Variante sottoposta a V.A.S e a V.I.A (Tar Marche 22.6.2012)


Variante sottoposta a V.A.S e a V.I.A (Tar Marche 22.6.2012)

Pubblicata il 12/07/2012 in Diritto Amministrativo

1 Il ricorso è infondato nel merito. Il Collegio ritiene comunque di trattare brevemente le eccezioni preliminari dedotte dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Falconara Marittima, che sono infondate.

1.1 Riveste portata decisiva, ad avviso del Collegio, la partecipazione della ricorrente, con osservazioni, al procedimento di approvazione della variante. Infatti, come è stato condivisibilmente ritenuto in giurisprudenza “l'orientamento giurisprudenziale che non ammette la legittimazione al ricorso da parte di coloro che siano intervenuti al procedimento si riferisce al caso in cui l'intervento abbia finalità collaborative (ad esempio nel caso di presentazione di osservazioni rispetto all'adozione degli strumenti urbanistici comunali)”, mentre “spetta invece la legittimazione a ricorrere quando l'intervento endoprocedimentale sia avvenuto in chiave difensiva degli interessi perseguiti dall'interventore per prevenire eventuali possibili lesioni che potrebbero essere arrecate per effetto dell'adozione dei provvedimenti amministrativi (Tar Veneto n. 803 del 9.5.2011).

1.2 In ogni caso, è ormai acquisito che, ai sensi dell’art. 13 della legge 8.7.1986 n. 349, è stato creato un criterio di legittimazione "legale" che si aggiunge a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce. Ne consegue che il g.a. può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (CdS sez. IV 8.11.2010 n. 7907). Né la legittimazione è ostacolata se a ricorrere sia un’articolazione locale di un’associazione nazionale(da ultimo Tar Sicilia Palermo 23.3.2011 n. 546).

1.3 La ricorrente Associazione, seppure di recente costituzione, ha depositato in giudizio documentazione sufficiente a provare il collegamento con l’area interessata dalla variante. La variante medesima, come dimostra la scelta delle amministrazioni di sottoporre l’area a V.A.S. (e, successivamente, a V.I.A.) testimonia la presenza di un interesse ambientale tutelabile, anche ai sensi dei principi codificati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C.G.U.E. del 12.5.2011, procedimento C-115/09), per i quali un’organizzazione non governativa che opera a favore della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337 il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere un impatto ambientale importante ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dalla normativa comunitaria (nella decisione citata si trattava della direttiva habitat, nel caso oggi in esame la normativa in materia di V.A.S., discendente dalla direttiva 42/2001/CE). Non è quindi rilevante, a parere del Collegio, la circostanza che l’associazione sia di recente iscrizione nel Registro delle Associazioni di Tutela Ambientale dalla Regione Marche. Ancora, appare che la ricorrente Associazione abbia sufficientemente delineato gli interessi ambientali sottesi al ricorso, in quanto l’impugnata variante rende edificabile, tra l’altro, un’area a destinazione agricola sottoposta a tutela. In realtà la non sufficiente indicazione dei profili di pregiudizio ambientale della variante appartiene, come si vedrà, al merito della controversia.

1.4 Infine, è palesemente infondata l’eccezione di tardività per avere impugnato la variante unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto contrastante con la più recente e condivisibile giurisprudenza, che ha ritenuto come la V.A.S., ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 152 del 2006, non sia un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma un passaggio endoprocedimentale di esso, che si concreta nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima (CdS Sez. IV 12.1.2011 n. 133)

2 Nel merito, il ricorso è però palesemente infondato.

2.1 Infatti, è del tutto condivisibile, ad avviso del Collegio, la prospettazione delle difese del comune di Falconara Marittima e della Provincia di Ancona, che trova fondamento, peraltro, nel parere positivo alla variante adottato dal Direttore del Dipartimento Governo del Territorio di Ancona del 15.12.2008 n. 177, in atti, in quello del Comitato Provinciale per il Territorio del 18.12.2008 n. 58, nell’ulteriore parere favorevole della Giunta Provinciale n 7 del 16.1.2009 e, infine, nell’approvazione definitiva avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n.96 del 7.8.2009.

2.2 Come riportato correttamente negli atti suddetti, la variante in oggetto è stata adottata dopo l’entrata in vigore del d.lgs 4/2008 che, come è noto, ha profondamente modificato la disciplina in materia di V.A.S., e prima che venissero emanate le linee guida di cui alla Legge Regionale 6/2007, recante la disciplina regionale nella medesima materia. Il citato d.lgs prevedeva l’adeguamento entro dodici mesi delle normative regionali e che in mancanza di norme regionali vigenti trovassero diretta applicazione le norme di cui al decreto. Nel caso in esame era presente una normativa regionale ma mancava, all’epoca, la normativa di dettaglio, per cui la Legge Regionale 6/2007 andava necessariamente coordinata con il citato d.lgs 4/2008.

2.3 In considerazione di ciò il Comune, la cui scelta è stata in seguito positivamente valutata dalla Provincia, ha effettuato la Valutazione Ambientale Strategica seguendo, da una parte, il citato d.lgs 4/2008 e, dall’altra, in assenza di linee guida della disciplina Regionale, le disposizioni dettate dalla Legge Regionale 6/2004 per le aree rientranti nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A.), oggetto del piano approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale DACR n. 172 del 9.2.2005.

2.4 Va rilevato che il Comune, nella delibera di adozione del Commissario Straordinario del 4.4.2008 , riteneva inizialmente che la sottoposizione della variante a V.A.S. non fosse necessaria, ai sensi della L.R. 6/2007. Nonostante ciò, decideva comunque di procedere alla redazione del rapporto ambientale di cui all’art. 11 del d.lgs 152/2006, data l’appartenenza dell’area a quelle comprese nell’A.E.R.C.A. La Provincia, nel successivo parere reso con determinazione 117/2008, riteneva invece che la variante rientrasse nelle previsioni di cui all’art. 6 c.2 lett.a) del d.lgs 152/2006.

3 La variante è stata quindi sottoposta a V.A.S. Le censure dedotte con il presente ricorso si concentrano sulle presunte mancanze del rapporto ambientale redatto ai sensi della Legge Regionale 6/2004 e delle relative linee guida A.E.R.C.A, ritenuto invece dalla Provincia sostanzialmente conforme a quanto previsto dal d.lgs 4/2008.

3.1 Le deduzioni di parte ricorrente si rivelano generiche e totalmente infondate. Va rilevato che è lo stesso d.lgs 152/2006, così come successivamente modificato, a non attribuire natura puntualmente precettiva al prescritto contenuto del rapporto ambientale stabilendo, all’art. 13 c. 4, che “l'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”.

3.2 Va in particolare rimarcato come la legge preveda che i contenuti del rapporto possano tenere conto del livello di dettaglio del piano e del programma. Il Collegio condivide quindi il giudizio della Provincia, sulla sostanziale conformità del rapporto ambientale redatto dal comune di Falconara Marittima ai requisiti di cui al d.lgs 152/2006 e successive modificazioni. Infatti, la ricorrente (con l’eccezione della censura relativa alla mancanza dei sistemi di monitoraggio, di cui parlerà in seguito) deduce in maniera del tutto generica la mancanza nel rapporto ambientale del contenuto prescritto (peraltro con i limiti sopra descritti) dall’art. 13 e dal relativo allegato VI al d.lgs 152/2006.

3.3 Nel dettaglio, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, la valutazione degli impatti del piano sul territorio è presente ai punti 4 e 5 (gli Scenari e lo Stato dell’Area Oggetto del piano) del rapporto ambientale, documento che comunque è integrato dalle approfondite valutazioni sull’impatto della variante sul territorio contenute nel rapporto illustrativo (anche esso allegato alla delibera di adozione), nonché dalle ulteriori valutazioni contenute nei successivi provvedimenti dell’Autorità Provinciale. Inoltre, la relazione illustrativa si sofferma a lungo (punto 3) sul punto focale della variante: la modificazione delle tutele previste nel PRG comunale adeguato al PPAR, con riferimento agli ambiti di tutela degli edifici e manufatti storici, qualificati come ambiti di tutela orientata, e al paesaggio agrario. Parte ricorrente si limita a criticare l’assenza della valutazione quantitativa sugli effetti ambientali della variante, senza individuare delle autentiche illegittimità dell’operato degli enti interessati e senza addurre elementi specifici tali da contestare le scelte fondamentali effettuate dall’Amministrazione, come per esempio la citata esclusione, ad opera della variante, di parte del territorio agricolo dagli ambiti di tutela, per assenza dei requisiti di cui all’art. 38 NTA PPAR (si veda la Relazione Illustrativa alla variante, pag. 14).

3.4 Con riguardo alla contestazione relativa alla mancanza di scelte alternative, a parere del Collegio appare evidente come sia possibile rimproverare all’Amministrazione procedente solo la mancata considerazione di alternative evidenti e praticabili, altrimenti si porrebbe un compito diabolico di fronte all’Amministrazione medesima, la quale sarebbe tenuta a valutare ogni alternativa alla propria decisione che possa essere “immaginata” in fase contenziosa. Tale prospettazione contrasterebbe con il principio della sostanziale insindacabilità delle scelte urbanistiche, per il quale le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cds Sez. IV 6.11.2011 b. 6049). Inoltre, il Comune ha contestato nelle sue difese, con ragioni convincenti e non contestate dalla ricorrente, l’unica alternativa suggerita da quest’ultima.

3.5 In conclusione, i motivi di ricorso dedotti alla ricorrente utilizzano lo strumento dell’incompletezza del rapporto ambientale per criticare le scelte di merito effettuate dall’amministrazione con censure che si fermano, appunto, alla critica delle scelte discrezionali della medesima. Dette censure in massima parte si limitano, ad avviso del Collegio, a criticare il merito dell’azione amministrativa, e devono quindi essere respinte. Inoltre, la ricorrente non individua puntualmente quali sarebbero le eventuali conseguenze o danni ambientali non considerate dal rapporto ambientale, al di là della modifica della destinazione dell’area da agricola a edificabile.

3.6 Né si può sostenere la mancanza di motivazione della variante, le cui finalità sono descritte sia nella delibera di adozione e nella corposa relazione illustrativa ad essa allegata, sia nei successivi e articolati passaggi del procedimento di approvazione. Infatti, pur essendo l’impugnata variante indubbiamente qualificabile come specifica, e quindi bisognosa di articolata motivazione, le motivazioni della stessa sono esaurientemente contenute nella delibera di adozione e negli atti successivi, costituendo oltretutto oggetto di prescrizioni da parte della Provincia e di controdeduzioni da parte del Comune, con riguardo alla Superficie Utile Lorda (SUL) della variante, che hanno portato alla riduzione dell’estensione stessa nell’atto di approvazione definitiva.

4 Diverso è il discorso riguardo la contestazione relativa alla la mancanza, nel rapporto ambientale, del monitoraggio di cui al citato allegato VI del d.lgs 152/2006, il quale prevede come il rapporto debba contenere la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti, nonché le misure correttive da adottare.

4.1 In questo caso, è indubbia la mancanza di tali misure nel rapporto ambientale redatto dal Comune. Le misure del monitoraggio sono però previste nella determinazione della Provincia di Ancona 117/2008, più volte citata, che prevede, nel documento istruttorio, un’intera sezione (la V) dedicata al monitoraggio, prescrivendo la formazione di appositi indicatori tali da valutare gli effetti previsti in fase di V.A.S., individuare variazioni nello stato dell’ambiente per gli aspetti individuati e valutare le relazioni tra azioni del piano e variazioni nello stato dell’ambiente. Il documento istruttorio della Provincia rinvia il monitoraggio alla successiva fase di V.I.A, “in considerazione della necessità di disporre di progetti e elementi di maggiore dettaglio, soli in grado di definire puntuali e adeguati meccanismi di controllo ed eventuali conseguenti misure correttive”. Essendo prevista una successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, la decisione appare del tutto razionale, considerato che, come affermato dalla stessa ricorrente, la variante riguarda un’area di territorio limitata, con la previsione di successiva sottoposizione a V.I.A., per cui è del tutto logico prevedere nella fase di V.A.S. l’implementazione di sistemi di monitoraggio da dettagliare nella successiva fase di V.I.A. La previsione degli strumenti di monitoraggio è stata inserita dalla Provincia nella citata determinazione 117/2008 e fatta propria dal Comune nelle successive fasi del procedimento. Conseguentemente, le necessità di monitoraggio proprie delle procedure di V.A.S. e V.IA. verranno rispettate, seppure con un’implementazione successiva delle stesse.

4.2 Infatti, seppure tra i due istituti siano presenti importanti differenze, in quanto la V.I.A. riguarda l’impatto in concreto sull’ambiente di una specifica opera o di uno specifico intervento, mentre la V.A.S. accerta, in una fase logicamente e cronologicamente anteriore all’esecuzione di singoli interventi, la compatibilità ambientale delle stesse scelte pianificatorie da predisporre ad approvare, il Codice dell’Ambiente prevede un’approfondita integrazione tra gli stessi. Ciò implica, ad avviso del Collegio, che le finalità proprie di V.I.A. e V.A.S. possano essere perseguite attraverso l’utilizzo contemporaneo dei due istituti, come avviene nel caso in esame.

4.3 In giurisprudenza si è condivisibilmente ritenuto che, in presenza di una variazione urbanistica funzionale alla realizzazione di un progetto contemporaneamente interessato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, quest’ultima esaurisca le verifiche in tale fase richieste dalla legge, mentre la V.A.S e la relativa verifica di assoggettabilità (art. 12 d.lgs. n. 152/2006) riguardano i soli casi di autonoma elaborazione di piani e programmi idonei ad incidere in modo rilevante sull’ambiente (Tar Emilia Romagna Parma 22.12.2010 n. 552). A maggior ragione va ritenuto che, qualora sia comunque sottoposta a V.A.S. una variante sostanzialmente diretta alla realizzazione di un singolo intervento sottoposto a V.I.A., come nel caso in esame (come risulta dalla determinazione 177/2008 più volte citata, alla pag. 21, e sostanzialmente incontestato dalla ricorrente) l’integrazione tra le due procedure risulta, oltre che legittima, opportuna, ed è suggerita dalla stessa lettera della legge che dà una lettura orientata allo scopo delle procedure, nella parte in cui, all’art. 13 c.4 del d.lgs 152/2006, detta le disposizioni per l’applicazione dell’allegato VI al d.lgs, prescrivendo che le sue previsioni debbano tenere conto di determinate circostanze e permettendo l’utilizzo di approfondimenti o informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

4.4 In conclusione, a parere del Collegio, se erano presenti lacune nel rapporto ambientale presentato dal Comune di Falconara Marittima, le stesse sono state adeguatamente valutate e integrate dalla Provincia di Ancona, raggiungendo lo scopo immanente alla stessa procedura V.A.S., che è quello di apprezzamento delle esigenze di tutela dell’ambiente nella fase di pianificazione del territorio, attraverso l’introduzione di una specifica fase di verifica da svolgere all’interno delle procedure di pianificazione in presenza di particolari presupposti, sinteticamente riassumibili nella possibilità di impatti ambientali significativi e negativi per effetto delle scelte in tale sede operate (Cds Sez. IV 12.1.2011 n. 133). Nel caso in esame, tale obiettivo viene concretamente perseguito attraverso un’integrazione tra la procedura di V.A.S. e quella di V.I.A.

4 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo a favore delle Amministrazioni resistenti e del controinteressato.