Assegnazione della casa coniugale a coniuge non proprietario (Cassazione 30.3.2012 n. 5174)


Assegnazione della casa coniugale a coniuge non proprietario (Cassazione 30.3.2012 n. 5174)

Pubblicata il 13/04/2012 in Diritto di Famiglia
1.- Con sentenza del 29.5.2009 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto da F.P. con P.G., ha revocato l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima (convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente) e ha rigettato le domande a contenuto economico della moglie.
In riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha assegnato la casa familiare sita in (OMISSIS) a P.G. e ha rigettato la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta dalla medesima nei confronti dell'ex coniuge F.P..
Contro la sentenza di appello il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'assegnazione della casa familiare disposta in contraddizione con la revoca dell'assegno di mantenimento.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e formula (sebbene non richiesto ratione temporis ma qui trascritti per ragioni di sintesi) i seguenti quesiti:
"se la L. n. 898 del 1970, art. 6 n. 6 prevede la possibilità di porre a fondamento del provvedimento di affidamento della casa familiare la circostanza che vi sia un figlio convivente notevolmente maggiorenne e svolgente attività lavorativa, ritenendo uno stipendio di Euro 500,00 mensili (all'epoca) inidoneo per ritenerlo economicamente autosufficiente".
"se la suddetta interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 6 non si riveli in palese contrasto, rasentando un'ingiusta disparità di trattamento, tra genitori che in fase di separazione hanno figli minori di età e coloro che per averne anche di maggiorenni si vedono di fatto espropriati nel loro diritto di proprietà stante l'impossibilità del Giudice di decidere sulla frequentazione tra gli stessi e i figli alla luce delle rilevanti innovazioni di cui alla L. n. 54 del 2006 come sopra specificate dai comuni".
3.1. - Entrambi i motivi del ricorso principale esaminabili congiuntamente perchè connessi - sono infondati.
La L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, dispone che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole". Ha osservato la corte di merito che il primo giudice aveva erroneamente valorizzato in uno a quello economico, l'elemento anagrafico, ossia l'età di ventiquattrenne della ragazza convivente con la madre, età che di per sè non rileva ai fini dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, che permane fino a quando la prole non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive in tal senso), ovvero finchè non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autonomia, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa.
Del pari censurabili erano le considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla ravvisata idoneità della somma che F.S. ricavava dall'attività lavorativa di impiegata part-time con contratto a progetto (pari a Euro 500,00 mensili) a consentirne l'autosufficienza economica, posto che una somma siffatta non può, nell'attuale situazione di recessione, ritenersi bastevole per sostenere le spese abitative e di mantenimento connesse ad una condizione di autonomia di vita.
La decisione impugnata - dunque - ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla S.C. secondo i quali in materia di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10994 del 14/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che non sia stato posto a carico del ricorrente alcun contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente essendo ciò dipeso da ragioni processuali (mancata riproposizione nelle conclusioni dell'atto di appello della richiesta di assegno per la figlia in relazione al quale era stato però formulato specifico motivo: v. sentenza impugnata a pag. 3).
Nè infine rileva l'età della, figlia maggiorenne perchè ciò che assume rilievo ai fini di cui all'art. 6, comma 6, cit. è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficiente del figlio.
4.1.- Con il ricorso incidentale la resistente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula (sebbene non richiesto ratione temporis) i quesiti: "se la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e le successive modificazioni consentano l'assegnazione di assegno divorzile a titolo assistenziale in presenza di apprezzabile deterioramento della propria situazione economica ed in considerazione che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio travolge qualsiasi efficacia delle determinazioni economiche assunte con la pronuncia di separazione;
Si eccepisce, comunque, omissione e contraddittoria motivazione rilevando come la Corte territoriale non solo non abbia tenuto in alcuna considerazione il più volte indicato evento dell'intervenuto licenziamento della figlia convivente S. e dell'ulteriore documentazione comprovante l'assenza di reddito sostanziale della P., ma anche della palese contraddizione emergente nella parte motiva circa la non assolutamente provata sussistenza di somme ricavate da una presunta, consolidata attività di collaboratrice domestica, circostanza smentita dall'allegata documentazione". Deduce che le sue condizioni finanziarie si sono aggravate con il licenziamento della figlia S. avvenuto nel febbraio 2009 e che tuttora permane la sua condizione di disoccupata. Il F. non ha fornito prove contrarie.
Deduce l'assoluta legittimità della richiesta di riconoscimento di assegno divorzile quantomeno sotto il profilo di una conferma del modesto importo già sancito in precedenza o nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima decisione e con l'aggiunta della quota spettante per il mantenimento della figlia S..
4.2.- Il motivo è infondato perchè la corte di merito, con adeguata e logica giustificazione, ha accertato che non sussistessero i presupposti per l'accoglimento dell'appello della P. in relazione all'assegno divorzile, non avendo l'appellante dimostrato l'asserita notevole riduzione delle somme che essa ricavava dall'attività di collaboratrice domestica - mentre difettava qualsiasi riscontro anche in ordine alla deduzione dalla medesima formulata con riferimento all'attività lavorativa che l'ex coniuge avrebbe continuato a svolgere dopo la cessazione di quella precedente, risalente all'aprile del 2006; circostanze valutate in uno con quella afferente il vantaggio economico correlato al godimento della casa coniugale confermatole con la decisione.
La corte di merito, poi, ha applicato correttamente il principio per il quale "in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione" (Sez. 1, Sentenza n. 26197 del 28/12/2010). Le censure, poi, presuppongono una inammissibile rilettura degli atti processuali.
5.- Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.