Notizie


Sul diritto di accesso ai documenti verso società private di gestori di servizi pubblici (Consiglio di Stato 12.3.2012)

Pubblicata il 24/04/2012 in Diritto Amministrativo
La sentenza, nel ribadire l'abbreviazione dei termini processuali alla metà per il deposito del ricorso, e quindi la tardività dell'appello della società Poste Italiane s.p,a. ribadisce il principio secondo cui l'interesse a richiedere la documentazione, richiesto dall'art. 24 della legge 241/90 può consistere in una qualunque posizione giuridica soggettiva, purché non si tratti del generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa: al fine di riconoscere il diritto all'accesso, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve costituire mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.\r\nRibadisce inoltre che l'attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2006 n. 229; id., 30 dicembre 2005 n. 7624; id., 7 agosto 2002 n. 4152; id., 8 gennaio 2002 n. 67).
leggi tutto →

La sentenza 1521/2013 delle sezioni riunite in materia di Concordato Preventivo chiarisce i poteri del giudice di sindacato sulla fattibilità del piano e l'interdipendenza tra procedure di Concordato e Fallimento

Pubblicata il 01/02/2013 in Diritto delle Imprese
Le sezioni riunite chiariscono i poteri del giudice di sindacato sulla fattibilità del piano e l'interdipendenza tra procedure di Concordato preventivo e Fallimento.\r\nLa sentenza anzitutto chiarisce che, quando si tratti di proposta concordatizia con cessione di beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente “l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore”, salva l’assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (Cass. 11/13817), La sentenza poi precisa che è comunque necessaria l’indicazione della percentuale offerta, a pena di inammissibilità per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto della proposta e che la proposta “può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento)” (pagina 46). Queste indicazioni quindi devono essere previste nel ricorso.\r\nLa corte poi affronta compiutamente la problematica dei limiti del Giudice sul controllo sulla "fattibilità" del piano.\r\n\r\nLa sentenza stabilisce che il tribunale non può, nella verifica dei presupposti di ammissibilità, accertare la veridicità dei dati aziendali e/o la fattibilità del piano, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 l.fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito, per cui il giudice si deve limitare a riscontrare che la relazione di fattibilità dell’attestatore sia in grado o meno di svolgere correttamente la sua funzione ovverosia di fornire gli elementi di valutazione ai creditori.\r\n\r\nLa corte precisa che il controllo del giudice sulla fattibilità del piano è limitato alla fattibilità “giuridica” con esclusione di quella “economica”, il cui sindacato è riservato in via esclusiva ai creditori.\r\nE si chiarisce che la fattibilità “giuridica” consiste nel potere/dovere del giudice di dichiarare l’inammissibilità della proposta “quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili”.\r\nChe avviene quando, ad esempio, il debitore programmerebbe di adempiere la proposta utilizzando contratti nulli ovvero (è l’esempio della corte) “la programmata cessione di beni di proprietà altrui”.\r\nQuindi, ad esempio, il Tribunale non potrebbe mai, in ipotesi di ritenuta “sopravvalutazione” di un cespite patrimoniale perché in questo caso il sindacato (ed il relativo rischio) è a carico del ceto creditorio in sede di votazione.\r\nSolo ai creditori è rimessa ogni decisione sul contenuto economico della proposta, sia sotto profilo della verosimiglianza dell’esito e sia su quello della sua convenienza.\r\n
leggi tutto →

E' legittima l'impugnazione diretta della DIA (dichiarazione di inizio di attività) da parte di un terzo (TAR Marche 22.06.2012)

Pubblicata il 12/07/2012 in Diritto Amministrativo
Il Tar Marche con questa sentenza conferma la legittimità dell 'impugnazione diretta della DIA (dichiarazione di inizio di attività) da parte di un terzo. \r\n\r\nNel corso del 2011 sono intervenute due importanti novità sul tema, l’una di stampo giurisprudenziale (si allude naturalmente alla sentenza n. 15/2011 dell’Adunanza Plenaria), l’altra di matrice legislativa (si fa riferimento all’art. 6 del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in L. 14/9/2011, n. 148, che, andando deliberatamente contro la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, ha stabilito che in materia di D.I.A./s.c.i.a. l’unico rimedio esperibile è il ricorso avverso il silenzio).\r\nIl Tar Marche ha affermato che on potendo la predetta norma essere interpretata nel senso di elidere o ridurre gli strumenti di tutela del cittadino – pena il possibile contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. – il terzo, a prescindere dal meccanismo processuale utilizzato per introdurre la controversia, deve avere la possibilità di chiedere al giudice l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla D.I.A. Questo può avvenire o mediante il ricorso avverso il silenzio (con il quale, dal punto di vista formale, si chiede al giudice di accertare l’obbligo del Comune di provvedere sulla “denuncia” del terzo e quindi di inibire l’attività o di rimuovere ex post il titolo abilitativo formatosi sulla D.I.A.) oppure per il tramite di un’azione impugnatoria (in cui oggetto del gravame è il provvedimento tacito con cui il Comune ha ritenuto di non dover reprimere l’attività svolta in base alla D.I.A.) o, come pure consente oggi il codice del processo amministrativo, proponendo un’atipica azione di accertamento negativo.
leggi tutto →

Insegnante di sostegno e vincolo di dotazione organica (Tar Campania 23.2.2012 n. 989)

Pubblicata il 24/04/2012 in Diritto Scolastico

Rimborsi alle strutture accreditate e tetti di spesa (Consiglio di Stato 12 aprile 2012, adunanza plenaria)

Pubblicata il 24/04/2012 in Diritto Sanitario
La fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per la singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni, spetta a un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già a una fase concordata e convenzionale.\r\nIn materia di imposizione di tetti di spesa a strutture private accreditate a titolo provvisorio, i tetti di spesa sono in via di principio legittimi date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il diritto alla salute, di cui all'articolo 32 Cost, possa essere sottoposto a condizioni che ne armonizzino la protezione con i vincoli finanziari a patto di non scalfire in nucleo essenziale irriducibile. Quindi le Regioni, nell'esercitare detta potestà programmatoria, godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia llinteresse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e llassicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico.\r\nÈ legittimo il provvedimento di determinazione di tetti di spesa sanitaria fissati dalla Regione in corso ddanno, che dispiega i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate. Infatti, la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attivitÈ. È evidente, infatti, che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso..
leggi tutto →

Sul diritto all'insegnante di sostegno (Tar Genova Liguria 29.2.2012 n. 350)

Pubblicata il 24/04/2012 in Diritto Scolastico
Se va escluso che il riconoscimento del diritto soggettivo all'insegnamento individualizzato degli alunni disabili comporti automaticamente l'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale, la stessa resta comunque un'opzione possibile in relazione alla condizione di gravità del disabile: in casi specifici, connotati da una situazione di particolare gravità ed oggetto di accertamento giurisdizionale in caso di contestazione, l'obiettivo primario di tutelare pienamente il diritto all'istruzione del disabile impone, pertanto, di prevedere un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza e non esistono prescrizioni normative che si frappongano all'applicazione di tale soluzione, stante la possibilità prevista dall'ordinamento, in presenza di studenti con disabilità grave, di assumere docenti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni.\r\nLa domanda di accertamento del diritto all' insegnante di sostegno per un numero adeguato alle esigenze dell'alunno disabile può essere accolta anche con riferimento agli anni scolastici successivi, fino alla conclusione del ciclo di studi; né in termini ostativi può richiamarsi l'art. 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", poiché la richiamata disposizione regolamentare si limita a prescrivere periodiche verifiche in ordine all'efficacia degli interventi attuati a favore degli alunni disabili.\r\nLa pretesa alla conferma del medesimo insegnante di sostegno fino alla conclusione del ciclo di studi, per garantire la continuità didattica e il completamento dei percorsi formativi avviati non può essere accolta in quanto il principio della continuità didattica, particolarmente rilevante nel caso di alunni disabili, va conciliato con i meccanismi di assegnazione degli incarichi di insegnamento ai docenti in possesso di maggiori titoli.\r\n
leggi tutto →

Concorsi sanitari per sanitari ospedalieri

Pubblicata il 07/04/2012 in Diritto Sanitario

Demansionamento del Lavoratore

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto del Lavoro

Valutazione titoli

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

Equipollenza dei titoli e paesi extracomunitari

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

Equipollenza dei titoli conseguiti all’estero

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

Graduatorie ad esaurimento

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

Personale Enti Locali

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto del Lavoro

Titoli di studio conseguiti all’estero

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico