrice, altresì, di pubblicazioni recenti sull'argomento oggetto dell'insegnamento e già docente a contratto presso questa Facoltà ...".
Il dott. P. S. impugnava tale deliberazione, censurandola sia nella parte in cui aveva fissato i citati "criteri di valutazione", in quanto non consentiti dal bando, e sia per la mancata effettuazione della prevista "valutazione comparativa dei candidati" e, quindi, per difetto di motivazione.
2) Con sentenza n. 2187 del 22 dicembre 2009, il giudice adito accoglieva il ricorso.
In via preliminare, detto giudice rilevava che sussistevano i presupposti per adottare una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 26, L. n. 1034/1971, come novellato dall'art. 9, L. n. 205/2000, e che, nel caso in esame, la controversia rientrava nella cognizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il T.A.R. riteneva illegittimo l'operato del Consiglio di Facoltà.
A suo avviso, il Consiglio non aveva il potere né di aggiungere né di specificare i criteri di valutazione, essendo essi già stabiliti nel bando di selezione. Infatti, l'art. 9 del regolamento per l'affidamento degli incarichi, adottato con D.R. 2 dicembre 2008, prevedeva che fosse il bando a indicare criteri e modalità per la valutazione comparativa dei candidati e che quest'ultima dovesse avvenire "sulla base dei criteri indicati nel bando".
Inoltre, l'operato del Consiglio si rivelerebbe palesemente lesivo, oltre che dello stesso bando, anche del principio di imparzialità, in quanto nella procedura in esame non soltanto non è stata garantita alcuna segretezza dei dati dei partecipanti, ma l'Ufficio protocollo dell'area gestione del personale aveva acquisito le istanze dei partecipanti con gli allegati curricula, prive di busta, come è attestato dalla impressione del timbro di protocollo sulla prima pagina delle istanze stesse.
Appariva, poi, singolare che, nell'ordine di priorità stabilito dalla commissione, il primo posto fosse stato dato al titolo di dottore di ricerca, e cioè proprio all'unico titolo non posseduto dal dr. S., il quale, al contrario, aveva altri titoli post lauream assenti nel curriculum della controinteressata, dott.sa M..
Così operando, il Consiglio non avrebbe effettuato alcuna effettiva valutazione comparativa tra i candidati, limitandosi ad accennare a una pretesa "attenta valutazione", e soffermandosi esclusivamente, e per giunta in modo generico, sui titoli della controinteressata, senza prendere in alcun modo in considerazione il pur prestigioso curriculum del ricorrente.
Infine, la materia oggetto della selezione riguardava la "legislazione sul lavoro e sull'infortunistca" e, quindi, l'insegnamento da svolgere non era limitato al diritto del lavoro in senso stretto, ma richiedeva anche l'approfondimento della branca della sicurezza del lavoro, particolarmente importante ai fini della formazione degli studenti del corso di laurea in ingegneria gestionale.
L'esame dei curricula dei candidati ha evidenziato il possesso, in capo alla dott.sa M., del solo titolo di dottore di ricerca in materia di "Diritto del lavoro europeo", con carenza di titoli scientifici o professionali, nella materia per il cui insegnamento essa concorreva.
Il T.A.R. concludeva, annullando gli atti impugnati e riconoscendo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno.
3) L'Amministrazione universitaria ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio i dottori S. e M., i quali hanno svolto le rispettive tesi difensive.
4) In via preliminare, va esaminato il motivo di appello con cui si contesta che la controversia rientri nella cognizione del giudice amministrativo.
Ad avviso dell'appellante, che richiama precedenti giurisprudenziali di taluni T.A.R., tra cui la stessa Sezione di Catania, la materia in questione è inquadrabile nella sfera del diritto privato, trattandosi di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazioni, devoluti come tali alla giurisdizione del giudice ordinario.
La censura è infondata.
La controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che si verte in tema di "procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni", ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intendendosi, con tale termine, tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazioni culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 1396 del 9 marzo 2010).
5) Con altro motivo di censura si contesta che nella specie ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo novellato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che prevede la possibilità che il giudice adotti sentenza in forma semplificata.
Ad avviso dell'appellante, la controversia non era di facile e immediata soluzione, tant'è che la sentenza appellata consta di ben quarantotto pagine.
La censura è infondata.
Il T.A.R. ha ritenuto che la controversia in esame fosse manifestamente fondata e in tal senso ha optato per una decisione in forma semplificata. È pur vero che nella previsione legislativa la motivazione della sentenza deve essere concisa (potendo consistere "in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto"), ma il superamento di tale limite non si traduce in un vizio della sentenza tale da comportarne l'invalidità.
Infatti, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non v'è ragione di discostarsi (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4244), la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, è in ogni caso infondata nel merito, atteso che la stessa deduce il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l'effetto devolutivo di quest'ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante.
6) Per contro, è fondato il motivo di appello che è diretto a sindacare la decisione del giudice di prime cure di accogliere il ricorso del dr. S. e, conseguentemente, di annullare gli atti relativi alla selezione.
Va, in primo luogo, osservato che la Commissione giudicatrice ha il potere di specificare le previsioni del bando di concorso, senza che ciò comporti violazione del principio d'imparzialità, sempre che i criteri di specificazione siano conformi alle statuizioni del bando e non si risolvano nella disapplicazione di dette statuizioni.
Ciò posto, va osservato che il bando stabiliva, in primo luogo che, nella valutazione comparativa dei candidati doveva tenersi conto del "rilievo scientifico dei titoli".
Ebbene, alla stregua di siffatta indicazione, appare legittimo che, nell'ordine di priorità dei titoli, il primo posto sia stato assegnato a quello di "dottore di ricerca in disciplina pertinente all'insegnamento o affine".
Come rettamente sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione, il dottorato di ricerca è, infatti, un titolo riconosciuto dalla legge e rilasciato dagli Atenei al termine di un lungo periodo di formazione, a conclusione del quale è previsto un esame volto a verificare la conoscenza e la capacità scientifica del discente.
Inoltre, tale titolo ha particolare rinomanza all' estero , tant'è che il PHD, che è l'equivalente del dottorato di ricerca, costituisce titolo necessario nel mondo anglosassone per accedere all'insegnamento.
Quanto al titolo di "assegno di ricerca", posseduto dal dr. S., rettamente lo stesso è stato collocato al secondo posto della scala di priorità dei criteri, trattandosi di titolo di minore importanza rispetto a quello di dottore di ricerca.
Relativamente alla materia, oggetto della selezione, concernente "la legislazione sul lavoro e sull'infortunistica", ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che la dott.sa M. fosse sprovvista di esperienza didattica e scientifica nel settore della legislazione sull'infortunistica.
Nella materia del diritto del lavoro, non può non ritenersi compresa anche la legislazione sugli infortuni, trattandosi di branca della suddetta disciplina.
Parimenti errata è l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui nel precedente anno accademico la dott.sa M. era stata preceduta dal dott. S. ai fini del conferimento di analogo incarico di insegnamento.
Come è stato eccepito dalla difesa dell'Amministrazione, alla selezione in questione non ha potuto partecipare la dott.sa M., posto che alla medesima era già stato conferito il massimo delle ore di insegnamento consentite (120).
7) In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata e reiezione del ricorso proposto in primo grado dal dr. S..
Si ravvisano comunque, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal dott. S..
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.