Contratto di patrocinio con la PA e forma scritta


Contratto di patrocinio con la PA e forma scritta

Pubblicata il 27/04/2012 in Diritto Civile

PREMESSO IN FATTO
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "1. - E' chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 21.1.2009 e depositata il 5.10.2009 in materia di contratto di 
opera professionale con la pubblica amministrazione.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato successivamente all'entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 nonchè dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 2233 c.c., per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda dell'avv. C. L., erroneamente ritenendo che fra le parti - Comune di Monte Porzio Catone e legale - non era stato concluso un contratto di patrocinio nella prescritta forma scritta, necessaria ad substantiam per la validità di detto contratto, senza deroga alcuna. Il motivo è manifestamente fondato.
Invero, il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico - il sindaco -, determinatosi in merito secondo conforme Delib. dell'organo collegiale - giunta municipale - preposto allo scopo (Cass. 16.6.2006 n. 13963; cass. 5.5.2004 n. 8500).
La procura alla lite,infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l'incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perchè del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari:
dall'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all'oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., che risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria. Esigenza che, nella specie, è soddisfatta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alla lite, sottoscritta dal rappresentante dell'Ente, e l'atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa)sottoscritto dal difensore.
Può, quindi, essere affermato il seguente principio: In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ., atteso che, il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona - con l'incontro di volontà fra le parti l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A..(v. anche Cass. 5.5.2004 n. 8500; Cass. 18.7.2002 n. 10454).
Tali elementi risultano puntualmente rispettati nel caso in esame.
La Delib. Giunta Municipale di Monte Porzio Catone 7 dicembre 1993, n. 446 redatta in forma scritta, con la quale era conferito l'incarico all'avv. L.C. - odierno ricorrente - (quale proposta contrattuale) risulta essere stata trasmessa in copia autentica al professionista dal Sindaco, il quale ha anche rilasciato, con la relativa sottoscrizione, la procura a rappresentare il Comune in giudizio. L'autenticazione della sottoscrizione, poi, ad opera del legale vale quale accettazione della proposta. Con tale ultimo atto è stato posto in essere il mandato di cui all'art. 84 c.p.c., comma 3".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente è stata ascoltato in camera di consiglio.
Il resistente ha anche presentato memoria. 

RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti nella memoria - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dovere osservare. 

I rilievi posti dal Comune resistente nella memoria non possono essere seguiti.
In primo luogo, il ricorso è composto di un solo motivo - e non di due motivi come si legge nella memoria - ragione per la quale nessun assorbimento è stato ritenuto dal relatore.
In secondo luogo, il punto evidenziato nella memoria in base al quale il " Giudice Relatore non ha ritenuto di estendere la disamina all'aspetto essenziale della corrispondenza tra l'importo inserito nella delibera e l'effettivo successivo importo richiesto", non era oggetto del presente ricorso, nè poteva essere esaminato in questa sede, ma sarà esaminato soltanto in sede di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza impugnata in relazione alle modalità di conferimento dell'incarico professionale.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. 

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012