Concordato di gruppo - Verifica della competenza e valutazione successiva di ammissibilità


Concordato di gruppo - Verifica della competenza e valutazione successiva di ammissibilità

Pubblicata il 18/02/2013 in Diritto delle Imprese

IL TRIBUNALE DI ASTI

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

dott. Francesco Donato

dott. Pasquale Perfetti

dott.ssa Cristina Ravera

presidente rel. giudice giudice

nei procedimenti riuniti di ammissione al concordato preventivo senza piano, ai sensi

dell’art. 161, VI comma l.fall., proposti con separati ricorsi depositati in data 13.9.2012 da Service s.r.l. con sede in Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore M.M.;

Speia Società A Responsabilità Limitata s.r.l. con sede legale in Roma e sede principale in Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore M.M.;

Exergia S.p.a., con sede legale in Roma e sede principale in Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore M.M.;

tutte e tre domiciliate presso l’avv. G.O. che le rappresenta e difende unitamente agli avv.ti G.A., L.S. e M.R. per procura in calce al ricorso introduttivo

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Le ricorrenti hanno svolto domanda di ammissione al concordato preventivo, riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione prevista dai commi 2 e 3 entro un termine di cui hanno chiesto la fissazione. 

A questo fine hanno dedotto di svolgere attività commerciale nel settore dell’energia, sia nei segmenti del gas naturale che in quello dell’elettricità; di aver superato le soglie dimensionali previste dall’art. 1 l. fall.; di aver fissato da tempo in Asti, non solo la sede principale delle loro imprese, ma anche la direzione unitaria, che fa capo allo stesso amministratore delle tre società e che è connotata da un coordinamento delle loro attività e da una ripartizione dei compiti oltre che da scambi intensi infragruppo; di versare attualmente in una difficile situazione finanziaria, per i debiti accumulati verso il sistema finanziario e verso i fornitori, e per la difficoltà di incassare i propri crediti, oltre che, relativamente ad Exergia, per gravi fatti di concorrenza sleale subiti, in relazione ai quali le azioni risarcitorie richiedono tempi non brevi; di essere nelle condizioni di predisporre un piano unitario di soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell’art. 160 l.f all., ovvero di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 162 bis l. fall., che privilegi la concentrazione delle residue risorse e la definizione delle pendenze infragruppo, nel rispetto delle singole autonomie patrimoniali di ciascuna proponente e della separatezza di ciascuna massa.

In esito alla camera di consiglio in data odierna, il Collegio ha ritenuto di dichiarare ammissibile la domanda svolta da ciascuna ricorrente e di concedere il termine come da dispositivo.

Dall’esame dei bilanci attinenti agli ultimi tre esercizi, si evince che sono ampiamente superate tutte e tre le soglie di fallibilità previste dall’art. 1 l. fall. e che le società sono in una situazione di pesante indebitamento.

Circa la competenza territoriale, emerge dalla documentazione allegata ai ricorsi che in Asti è situata la sede principale ed effettiva, posto che in tale città sono adottate tutte le più importanti decisioni e gravitano gli affari più rilevanti, da quando il controllo di ciascuna società è stato acquisito da FISI spa, controllata a sua volta dall’amministratore delle stesse.

Il Tribunale si riserva in prosieguo di valutare l’ammissibilità di un concordato preventivo di gruppo (ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo), osservando fin da ora che nulla osta a che ciascuna società faccia riferimento ad un piano unitario ed a una proposta unitaria che sia rivolta a tutti i creditori delle tre società, salva poi la separazione di ciascuna massa e l’approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società. Tenuto conto degli adempimenti che sono necessari alla ristrutturazione dei debiti delle tre società e alla compiuta formulazione di una proposta unitaria, oltre che alla predisposizione dei mezzi, il Tribunale ritiene congruo il termine massimo di giorni 120 dal deposito dei ricorsi.

Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione non potranno essere eseguiti se non previamente autorizzati dal Tribunale.

Le ricorrenti sono tenute a depositare, con cadenza mensile ad iniziare dal trentesimo giorno dopo il deposito del decreto, una relazione avente ad oggetto l’aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese.

Visto l’art. 161, comma 6, LF.:

P.T.M.

CONCEDE

Termine di 120 giorni dalla data di deposito del ricorso a ciascuna delle tre ricorrenti per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui al secondo e terzo comma ovvero per la presentazione di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.

DISPONE

Che le ricorrenti adempiano agli obblighi informativi di cui in premessa con la cadenza ivi prescritta.

Asti 24.9.2012