Concorsi sanitari per sanitari ospedalieri


Concorsi sanitari per sanitari ospedalieri

Pubblicata il 07/04/2012 in Diritto Sanitario

Concorsi sanitari per sanitari ospedalieri

La Corte Costituzionale, con sentenza del 03 marzo 2011 n. n. 68 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. LLart. 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce llart. 4 della legge regionale n. 45 del 2008.

La Corte Costituzionale dichiara llillegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. LLart. 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce llart. 4 della legge regionale n. 45 del 2008. Questtultimo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 150 del 2010, successiva alla legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, in quanto la disposizione prevedeva ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, richiesto sia, in via generale, dall'art. 97 Cost., sia da specifiche disposizioni legislative statali che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute. Le argomentazioni della sentenza n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all'art. 2 della legge impugnata con il presente ricorso. LLart. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto llart. 2, prevede llassunzione di personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La norma censurata, infatti, contempla llinquadramento di dirigenti medici già in servizio in una disciplina diversa da quella per la quale sono stati assunti, mentre llart. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale.


Attività Disciplinare – Medici Chirurghi


La Cassazione con sentenza della sezione III  03 marzo 2011 n. 5117 stabilisce che “è legittima la sospensione del medico che fa pubblicità ad un centro - di cui la moglie è socia - sulle schede di dimissione dei pazienti nell'ospedale in cui lavora.”


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con decisione n. 69/2007, depositata il 17.10.2008, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto il ricorso del Dott. C.G., odontoiatra, avverso la deliberazione del 30.3.2004 con la quale la Commissione odontoiatri dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bergamo, a conclusione del procedimento disciplinare iniziato in suo confronto il 20.1.2004, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, avendolo ritenuto responsabile del seguente addebito: "avere, nella sua qualità di coniuge della socia del Centro medico odontostomatologico San Martino s.r.l. di Alzano Lombardo, consentito che è (n.d.e.: fosse) effettuata pubblicità del centro sulle schede di dimissioni dell'Ospedale (n.d.e.: di Alzano Lombardo, il cui reparto di ortognatodonzia era affidato alla direzione dello stesso Dott. C.), con riferimento all'applicazione di tariffe scontate, indipendentemente dalla.
complessità e difficoltà della patologia da trattare, al fine di acquisizione di clientela a favore della Società e quindi traendo indiretto vantaggio, così in violazione degli artt. 24, 52, 53, 54, 61 e 13 del Codice di deontologia e della L. n. 175 del 1992".
2.- Avverso la decisione ricorre per cassazione C. G. affidandosi a sei motivi.
Resistono con controricorsi il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bergamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Col primo motivo di ricorso è denunciata nullità del provvedimento della Commissione odontoiatri per aver deliberato con la presenza di tre componenti su cinque.
2.1.- La censura è manifestamente infondata alla luce del principio secondo il quale l'organo, che non integra un collegio perfetto, è validamente costituito se sia presente la metà più uno dei suoi componenti (cfr, ex multis, Cass., sez. un., n. 3195/89, nonchè Cass., nn. 9376/03 e 7765/05).
3.- Col secondo, terzo e quarto motivo, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione tra le questioni che pongono, sono denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione per avere la Commissione - ravvisando la responsabilità disciplinare del ricorrente in un contesto nel quale era stata legittimamente (pur senza l'osservanza delle regole della pubblica evidenza, come ritenuto nel procedimento svoltosi a carico del direttore sanitario dell'ente ospedaliero) stipulata una convenzione tra l'azienda ospedaliera e la San Martino s.r.l. per l'erogazione ai pazienti di prestazioni che la struttura pubblica non poteva o non poteva adeguatamente offrire - (a) ritenuto illegittimi o disapplicato atti amministrativi adottati da una diversa autorità amministrativa, (b) deciso in contrasto con le conclusioni raggiunte nel diverso procedimento disciplinare nei confronti del direttore sanitario, (c) in realtà imputato al C. di non essersi rivolto al Consiglio dell'ordine per segnalare la particolarità della situazione, così violando anche il principio di necessaria correlazione fra addebito contestato ed affermazione della responsabilità.
3.1.- Le censure sono infondate.
Quanto al primo profilo, poichè non è stata in alcun modo sindacata l'attività amministrativa dell'ente pubblico, ma solo valutato il comportamento del sanitario sotto l'aspetto deontologico, che ben può venire in rilievo pur se si inserisca nell'ambito di un'attività, sua o di altri, legittima sotto il profilo amministrativo, stante la diversità sia delle disposizioni applicabili che dei sottesi valori di riferimento.
Quanto al secondo, poichè è del tutto irrilevante la circostanza che un diverso procedimento disciplinare si sia diversamente concluso nei confronti di altri, tra l'altro incolpati di diversa violazione disciplinare e vertenti in diversa situazione di fatto (nell'incolpazione in scrutinio, determinante valenza è assegnata alla circostanza che la moglie dell'incolpato e quella di altro sanitario che lavorava nello stesso reparto erano titolari di quote societarie del Centro medico privato verso il quale venivano indirizzati i pazienti dimessi dal reparto ospedaliere).
Quanto al terzo, poichè il riferimento della decisione impugnata al dovere del C. di sollecitare l'intervento dell'Ordine non è operato in funzione dell'affermazione della sua responsabilità per non averlo fatto, ma di inconferenza delle allegazioni difensive che ne prospettavano la formale legittimità del comportamento, predicato come doveroso alla luce della convenzione in atto e della redazione della scheda di dimissione, non da lui stesso direttamente predisposta.
4.- Col quinto motivo è denunciata assoluta carenza di motivazione in relazione al motivo di ricorso col quale s'era prospettata l'eccessività della sanzione, in relazione al ritenuto carattere colposo della condotta ed al ridottissimo lasso temporale in cui potesse mai dirsi realizzato lo sviamento di clientela determinato dalla pubblicità, essendo stato sollecitamente modificato lo stampato della scheda di dimissione sin dal 7.2.2003 (n.d.e.: in relazione alla convenzione deliberata il 10.12.2002).
4.1.- Il motivo è infondato poichè l'affermazione della Commissione centrale ("valutate tutte le circostanze e considerate le doglianze proposte dal ricorrente, questo Collegio ritiene congrua la sanzione irrogata") integra senz'altro una motivazione alla luce delle caratteristiche del caso, quali ampiamente si evincono dal corpo della decisione.
Nè il ricorrente afferma di aver prospettato quali specifiche tipologie di comportamento meritassero una sanzione inferiore, ovvero che la sospensione dall'esercizio dalla professione per un tempo superiore al minimo edittale sia compatibile solo con violazioni connotate da dolo.
5.- Col quinto motivo di ricorso la decisione è censurata per violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, per essere stata la sanzione irrogata benchè fosse nelle more spirato il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla data alla quale era cessato il comportamento deontologicamente censurato (7.2.2003).
5.1.- La doglianza è manifestamente infondata, essendosi reiteratamente affermato che la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie, prevista dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 51, è interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., comma 1, dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l'effetto permanente dell'interruzione (così, ex coeteris, Cass., nn. 13396/01, 12892/03, 13771/06).
6.- Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che per il Ministero liquida in Euro 4.000,00 oltre alle spese prenotate a debito e per l'Ordine in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.