Insidie e trabocchetti, presenza di ghiaia nella pista da sci


Insidie e trabocchetti, presenza di ghiaia nella pista da sci

Pubblicata il 10/02/2013 in Diritto dello Sport
Fatto 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l'8.1.1999 G.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Camerino il Comune di Ussita per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subito a seguito di infortunio patito sulle piste da sci site in località (OMISSIS) dell'anzidetto Comune.

Esponeva l'attore:

1) di praticare con abilità lo sci sin dal (OMISSIS);

2) che in data (OMISSIS), alle ore 12,15 circa si trovava sulla pista sciistica sita in località (OMISSIS), zona (OMISSIS), in compagnia di alcuni amici;

3) che, uscito dal piazzale del bar ivi sito, si stava apprestando a percorrere in senso discendente il raccordo esterno della pista suddetta delimitato da una palizzata in legno non provvista di protezione alcuna quando, a causa di ghiaia affiorata sulla neve e non segnalata aveva perso il controllo degli sci ed era caduto al suolo, andando ad urtare con estrema violenza contro uno dei paletti della staccionata di cui sopra, privo di imbottitura;

4) che, a seguito della caduta, era stato condotto al P.S. dell'Ospedale di (OMISSIS) dove, dopo accertamenti radiografici, era stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza per la frattura esposta della gamba destra;

5) che le gravi lesioni subite gli avevano procurato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 200 ed un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 100, e ne era residuata una invalidità permanente del 18%;

6) che responsabile dell'evento lesivo doveva ritenersi esclusivamente il Comune di (OMISSIS) in qualità di ente proprietario della pista sciistica sita in (OMISSIS), per non aver adottato le misure di sicurezza più idonee al fine di evitare eventi lesivi agli utenti della pista stessa, con configurabilità di colpa per imperizia e per inosservanza delle regole di condotta che tendono a scongiurare eventi dannosi;

7) che vane erano state le richieste risarcitone avanzate nei confronti del convenuto: donde la giudiziale domanda.

Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava i fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio dall'attore.

Ammessi ed esperiti gli incombenti probatori necessari, la causa veniva decisa dal Tribunale adito con sentenza n. 21/2003 del 30.1.2003, che respingeva la domanda e condannava l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite.

L'ordito logico della pronunzia si articolava attraverso i seguenti passaggi:

1) dall'espletata istruttoria non era affatto emerso che la pista ove era avvenuto l'incidente, descritta come stretta e ripida, fosse una delle piste predisposte dal Comune di (OMISSIS);

2) appariva, poi, assorbente la circostanza che una siffatta pista potesse ben presentare l'affioramento di ghiaia, sia in relazione alla pendenza e all'uso, che in relazione alle condizioni meteorologiche: l'evenienza, dunque, doveva essere valutata dallo sciatore;

3) la presenza di paletti che peraltro sorreggevano una rete di plastica color arancione non poteva considerarsi rilevante ai fini della responsabilità del Comune, trattandosi di protezione volta ad impedire la fuoriuscita dalla pista, con possibilità di urto contro gli alberi;

4) la particolare situazione ambientale, dunque, imponeva allo sciatore di scendere con particolare prudenza e a velocità contenuta;

5) la possibilità di incidenti e fratture è ovviamente elevata per chi pratica lo sci: al di là dell'adozione delle misure di sicurezza più ovvie, tuttavia, non si può imporre al gestore dell'impianto di spingere la propria diligenza ai limiti estremi;

6) le spese dovevano seguire la soccombenza dell'attore.

Avverso detta sentenza interponeva appello il G., chiedendone la riforma. L'appellato non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della citazione.

La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 1.7.2009 sulle conclusioni dell'appellante, come sopra integralmente trascritte.

Diritto 
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata in questa sede, non essendosi provveduto in udienza, la contumacia dell'appellato, non costituitosi nel presente grado nonostante la rituale citazione.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce di aver citato in giudizio il Comune di (OMISSIS) in quanto ritenuto responsabile dell'incidente occorso ad esso appellante, sotto due profili: a) l'insidia, costituita dalla presenza di ghiaia, sulla pista da sci non visibile da una distanza utile per le manovre di emergenza, e b) la mancata adozione delle più elementari misure di sicurezza alle piste da sci.

Il primo giudice, nel rigettare la domanda sull'assunto che non era dimostrato che la posta ove si era verificato l'incidente fosse o meno una delle piste predisposte dal Comune di Ussita, aveva, da un lato, male interpretato le risultanze istruttorie, da cui emergeva il legame rilevante nell'ottica dell'art. 2051 c.c tra luogo in cui si era verificato l'incidente e proprietà e/o poteri gestori in capo al Comune; dall'altro aveva omesso di considerare che l'assenza di tale legame non escludeva comunque, la responsabilità dell'appellato sotto il secondo dei profili prospettati, atteso che il paletto non "protetto", contro cui era andato ad urtare l'infortunato, era di delimitazione della pista principale.

Censura, inoltre, la sentenza per avere il primo giudice ritenuto prevedibile la denunziata insidia e per non avere valutato la violazione da parte dell'appellato delle misure di sicurezza idonee ad impedire danni e lesioni agli sciatori.

Lamenta, infine, la valorizzazione ai fini decisionali di elementi di fatto non risultanti dall'istruttoria, nè da fatti notori.

Il motivo è palesemente infondato.

Va anzitutto rilevata l'evidente anemia del quadro probatorio fornito dall'odierno appellante in ordine ai fatti dedotti in giudizio.

Tanto per iniziare, in assenza di documentazione fotografica dello stato dei luoghi, e del paletto contro il quale il G. sarebbe andato ad urtare al termine della rovinosa caduta, oltre che di qualsiasi relazione di intervento o segnalazione di incidente, la dinamica del sinistro potrebbe essere ricostruita solo sulla scorta dei testimoni indicati dall'attore, le cui deposizioni, come si dirà, appaiono contraddittorie su punti decisivi e, pertanto, di dubbia attendibilità.

L'attore, inoltre, non ha assolutamente dimostrato che il luogo ove si sarebbe verificato l'incidente fosse di proprietà o fosse riconducibile alla custodia del convenuto.

Quest'ultimo, da parte sua, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha ammesso alcunchè, essendosi limitato a dichiarare di avere avuto, nell'anno in questione, la gestione degli impianti di risalita e delle piste di sci di (OMISSIS); di non essere neanche a conoscenza del denunziato evento lesivo che pertanto non poteva che essersi verificato "fuori pista"; che, in ogni caso, nell'esercizio dell'attività di gestione delle piste non poteva essergli mosso alcun addebito di negligenza.

La tesi sostenuta dal convenuto e fatta propria dal Giudice di prime cure, appare confermata dalle risultanze probatorie.

I testi di parte attrice (tre amici dell'attore, che, insieme allo stesso, si erano recati a (OMISSIS) per passare il Capodanno), invero, non hanno fornito elementi univoci e, come tali, utili alla tesi attorea....

La teste R. ha riferito che la caduta si era verificata su una stradina che portava alla pista, di fronte ad un non meglio identificato bar; che detta stradina, larga circa due metri, poteva essere percorsa "ad uno ad uno perchè era stretta ed era piuttosto ripida"; che l'attore aveva perso l'equilibrio a causa di ghiaia che sporgeva sotto la neve ed era andato ad urtare contro un paletto di legno che si trovava "in fondo a detta strada" e che "non era protetto in alcun modo"; che la strada in questione era "battuta";

che per arrivare alla pista si poteva percorrere detta strada o "altri raccordi che vi erano sull'altro lato del bar"; che "all'inizio del raccordo da noi imboccato c'erano dei cartelli che indicavano che quello era un tratto di pista, non ricordo di che colore fossero".

Detta deposizione non concorda su alcuni punti decisivi con quella dell'altro teste di parte attrice, Ga.Ro., il quale ha affermato con decisione che a monte della strada "non c'era alcun cartello con la segnalazione di pista"; ha precisato che la stradina era larga circa 1-1,5 metri e parecchio ripida, e che l'attore, dopo aver perso l'equilibrio per la presenza di ghiaia affiorante sotto la neve, era andato ad urtare contro il primo di alcuni paletti di legno che delimitavano la pista.

Del tutto incerta è la deposizione dell'ultimo teste di parte attrice, F., che dopo aver confermato la circostanza della perdita di equilibrio da parte dell'attore, a causa dell'emergere della ghiaia sulla ripida stradina di cui si è detto, e l'urto contro un paletto in legno, nulla è stato in grado di riferire in ordine alla presenza dei cartelli e, sia pure a livello dubitativo, ha dichiarato che la stradina in questione era l'unica di accesso alla pista (così smentendo la deposizione della teste R. sul punto).

Sarebbero sufficienti le discordanze ed incertezze dei testi di parte attrice per escludere la fondatezza degli assunti di parte attrice.

Ma, ad escludere qualsiasi dubbio in proposito militano le complete ed attendibili dichiarazioni del teste P., il quale, per quel che qui rileva, ha riferito:

1) che le piste davanti al bar, gestite dal Comune erano due, molto ampie e battute tutte le sere; larghe circa 30 metri l'una e collegate alle due seggiovie;

2) che per imboccare dette piste esistevano raccordi (rampe) larghi circa 5-6 metri e lunghi 6 o 7 metri;

3) che sulla destra non esisteva alcun raccordo battuto e gestito dal Comune, largo 1,5-2 m. e lungo 10 metri, come descritto dall'attore (e dai testi dallo stesso indicati);

4) che, tra l'altro, il mezzo battipista, largo circa 5 metri, non poteva tracciare una pista larga mt. 1,5;

5) che tutte le palizzate esistenti nella suddetta località erano ricoperte da una rete di plastica arancione, applicata dalla parte della pista, alta circa mt. 1,2, i cui paletti estremi erano imbottiti con un materassino di gomma piuma e quelli intermedi costituiti di legno non ricoperto;

6) che esisteva un bosco sulla destra rispetto al bar, guardando da monte a valle, il quale era molto distante, circa 300 mt. sito al di là di due sciovie e del sottopassaggio sito in cima alle stesse; le due sciovie erano divise da una rete arancione continua, dalla partenza sino all'arrivo delle sciovie; il sottopassaggio distava dal bar circa mt. 50 e talvolta alcuni sciatori per raggiungerlo passavano per una scorciatoia.

Alla luce di quanto sopra deve ragionevolmente ritenersi che l'incidente sia avvenuto "fuori pista" e senza alcun nesso con la cosa in custodia dell'appellato.

L'appellante sostiene, peraltro, che, anche a voler escludere che l'incidente sia avvenuto al di fuori delle piste predisposte dal Comune di Ussita, quest'ultimo sarebbe comunque responsabile sotto il secondo profilo sopra evidenziato, perchè i paletti erano di delimitazione della pista principale e non erano ricoperti di gommapiuma, in modo da attutire eventuali urti.

E' agevole obiettare:

a) che, per le ragioni già esposte, non esistono elementi obiettivi neanche per ricostruire attendibilmente l'incidente e per ritenere che esso si sia verificato a seguito dell'impatto contro un paletto di delimitazione della pista principale e quindi per ipotizzare responsabilità a carico dell'appellato.

Al riguardo non può sottacersi che l'attore, in sede di citazione, aveva asserito di essere andato ad urtare non contro il paletto che sorreggeva la protezione di plastica arancione che delimitava la pista principale, ma contro uno dei paletti della staccionata che delimitava il raccordo esterno (la stradina di cui sopra);

b) che la mancata protezione del paletto su cui sarebbe andato ad urtare l'appellante è stata affermata solo dalla teste R., le cui inattendibilità è emersa alla luce delle considerazioni sopra espresse;

c) che il teste P. ha riferito che i paletti estremi della protezione di plastica arancione (volta ad impedire fuoriuscite dalla pista con possibilità di urto contro gli alberi) erano imbottiti con un materassino in gomma piuma e che l'urto, secondo quanto riferito dal teste Ga.Ro., si era verificato proprio contro uno di tali paletti estremi (il primo);

d) che il sistema di protezione sopra descritto non determinava una situazione di pericolosità, tenuto conto dell'ampiezza della pista e della funzione svolta dalla protezione di plastica, così come argomentato dal primo giudice.

Ma un'altra considerazione appare di per sè decisiva.

Come è noto, ai fini del risarcimento del danno, la valutazione del nesso causale tra condotta ed evento va effettuata sia in relazione all'evento in concreto verificatosi che sulla base di un giudizio controfattuale, per accogliere la pretesa risarcitoria qualora eliminando mentalmente quella condotta l'evento non si sarebbe verificato.

Nel caso in esame, anche a voler ritenere provati i fatti dedotti dall'appellante (impatto contro un paletto di delimitazione della pista principale; mancata "imbottitura" del paletto) farebbe difetto la prova, anche labilmente presuntiva, che la presenza di una imbottitura in gommapiuma del paletto in questione avrebbe evitato o limitato l'evento lesivo.

E' sufficiente evidenziare che non si è trattato di un trauma cranico (rispetto al quale la maggiore o minore durezza dell'oggetto urtato più assumere rilevanza) ma della frattura della gamba destra.

Lo stesso attore, nell'atto di citazione, ha affermato di essere caduto al suolo e di essere andato ad urtare "con estrema violenza" contro uno dei paletti della staccionata: il che fa ragionevolmente desumere che la frattura sia stata provocata, di per sè, dalla violenza dell'impatto, per effetto del dinamismo descritto, e che l'eventuale presenza dell'imbottitura (solo asseritamente mancante) non avrebbe influito sull'effetto lesivo dello stesso.

La pronunzia di rigetto della domanda attorea va pertanto confermata, integrandone la motivazione alla stregua delle suesposte considerazioni.

Con il secondo, subordinato motivo, l'appellante censura la statuizione relativa al regolamento delle spese di lite, deducendo la sussistenza di giusti motivi per disporne la integrale compensazione ("l'attore è sbattuto contro i paletti in legno (incontestato) non imbottiti (incontestato) che delimitano la pista principale (incontestato)".

La censura va disattesa.

La palese infondatezza della domanda, quale emerge dalle suesposte considerazioni, non giustifica deroga o attenuazione del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., di cui il primo giudice ha dato corretta applicazione.

Le circostanze dedotte dall'appellante, come si è visto, non sono affatto "incontestate" e, comunque, non varrebbero a modificare tali conclusioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente respinto.

Nulla a provvedere quanto alle spese di lite del presente grado, stante la contumacia dell'appellato.

PQM 
P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n. 21/2003 emessa dal Tribunale di Camerino il 22.1.2003 proposto da G.D. appellante nei confronti del Comune di Ussita, in persona del Sindaco pro tempore appellato così provvede:

1) Dichiara la contumacia dell'appellato;

2) Respinge l'appello, confermando, per l'effetto, la pronunzia impugnata Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2010