La competenza territoriale nel concordato preventivo


La competenza territoriale nel concordato preventivo

Pubblicata il 18/02/2013 in Diritto delle Imprese

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Luisa MINGRONE Presidente
dott.ssa Antonia MUSSA Giudice rel.
dott.ssa Arcangela ROMANELLI Giudice

premesso che:

con il ricorso depositato in data 18.9.2012, con il quale il debitore Spi. s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. D. A. F., avente sede legale in Crotone Loc. Passovecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti E. B. e G. P. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. P. in Crotone via (omissis), giusta procura in calce al ricorso, ha presentato domanda di concordato ex art. 161 comma 6 l. f. eccependo, in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, già spiegata in sede prefallimentare richiamandosi alle memorie difensive e agli allegati già prodotti in quella sede e, nel merito, chiedendo la concessione del termine di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. f.;

- vista la domanda e la documentazione ad essa allegata;

- ritenuto di dover preliminarmente affrontare la questione di competenza territoriale del Tribunale adito sollevata dal ricorrente ai sensi degli artt. 161 e 9 l.f.

Si osserva in merito che l'art. 9, comma 1, l. fall. recita : "Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa" con ciò sancendo una competenza inderogabile di tipo funzionale (Cass. n. 12631/1992). 

Il concetto di "sede principale dell'impresa" viene inteso non come luogo di svolgimento dell'attività di produzione, la quale può essere svolta in diversi stabilimenti collocati in vari luoghi, bensì come centro di direzione e gestione dell'impresa societaria (Cass. n. 5391/2005; Cass. n. 3878/1996). Ciò emerge chiaramente dall'esame della disciplina di rilievo comunitario in particolare l'art. 3 e il 13° considerando del Regolamento UE n. 1346/2000 il quale precisa, infatti, che "centro degli interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi" con ciò individuando come sede principale il "center of main interests (COMI)".

Sul punto la Corte di Giustizia ha statuito che "Occorre tener conto del luogo di amministrazione principale della società: se esso si trova presso la sede statutaria, la presunzione a favore di quest'ultima non è superabile." (Corte Giustizia CE, 1° sezione, 20.10.2011 n. 396). Si ritiene, infatti, che l'intento del legislatore comunitario s'inveri nel dissuadere le parti dal trasferire i procedimenti giudiziari per ottenere una migliore situazione giuridica ovvero per fini dilatori, specificando, altresì, che il trasferimento di competenza contrasta anche con gli obbiettivi di realizzare un funzionamento celere ed efficace delle procedure allungandone inevitabilmente i tempi (Corte di Giustizia sentenza del 17.1.2006 Staubitz –Schreiber; Trib. Napoli 27 aprile 2011).

Si ritiene, inoltre, che occorra coniugare il concetto di individuazione della sede principale dell’impresa con il sistema della pubblicità legale dell'iscrizione al Registro delle Imprese e con il relativo onere che potrebbe incombere sui terzi di accertamento della realtà fattuale con quella evincibile dal sistema di pubblicità legale.

La presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva è volta, infatti, anche ad evitare ai creditori l'onere eccessivo di dover "inseguire la società nei suoi spostamenti" (Cass. n. 8056/2010).

Su tali basi, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale costante che ritiene la presunzione fino a prova contraria della coincidenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa, nel senso che la coincidenza tra sede legale e sede effettiva può essere vinta solo dalla prova che la prima sia una sede meramente fittizia e formale (ex multis: Cass. n. 3878/1996; Cass. n. 4206/2003; Cass. n. 5391/2005; Cass. n. Cass. n. 11732/2006; Cass. n. 

6677/2006; Trib. Mondovì 6.3.2008; Trib. S. Maria Capua Vetere 25.2.2005) e che sancisce, così, la competenza della sede principale dell'impresa soprattutto nel caso di impresa con centri operativi dislocati su varie zone del territorio (Cass. n. 1981/2000; Cass. n. 6886/2012: "considerato che il consolidato orientamento di questa corte (ex multis: n. 5945/2005; n. 9070/2000; 11143/1994) è nel senso che: a) la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale fino a quando non risulti dimostrato che la sede effettiva si trovi, ala data di presentazione dell'istanza di fallimento, ubicata altrove; b) per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa del'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo in cui l'impresa svolge l'attività di produzione, qualora non coincida con quello in cui si svolge l'attività organizzativa; che, alla stregua di tale orientamento, i rilievi ...omissis...circa l'ubicazione dell'attività sociale di produzione e commercializzazione di beni si mostrano in sè irrilevanti ai fini dell'individuazione della competenza territoriale,...omissis...tanto più che dalle circostanze di fatto specificamente indicate...omissis...emerge come le attività di direzione e organizzazione dell'impresa sociale si svolga in tale luogo, nel quale si è tenuta l'assemblea sociale che ha deliberato lo scioglimento volontario della società, e dal quale proviene ed indirizzata tutta la corrispondenza intrattenuta dal liquidatore...").

Tutto ciò premesso, e come si evince dalle emergenze processuali, si rileva che la società Spi. s.p.a. in liquidazione è partecipata al 100% come unico socio dalla società P. Paste Alimentari s.r.l., in persona dell'Amministratore unico A. P. e avente sede legale ed effettiva in Rocca di Neto (KR) Località Setteporte, e risulta avere una Unità Locale situata in Foligno (PG).

Si osserva, altresì, che anche altre società del Gruppo P., alla quale Spi. s.p.a. appartiene come dichiarato nelle note integrative ai bilanci al 31.12.2009 e al 31.12.2010, hanno sede legale ed effettiva nel circondario del Tribunale adito, in particolare, la società controllante del gruppo Finanziaria S. P. s.p.a., nonchè altre società appartenenti al medesimo gruppo A. Frigoriferi s.r.l., F. s.r.l. e V. del Sole s.r.l. in liquidazione, già dichiarata fallita presso questo Tribunale. 

Inoltre, occorre considerare che l’assemblea ordinaria del 31.7.2010, nella quale si è approvato il bilancio e la relazione sulla gestione relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2009 risulta essere stata tenuta in Crotone “presso la sede della società in LOCALITA’ PASSOVECCHIO – CROTONE”; così come l' assemblea ordinaria del 24.9.2011 nella quale si è approvato il bilancio chiuso al 31.12.2010, la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore, nonchè "di conferire mandato al liquidatore all'espletamento di quanto è necessario attraverso la presentazione di una domanda di concordato preventivo" e il verbale di assemblea ex art. 2505 c.c. del 30.7.2007 di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Spi. s.p.a. nella società P. Paste Alimentari s.r.l.

Si rileva, invece, che lo svolgimento dell’attività di produzione nella unità locale di Foligno non incide sulla competenza territoriale del Tribunale adito dovendo invece intendersi per sede effettiva il centro motore dell’impresa, cioè l’organo che prende le decisioni (Cass., ord., n. 6886/2012; Cass. n. 26518/2011; Cass. n. 15880/2011; Cass. n. 3673/1998; Cass. n. 11143/1993).

Parimenti, si ritiene neutro, ai fini della valutazione in oggetto, lo spostamento della sede legale intervenuto in data 19.4.2007, quale mero effetto del progetto di fusione approvato con delibera del 30.7.2007 (Cass. n. 8056/2010), in quanto la successiva mancata attuazione, nel caso, avrebbe dovuto comportare un nuovo trasferimento della sede legale in Foligno.

Non si ritengono, altresì, dirimenti le osservazioni di parte ricorrente in merito alla registrazione delle fatture di vendita e acquisto, ai rapporti con clienti e fornitori e alla residenza dei lavoratori, in quanto elementi strettamente connessi all'attività produttiva, che risulta essere svolta nell'unità locale di Foligno.

Inoltre, non risulta circostanziata l'affermazione di parte ricorrente relativa al fatto che tutte le scritture contabili sono tenute presso la sede di Foligno, atteso che le dichiarazioni dei lavoratori (doc. sub 9 e 10) fanno espresso riferimento alla contabilità fornitori, clienti, banche e IVA anch'essa collegata all'attività produttiva. 

Non assume, poi, alcun rilievo ai fini della competenza territoriale, la residenza anagrafica dell’imprenditore in quanto occorre aver riguardo all’attività imprenditoriale (Trib. Milano 11.4.2011).

Non è, inoltre, sufficiente a superare la presunzione legale di corrispondenza tra sede legale e sede effettiva la dichiarazione che l’attività di liquidazione sarà svolta in Foligno, posto che per spostare la competenza territoriale in tal senso occorre dare la prova dell’effettivo esercizio dell’attività liquidatoria in tale diverso luogo (Trib. Mondovì 10.1.2008). Nel caso di specie, non si ritiene sufficiente la mera delibera assembleare di nomina del liquidatore e la dichiarazione del liquidatore di "svolgere la funzione id liquidatore della Spi. SPA in liquidazione prevalentemente in Foligno" (doc. 20).

Per tutti i motivi esposti il Tribunale di Crotone ritiene che gli elementi di prova offerti da parte ricorrente non siano sufficienti a vincere la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale, peraltro corroborata dalla documentazione in atti.

- ritenuto per i motivi esposti la competenza del Tribunale adito;

- rilevato che non risultano presentate nei due anni antecedenti altre domande ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f. alle quali non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;

- rilevato che risulta pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 31/2012;

- rilevato che la domanda presentata è volta alla predisposizione di una proposta di concordato con cessione dei beni ai creditori volto "alla patrimonializzazione della società debitrice" e "al risanamento oggettivo dell'impresa";

rilevato che, allo stato, la domanda di concordato e la documentazione prodotta dalla ricorrente risultano soddisfare, per completezza e regolarità, le prescrizioni disposte dall'art. 161 comma 6 l. fall.;

- ritenuto, pertanto, di concedere il termine di 60 giorni con decorrenza dal deposito del ricorso entro il quale il ricorrente potrà presentare proposta di concordato, piano e documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. a pena di dichiarazione di inammissibilità ex art. 162 l.f.; 

- ritenuto, altresì, di disporre che il ricorrente depositi ogni 15 giorni una relazione informativa sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'impresa;

visto e applicato l'art. 161 l. fall.

P.Q.M.

concede

termine di giorni 60 dal deposito del ricorso entro il quale la società Spi. s.p.a. in liquidazione potrà presentare proposta di concordato piano e la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f.;

dispone

il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale;

dispone

l'obbligo di informazione periodica a questo Tribunale ogni 15 giorni sino alla scadenza del termine fissato;

manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 166 comma 1 l.f.

Crotone, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.10.2012. Depositato in data 4.10.2012