accordi di ristrutturazione dei debiti, “si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo”. Il Tribunale può quindi procedere, previa convocazione del debitore, ad una dichiarazione d’inammissibilità o, in presenza dei relativi presupposti, di fallimento.
- Quando tali domande vengono presentate deve ritenersi che non versi in situazione di incompatibilità l’esperto attestatore che abbia già asseverato in una prima occasione sempre per la medesima impresa ricorrente piani di risanamento, o di concordato, o relativi ad accordi di ristrutturazione, anche in connessione con domande dichiarate inammissibili o rigettate o con procedure cessate per la più varia ragione.
La conclusione s’impone in via logica perché altrimenti si arriverebbe all’assurdo di considerare incompatibile il suddetto esperto anche quando, dopo aver redatto una prima attestazione per una domanda di concordato, debba redigere poi un supplemento di attestazione a causa delle mutate condizioni del piano o della proposta. Anche in questa ipotesi infatti avrebbe già prestato per il debitore la sua attività retribuita, ma è da ritenere che la ratio dell’art. 67, terzo comma, lettera d) in tema di incompatibilità sia nel senso di non considerare incompatibile l’attestatore in quanto già abbia svolto attività di attestatore, ma in quanto abbia svolto piuttosto un’attività di prestazione d’opera di tipo diverso, solo in tal caso potendo ipotizzarsi un effettivo conflitto d’interessi e un difetto di indipendenza.
II) Atti e autorizzazioni speciali. Concordati in continuità.
- Quanto al procedimento di autorizzazione di tutti gli atti per cui essa è richiesta, il tribunale provvederà in composizione collegiale secondo il rito camerale, previa eventuale convocazione dell’imprenditore anche alla presenza del Pubblico Ministero, e potrà assegnare all’occorrenza un termine per integrare la domanda o fornire i chiarimenti necessari. Se ci sono controinteressati occorrerà sempre convocarli in contraddittorio (vedi in particolare le autorizzazioni che coinvolgono contratti con la P.A.).
- I pagamenti di crediti anteriori vanno autorizzati solo nel ricorso delle condizioni di legge strettamente intese; ma in ogni caso l’ autorizzazione può riguardare solo il tempo (il pagamento viene anticipato temporalmente rispetto ai riparti), ma non l’importo, che non è necessariamente integrale se tale non sia previsto dalla legge (privilegiati capienti) o dal piano/proposta. Ne consegue che per valutare che tipo di pagamento va effettuato occorre sempre la immediata produzione del piano/proposta con eventuale suddivisione in classi, poiché il pagamento anticipato di crediti anteriori va autorizzato con le modalità quantitative che riguardano i crediti di pari rango o classe.
- Quando nella domanda vi sia anche la richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile (e il Tribunale dovrebbe contestualmente ordinare la cancellazione della pubblicazione effettuata nel registro delle imprese) se composta da una generica richiesta di omologare il concordato “che si andrà a presentare”, senza null’altro aggiungere.
Quando venga svolta tale richiesta, infatti, occorre che siano indicati i caratteri di massima del concordato, le voci attive e passive dell’impresa, gli atti di gestione che si intendono compiere previa autorizzazione, con l’illustrazione delle relative finalità, gli oneri che conseguiranno al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
- Modalità delle attestazioni speciali: le attestazioni speciali (concordati in continuità, contratti pubblici ecc.) presuppongono a loro volta la disponibilità di piani e proposte, che vanno allegati.