Decadenza di concessione Marittima per mutazione di destinazione d'uso (Tar Marche 22.6.2012)


Decadenza di concessione Marittima per mutazione di destinazione d'uso (Tar Marche 22.6.2012)

Pubblicata il 12/07/2012 in Diritto Amministrativo

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima n. 15/2008 – rilasciatale dal Comune di Ancona in data 2/10/2008 - impugna la determinazione dirigenziale n. 1637 dell’8/7/2011, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione medesima per mutamento sostanziale della destinazione d’uso del manufatto al quale si riferisce l’atto concessorio (in particolare, il Comune ha accertato che il capanno in pietra oggetto della concessione non è più adibito a deposito di attrezzature da pesca, bensì a deposito della merce utilizzata dalla ricorrente per l’esercizio del limitrofo chiosco-bar).

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 47 c.n. (il manufatto in argomento è sempre destinato a deposito, essendo mutato solo l’oggetto del deposito);

- contraddittorietà dell’azione amministrativa (la ricorrente non è più titolare di licenza di pesca dal 2004, per cui in sede di rinnovo della concessione il Comune aveva la possibilità di approfondire tale profilo ed eventualmente negare il rilascio dell’atto. Il fatto che la concessione sia stata rinnovata, oltre ad aver consolidato un legittimo affidamento, significa che il Comune ha ritenuto sussistenti i presupposti che giustificano il mantenimento della concessione stessa);

- violazione art. 10-bis L. n. 241/1990 (in relazione all’istanza di mutamento della destinazione d’uso del manufatto).

3. Si è costituito il Comune di Ancona, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 563/2011 è stata accolta solo in parte ed a termine la domanda cautelare, con fissazione al 7 giugno 2012 dell’udienza di trattazione del merito.

Con memoria difensiva depositata in data 7 maggio 2012 il Comune ha chiesto al Tribunale di dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (avendo la sig.ra Emergenti, in data 26 aprile 2012, rilasciato al Comune il manufatto per cui è causa). Sia con memoria difensiva depositata in data 7 maggio 2012 sia nel corso della discussione la difesa della ricorrente ha però insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va respinto nel merito.

Al riguardo, si evidenzia che, in assenza di puntuale e inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, il Tribunale non può né dare atto della cessazione della materia del contendere né a fortiori della sopravvenuta carenza di interesse.

5. Tornando quindi al merito della controversia, in punto di fatto si deve precisare che la vicenda all’esame del Tribunale è connessa dal punto di vista sostanziale ad altri giudizi promossi da soggetti titolari di licenza di pesca ai quali è stato in tempi recenti intimato di rimuovere dalla battigia di Portonovo le proprie attrezzature. Impugnando i provvedimenti suddetti, gli interessati hanno fra le altre cose rilevato che il Comune omette di rendere disponibili alcuni capanni adibiti allo scopo e occupati da anni da soggetti che non hanno più titolo poiché sprovvisti di licenza di pesca (vedasi, ad esempio, i ricorsi nn. 834/2009 e 835/2009 R.G., definiti con sentenze nn. 6/2010 e 7/2010, e il ricorso n. 347/2010, per ora definito solo in sede cautelare con ordinanza n. 378/2010).

Sollecitato da tali impugnative, il Comune ha avviato una verifica sulla fondatezza dei fatti denunciati, approdando alla declaratoria di decadenza della concessione nei casi in cui ha rilevato modificazioni sostanziali dello status quo ante.

Fra i soggetti colpiti da tali provvedimenti vi è per l’appunto la sig.ra Emergenti.

6. Ciò detto, le tesi di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, in quanto:

- nel caso di specie, le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di attuazione debbono essere coordinate con le norme del piano particolareggiato (PPE) di Portonovo;

- pertanto, anche se in linea generale la ricorrente avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione a mutare la destinazione d’uso del capanno in argomento (e questo ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 328/1952), ciò era inibito dalle disposizioni del PPE, che nell’area in argomento prevedono la collocazione di attrezzature di servizio alla pesca professionale;

- e poiché le NTA del PPE vincolano il potere del Comune, è irrilevante l’asserita violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 perpetrata dall’amministrazione con riferimento all’istanza di mutamento della destinazione d’uso presentata dalla ricorrente in data 18/11/2009;

- ugualmente irrilevante è il fatto che la sig.ra Emergenti non è più titolare di licenza di pesca dal 2004, visto che le licenze di pesca non vengono rilasciate dai comuni e che la ricorrente, nella domanda di rinnovo della concessione datata 5/3/2008, si era ben guardata dal segnalare che il manufatto in argomento non sarebbe stato più utilizzato per il rimessaggio di attrezzature da pesca, bensì delle attrezzature e della merce utilizzati per l’esercizio dell’attività di chiosco - bar. Pertanto, a prescindere dalla considerazione che l’eventuale illegittimità dell’operato del Comune ha comunque avvantaggiato la ricorrente, l’amministrazione non era stata posta in condizione di verificare l’effettivo utilizzo del manufatto in argomento mentre, nel momento in cui ha potuto accertare la situazione, ha prontamente fatto uso del potere di autotutela;

- da quanto detto in precedenza emerge poi l’inconsistenza della tesi secondo cui non vi sarebbe stata in realtà alcuna modifica dell’originaria destinazione d’uso, essendo il manufatto adibito pur sempre a deposito. In realtà, ciò che rileva nella specie è la destinazione funzionale e non quella materiale, visto che la pianificazione di dettaglio della zona di Portonovo obbedisce all’esigenza di consentire un equilibrato insediamento delle varie attività legate allo sfruttamento economico della risorsa naturalistica costituita dalla baia di Portonovo.

Non hanno infine alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio i documenti versati in atti dalla ricorrente in data 27 aprile 2012, visto che gli stessi si riferiscono alla variante del PPE ancora in itinere.

7. In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.