IL CASO – Un’importante sentenza ottenuta dallo studio legale in punto di recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi a seguito di sentenza della Commissione Europea


IL CASO – Un’importante sentenza ottenuta dallo studio legale in punto di recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi a seguito di sentenza della Commissione Europea

Pubblicata il 15/03/2013 in Diritto delle Imprese

IL CASO – Un’importante sentenza ottenuta da questo studio legale in punto di recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi a seguito di sentenza della Commissione Europea – condizioni e limiti per il recupero, la prescrizione e l’onere della prova – La sentenza della cassazione Fiat Group  - Inps 6756/2012 –di rigetto e la successiva sentenza della Corte di Appello di Campobasso 241/2012 Geo – Inps – di accoglimento sono solo apparentemente difformi.

 La problematica in oggetto riguarda il recupero (nella specie dell’INPS) di aiuti di stato dichiarati illegittimi a seguito di pronunce della commissione europea (in questo caso si tratta di sgravi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la decisione della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di stato non compatibili con il mercato comune).

I casi in oggetto riguardano le decisioni della Corte di appello di Torino (sentenza del 27.10 - 2.12.2009 con cui veniva respinto il gravame di Fiat Group Automobiles s.p.a.) e successiva sentenza di conferma della Cassazione 6756/2012 del 5 maggio 2012, con le quali veniva confermato il rigetto della domanda della ricorrente tendente a far valere la illegittimità della pretesa dell’INPS  (e la relativa conferma delle cartelle esattoriali) e la solo apparentemente difforme decisione della Corte di Appello di Campobasso 241/2012 del 15 luglio 2012, con la quale invece viene confermata la non debenza delle somme richieste dell’INPS e l’annullamento della cartella esattoriale opposta e quindi accolta la domanda della GEO s.p.a.

La sentenza della Corte di Cassazione è particolarmente interessante in quanto definisce puntualmente le “condizioni” per il recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi a seguito di sentenza della Commissione Europea.

La sentenza chiarisce come non si versa in tema di ripetizione di indebito oggettivo, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi (cfr, Cass., n. 1756/2001); al contrario di indebito oggettivo può parlarsi nell'ipotesi speculare - ma affatto insussistente nel caso di specie - di mancata fruizione del beneficio concretizzatosi nel pagamento dell'intero importo del debito contributivo e che, come tale, da appunto luogo ad un pagamento indebito per la cifra corrispondente al mancato sgravio (cfr, Cass., n. 7772/1996).

Viene quindi definito il termine di decorrenza della prescrizione nonché la sua natura ordinaria, “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili con Mercato Comune (nella specie sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 codice civile), decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero”.

Nel merito la sentenza della Cassazione sancisce la legittimazione dell’azione diretta di recupero dell’INPS  “la legittimità della restituzione degli sgravi indebiti all'Inps, senza necessità di alcuna specifica disposizione normativa ad hoc, essendo proprio l'Inps il soggetto pubblico che, istituzionalmente, è deputato, salve specifiche diverse ipotesi che qui non ricorrono, alla riscossione della contribuzione previdenziale mediante gli strumenti giuridici ordinariamente previsti a tal fine”.

Quindi stabilisce che l'inosservanza delle norme procedurali in ordine ai provvedimenti legislativi non notificati e la non ancora avvenuta conclusione della procedura in ordine al progetto di legge poi divenuto L. n. 196 del 1997 non potevano far insorgere nei beneficiari degli aiuti alcun legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti medesimi.

Inoltre, in punto di onere della prova la Cassazione ribadisce sua precedente giurisprudenza consolidata con cui stabilisce che nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006;
16351/2007; 499/2009; 21898/2010).

Quindi l’onere della prova spetta alla società ricorrente che contesta la pretesa dell’amministrazione di restituzione degli aiuti ricevuti.

In questa fattispecie la Commissione ha solo parzialmente dichiarato l’illegittimità degli sgravi così decidendo sul punto :

« Gli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia, a decorrere dal novembre 1995, per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE a condizione che riguardino:

- la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione;

- l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s'intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano le condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune».

Inoltre ha stabilito:

« Gli aiuti concessi dall'Italia in virtù dell'articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE purché rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione.

Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell'impiego.

2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune»

La Commissione ha altresì affermato, al punto 115 della motivazione della decisione citata, che le misure che rispettavano la regola de minimis non rientravano nel campo di applicazione dell'art. 87 CE. Ha precisato che, in applicazione di tale regola, l'importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori mediante un CFL non doveva superare il limite di 100 000 euro su un periodo di tre anni

Quindi la Geo evidenziava come  la Commissione europea chiaramente   con questa decisione subordina la legittimità degli sgravi di misura superiore al 25% ad almeno  una delle quattro condizioni:

età : le assunzioni devono riguardare  giovani fino a 25 anni elevabili a 29 nel caso di laureati ;

 disoccupazione; le assunzioni devono rivolgersi a persone che si trovino in disoccupazione di  lunga durata cioè senza lavoro da almeno un anno;

creazione di nuova occupazione: l’assunzione  deve essere finalizzata a realizzare un incremento netto dell’occupazione. Tale condizione  è provata al verificarsi delle seguenti duplici situazioni

trasformazione  a tempo pieno de indeterminato del  contratto di formazione originariamente stipulato;

realizzazione a seguito dell’avvenuta trasformazione del c.f.l. di un incremento netto di occupazione –a tal fine occorre  far riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto-;

nel limite massimo dell’importo “de minimis”: in mancanza delle sucitate tre condizioni lo sgravio contributivo di misura superiore al 25% risulta compatibile entro il tetto massimo di 100.000 euro nel corso di tre anni.

A fronte di questa decisione l’INPS ha provveduto, con provvedimenti sostanzialmente uguali in tutta Italia, a recuperare, emettendo i relativi avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali tutti i contributi  ricevuti  dalla ditta e quindi, potenzialmente, anche contributi legittimamente percepiti.

Però, conferma la sentenza della Cassazione, l’onere della prova spetta alla società ricorrente che ha usufruito dello sgravio, la quale deve provare di aver diritto allo sgravio medesimo (in termini anche la Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, sentenza del 17 giugno 2011 n. 577 nella sentenza ISD s.r.l. - INPS).

Nella causa decisa dalla Corte di Appello di Campobasso, solo apparentemente difforme dalla pronuncia della Cassazione, è accaduto che Geo Spa ha analiticamente indicato, nei propri ricorsi, numero, requisiti e caratteristiche dei dipendenti assunti con CFL per i quali assume di avere beneficiato legittimamente degli sgravi contributivi, rispondendo gli stessi alle condizioni stabilite nella stessa decisione 128/2000 della Commissione Europea per essere ritenuti compatibili con il Mercato Comune, mentre l'ente previdenziale non vi ha opposto che contestazioni generiche, finanche ai prospetti di cui alla GEO Spa aveva provveduto ad imputare ad ogni singolo lavoratore i vari importi beneficiati, al riguardo sostenendo che non era possibile confrontare le imputazioni in questione con riscontri oggettivi concernenti le agevolazioni effettivamente fruite. Quindi, argomenta la corte di appello, a fronte della totale genericità ed indistinta quantificazione delle somme richieste con la cartella esattoriale opposta, sicchè, risultando, di contro, puntuali e documentalmente supportate (da copie dei contratti di assunzione – libro matricola – busta paga) e allegazioni della Geo Spa, a tale assolto onere di esposizione specifica dei fatti ed elementi di diritto posti a fondamento della domanda, avrebbe dovuto corrispondere, da parte convenuta, l'onere dsi prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione in ordine ai fatti affermati dalla controparte.

Così non è stato e per questo motivo la Corte ha accolto il ricorso della ditta GEO, confermando la legittimità dei contributi goduti, non essendoci in questo caso stata solamente la “contestazione della genericità e indistinta quantificazione delle somme richieste indietro dall’INPS” (stante, ripetiamo, la solo parziale declaratoria di illegittimità della norma statale sugli sgravi contributivi) e la pretesa di addossare l’onere della prova all’INPS, ma la presa di posizione in punto di fatto, puntuale e precisa, sulla legittimità degli sgravi dovuti alla quale l’INPS avrebbe dovuto corrispondere altrettanto puntuale contestazione sui fatti, con il risultato che, in difetto, tali fatti diventano non più contestabili.

La sentenza della Corte di Appello di Campobasso

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Sentenza n. 241/2012

In nome del popolo italiano la Corte di Appello di Campobasso in funzione di giudice del lavoro in persona dei magistrati dott. Vincenzo Pupilella - Presidente dott. Giuseppina Paolitto -consigliere rel. - dott. Aldo Aceto - consigliere appl. ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del 15 giugno 2012 la seguente SENTENZA nella causa civile di 2° grado in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al N. 170 R.G Lav. - anno 2011 avente oggetto appello avverso sentenza relativa ad impugnazione di cartella esattoriale promossa da:

INPS, in persona del presidente pt in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps SCCI Spa rappresentato e difeso fafli avv.ti Antonella Teste e Ugo Nucciardone              appellante

Contro

GEO SPA, in persona del legale rapp.te pt. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marchegiani  appellato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 05.07.11 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto i due ricorso proposti dalla odierna appellata Geo spa, l'uno per opporre la cartella esattoriale n. 097 2008 0159888430 notificatole il 23.09.2008 per conto di Equitalia Gerit spa con l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 510.398,48 a titolo di contributi dovuti all'ente impostore INPS, e l'altro avverso la nota di quest'ultimo in data 24.12.2004 di entrambi detti atti disponendo l'annullamento e compensando per l'intero tra le parti le spese processuali.

Premesso che il suddetto pagamento era preteso dall'Inps in totale restituzione delle agevolazioni godute dalla Geo spa in relazione ai dipendenti assunti con contratti di formazione-lavoro nel periodo da gennaio1997 a maggio 2001, e ciò a seguito delle decisioni della corte Europea (a partire da decisione 2000/128/CE) che quegli sgravi contributivi avevano riconosciuti illegittimi perchè integranti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, (salva però tutta una serie di casi di assunzione di lavoratori in possesso di requisiti soggettivi valevoli a farne riconoscere la difficioltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dunque legittimanti le agevolazioni), il GUL, puntualmente richiamata la disciplina interna in materia di riduzione degli oneri sociali connesse alle assunzioni mediante CFL, nonché ripercorse procedure e decisioni comunitarie conducenti alla declaratoria di illegittimità (ovviamente ex tunc) delle medesime agevolazioni con relativo obbligo di recupero per lo Stato italiano, ha innanzitutto chiarito come la pretesa dell'Inps di ottenere il pagamento delle quote dei contributi non versate dalla Geo Spa (conformemente a legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di CFL) non potesse essere qualificata azione di ripetizione di indebito, quindi ha ritenuto che il decorso della relativa prescrizione, quella quinquennale ordinariamente operante in materia di contribuzione, dovesse essere computato con decorrenza da ciascuna singola scadenza maturata in relazione alle quote suddette non versate, e non, come sostenuto dall'Inps dalla prima decisione della CGCE, ovvero dal 2000 posto che alcun impedimento giuridico, bensì solo di fatto, e come tale non rilevante, “esisteva per l'istituto rispetto alla introduzione delle necessarie azioni di recupero in sede giudiziaria fin dall'epoca in cui i contributi furono versati in maniera ridotta...”

In particolare poi il GUL ha argomentato delle ragioni per cui neppure potesse essere ritenuto determinante nella direzione delle tesi della decennalità del termine prescrizionale la lettura del Regolamento CE n. 659/99 avendo la Corte Costituzionale chiarito con sentenza n. 125/2009 che la previsione del termine decennale di cui all'art. 14 del citato Regolamento è riferita unicamente alle iniziative della stessa Commissione, attiene perciò i rapporti tra quest'ultima e lo stato membro, mentre le procedure e i mezzi diretti al recupero degli aiuti incompatibili nei confronti dei beneficiari sono disciplinate unicamente dal diritto nazionale, con l'unica condizione che il recupero stesso non si sia reso praticamente impossibile.

Tutto considerato, dunque, sul rilievo della operatività, nela fattispecie, di un solo atto interruttivo della prescrizione quinquennale posto in essere dall'Inps, quello di cui alla citata nota in data 24.12.2004, ha dichiarato prescritta la ripetibilità di tutte le somme relative a quote contributive non versate fino al 24.12.1999, e per il periodo a questa data successivo ha comunque accolto la domanda della Geo spa, ritenendo versarsi in ipotesi di contributi non pagati di cui, a fronte di puntuali contestazioni da parte dell'opponente fondate sulla ricorrenza di condizioni soggettive di lavoratori assunti con CFL valevoli a far riconoscere la compatibilità con il mercato comune delle agevolazioni per essi godute, la prova della dovutezza era a carico dell'ente impostore, ed anche ove nell'opposizione si fosse voluta ravvisare una richiesta di riconoscemento degli sgravi, da cui il carico della prova del fatto costitutivo del diritto preteso in capo della stessa impresa richiedente in ogni caso avrebbe dovuto l'Inps procedere ad iscrivere a ruolo il debito contributivo specificato in riferimento alle singole posizioni lavorative e corredato di motivazioni, non proporre un'azione di recupero generalizzata, riferita alla totalità delle differenze contributive pretese per tutti i lavoratori assunti con CFL e tale da non consentire processualmente neppure l'individuazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti.

Avverso la suddetta sentenza l'Inps ha proposto appello sostenendone l'erroneità innanzitutto ai fini della operatività della prescrizione decennale nella interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/99 e in subordine nell'applicazione dell'art. 2003 cc quanto alla relativa decorrenza individuandola necessariamente nel diritto, quello dell'esazione, divenuto attuale solo in applicazione del diritto sopranazionale.

Ha poi censurato la medesima sentenza in punto di onere della prova, rilevando che nella fattispecie di versa in materia di sgravi e pertanto, quale che sia la forma adottata per il recupero di quelli non spettanti, dalla semplice diffida alla cartella esattoriale, l'effetto è sempre quello di far ricadere sull'impresa la dimostrazione delle sussistenza delle condizioni per beneficiarne, anche in considerazione del fatto, che il sistema dello sgravio è tale per cui sono le stesse aziende ad autoattribuirsi il diritto, comunicando, nei modelli dm 10 solo dati numerici ed infine ha lamentato una cattiva applicazione da parte del GUL del principio di non contestazione avendo preteso da esso Inps specifiche contestazioni a fronte di deduzioni della ricorrente tutt'altro che puntuali posto che di tutte le possibili prove documentali producibili della Geo spa quest'ultima aveva solo “fornito (alla rinfusa), alcuni fogli dei libri matricola, alcune buste paga e alcune lettere di assunzione (nessun contratto), distinguendo nelle deduzioni varie casistiche tutte caratterizzate... da forti incongruenze deduttive e probatorie”, incongruenze che provvedeva ad esporre.

Resisteva la Gero spa argomentando in ordine a ciascuna censura le ragioni della propria richiesta  di rigetto dell'appello.

All'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo.

Con riguardo al motivo attinente al regime prescrizionale, rilevando questa Corte las fondatezza della relativa censura, valga semplicemente riportare la massima della recentissima sentenza n. 6671 della Cass. Sez. L. emessa in data 03.05.2012: “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili con Mercato Comune (nella specie sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 codice civile), decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli art. 14  e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 citato, nel rispetto del principio di equivalenza tra le discipline, comunitarie ed interna, nonché del principio di effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 citato riguarda l'esercizio dei poteri della commissione circa la verifica di compatibilità dell'aiuto e l'eventuale decisione di recupero. Nè si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ax. Art. 2033 del codice civile, perchè lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva, sicchè l'ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi legittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Né, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, poiché questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociali, mentre l'incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all'applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell'art. 2946 codice civile esclude la sussistenza di una lacuna normativa”.

Ove si consideri, pertanto, che la diffida di pagamento di cui alla già citata nota INPS del 24. 12.2004 risulta essere stata ricevuta dalla destinataria in data 3.1.2005, va detto che il credito preteso non può, neppure in parte, essere dichiarato estinto da prescrizione.

La piena validità del procedimento motivazionale del giudice di prime cure è invece da questa Corte riaffermata con riguardo alla fondatezza delle domande proposte dalla Gero Spa.

Ed invero, ove anche si voglia ritenere che la presente controversia abbia ad oggetto la debenza di contributi previdenziali in relazione ai quali l'opponente chiede l'accertamento del diritto di beneficiare di sgravi, posto che giurisprudenza costante individua in capo al datore di lavoro richiedente l'obbligo di provare i fatti costitutivi che gli consentono di fruire dello sgravio e ciò anche nell'ipotesi di cui l'ente previdenziale per il recupero della maggiore contribuzione abbia utilizzato il procedimento monitorio o iscritto a ruolo il credito o provveduto a inviare avviso di addebito (cfr per tutte Cass n. 7039 del 24.03.2009), vi è che la Geo Spa ha analiticamente indicato, nei propri ricorsi, numero, requisiti e caratteristiche dei dipendenti assunti con CFL per i quali assume di avere beneficiato legittimamente degli sgravi contributivi, rispondendo gli stessi alle condizioni stabilite nella stessa decisione 128/2000 della Commissione Europea per essere ritenuti compatibili con il Mercato Comune, mentre l'ente previdenziale non vi ha opposto che contestazioni generiche, finanche ai prospetti di cui alla GEO Spa aveva provveduto ad imputare ad ogni singolo lavoratore i vari importi beneficiati, al riguardo sostenendo che non era possibile confrontare le imputazioni in questione con riscontri oggettivi concernenti le agevolazioni effettivamente fruite.

Il punto è allora che in ciò implicita è da ritenersi, a monte la totale genericità ed indistinta quantificazione delle somme richieste con la cartella esattoriale opposta, sicchè, risultando, di contro, puntuali e documentalmente supportate (da copie dei contratti di assunzione – libro matricola – busta paga) e allegazioni della Geo Spa, a tale assolto onere di esposizione specifica dei fatti ed elementi di diritto posti a fondamento della domanda, avrebbe dovuto corrispondere, da parte convenuta, l'onere dsi prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione in ordine ai fatti affermati dalla controparte.

E poichè nel rito del lavoro, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente – che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, co 1°, cpc – rende i fatti stessi incontroversi, con l'effetto di renderli non più contestabili, nell'ulteriore corso del giudizio, di sottrarli al controllo probatorio del giudice e di ritenerli sussistenti senza necessità di un apposito accertamento, allora assolutamente corretto deve essere apprezzato l'argomento motivazionale seguito dal giudice di prime cure nel ritenere dimostrati i fatti costitutivi dedotti da parte ricorrente per vedere affermato il proprio diritto alla fruizione degli sgravi di cui si discute, siccome non incompatibili con il Mercato Comune.

Per tali ragioni, dunque, l'appello va rigettato.

In ordine alla regolazione delle spese di lite, equa se ne apprezza la compensazione integrale, tra le parti costituite, anche nel presente grado, in ragione delle incertezze interpretative in materia all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso, in funzione del giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 5.7.11 e con ricorso qui depositato il 29.7.2011 da INPS SCCI SPA nei confronti della Geo Spa – Equitalia Serit Spa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.

La sentenza della Cassazione Civile 67256 sez. lav. del 4 maggio 2012 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                           SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI

Dott. AMOROSO

Dott. BANDINI

Dott. FILABOZZI  Antonio

Dott. MANCINO    Rossana

ha pronunciato la seguente:

                     sentenza

sul ricorso 5052-2010 proposto da:

Guido                           -  Presidente   -

Giovanni                        -  Consigliere  -

Gianfranco

-  rel. Consigliere  -

     -  Consigliere  -

     -  Consigliere  -

FIAT  GROUP  AUTOMOBILES S.P.A. in persona del legale  rappresentante pro  tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI  SCIPIONI 281/283,  presso  lo  studio dell'avvocato PROIA  GIAMPIERO,  che  la rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati  DE  LUCA  TAMAJO RAFFAELE,  PESSI  ROBERTO,  PERSIANI MATTIA,  MARESCA  ARTURO,  DONDI GERMANO,  TRIFIRO'  SALVATORE, BONAMICO FRANCO,  DIRUTIGLIANO  DIEGO,  giusta delega in atti;

                                                       - ricorrente -

                               contro

I.N.P.S.  -  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in  persona del  legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella  Società  di  Cartolarizzazione  dei  crediti  INPS,  S.C.C.I. S.p.A.,  elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA  N.  17,  presso  l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati  e  difesi dagli  avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

e contro

                                                         - intimata -

avverso  la  sentenza n. 1104/2009 della CORTE D'APPELLO  di  TORINO,

depositata il 02/12/2009 R.G.N. 1286/2008;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del

17/04/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato PROIA GIAMPIERO;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto in via principale,  in subordine rinvio pregiudiziale.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.10 - 2.12.2009 la Corte d'Appello di Torino respinse il gravame proposto dalla Fiat Group Automobiles spa (qui di seguito anche indicata come Fiat) nei confronti dell'Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, e della Equitalia Nomos spa, avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei confronti della Fiat su pretesa dell'Inps ed avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive fruite, per il periodo 1.1.1997 - 31.5.2001, in relazione agli sgravi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la decisione della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di stato non compatibili con il mercato comune. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue: contrariamente a quanto reputato dal primo Giudice, ma con esiti coincidenti ai fini del decidere, doveva ritenersi che per il caso all'esame doveva farsi riferimento al sistema di cui all'art. 2033 c.c. e, conseguentemente, alla luce del disposto dell'art. 2946 c.c., non poteva ritenersi compiuta la prescrizione del diritto al recupero dei contributi oggetto di sgravio;
doveva essere esclusa la tutela dell'affidamento della parte beneficiaria degli aiuti sulla legittimità delle norme che li avevano disposti, non ricorrendo nella specie circostanze eccezionali su cui tale affidamento potesse ritenersi fondato;
incombeva sulla parte beneficiarla degli aiuti fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto agli stessi, così come del diritto al beneficio cosiddetto de minimis;
non si era verificata la decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999 per l'iscrizione a ruolo del credito dell'Inps, atteso che la pretesa oggetto della cartella impugnata era stata avanzata nei confronti della Società con la comunicazione del 30.5.2006 e che il termine di legge risultava essere stato osservato; doveva escludersi che il recupero dell'aiuto dovesse venir posto in essere solo a seguito dell'emanazione di una legge statale retroattiva, posto che le sentenza della Corte di Giustizia CE e i Regolamenti comunitari hanno efficacia diretta nell'ordinamento nazionale e che lo Stato deve adeguatisi valendosi degli strumenti giuridici vigenti;
non era interesse della parte datoriale avere conoscenza della specifica individuazione dei lavoratori a favore dei quali andava riversata la contribuzione recuperata, ma, semmai, del singolo soggetto interessato;
contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante la Commissione non aveva affermato il diritto alla detrazione dei costi sostenuti per l'attività di formazione e, comunque, sul punto non era stato assolto l'onere probatorio.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Fiat Group Automobiles spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su dieci motivi e illustrato con memoria.
L'Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso:
L'intimata Equitalia Nomos spa non ha svolto attività difensiva.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2003 e 2946 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nonchè dell'art. 12 preleggi, comma 2, per aver considerato applicabile al caso di specie la prescrizione ordinaria valevole per l'indebito oggettivo e non quella quinquennale stabilita per il recupero dei contributi previdenziali omessi, deducendo, in subordine, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per violazione dell'art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1; sostiene in particolare la ricorrente che l'Inps ha agito con le modalità previste per l'adempimento delle obbligazioni contributive, che non avrebbe senso riferirsi alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e che andrebbe fatta applicazione analogica della prescrizione quinquennale dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10; ritenere la prescrizione decennale comporterebbe per contro, in relazione al principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., un'irrazionale disparità di trattamento fra lavoratori.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della decisione della Commissione CE, 11/5/1999, nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte territoriale considerato l'Inps legittimato al recupero di aiuti di Stato indebiti mediante iscrizione a ruolo e cartella esattoriale. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del principio generale del rispetto del legittimo affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico, per aver negato che ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per invocarlo al fine di opporsi alla domanda dell'ente previdenziale di recupero degli sgravi contributivi dichiarati dalla Comunità europea illegittimi in quanto aiuti di Stato; in particolare la ricorrente rileva che unico destinatario della decisione della Commissione era lo Stato italiano, che la comunicazione della Commissione del 1983 non concerneva gli aiuti all'occupazione, che nessun ulteriore avvertimento specifico era stato pubblicato dalla Commissione sulla Gazzetta Ufficiale, che le leggi dello Stato sono assistite dalla presunzione di legittimità, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 1987 aveva ritenuto la legittimità della disciplina dei contratti di formazione e lavoro, che all'epoca della concessione degli sgravi non esisteva alcuna definizione vincolante della categoria dei giovani e che pertanto non avrebbe potuto essere negata la sussistenza dell'eccezionalità ai fini del riconoscimento del legittimo affidamento. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale negato la ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni per invocare il principio de legittimo affidamento.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e della decisione della Commissione CE dell'11 maggio 1999, nonchè dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito dell'Inps sulla base della mera riduzione della sua originaria pretesa a seguito di ricorso amministrativo e per avere reputato che incomba sul datore di lavoro l'onere della prova in materia di sgravi contributivi, laddove il credito per cui è causa era stato qualificato come indebito oggettivo e dovendo comunque considerarsi, anche qualificandolo come contributivo, che l'onere della prova doveva gravare sull'Inps. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale qualificato la pretesa attorea sia come recupero di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sia come rivendicazione di differenze contributive previdenziale connesse a sgravi indebitamente applicati.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e della decisione della Commissione CE 11.5.1999, per avere la Corte territoriale affermato che spetta non a chi agisce per il recupero di aiuti di Stato, ma a chi si oppone invocando la regola cosiddetta de minimis, provare l'applicabilità di quest'ultima.
Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, per avere la Corte territoriale negato la decadenza dell'Inps dal diritto di disporre l'iscrizione a ruolo del credito rivendicato, nonostante l'entità del ritardo fra accertamento dell'omissione contributiva ed iscrizione stessa.
Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato irrilevante la carenza di prova del credito per la mancata indicazione da parte dell'Inps dei nominativi dei lavoratori cui si riferiva la rivendicazione contributiva; in particolare la ricorrente deduce che sarebbe spettato all'Inps allegare e provare a chi competevano i contributi rivendicati.
Con il decimo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della decisione della Commissione CE dell'11 maggio 1999, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 432 c.p.c., per avere la Corte territoriale disconosciuto il diritto dell'impresa a veder defalcati dai contributi rivendicati i costi relativi alla formazione.
2. Per una miglior comprensione delle vicende antecedenti la presente controversia, giova ricordare quanto segue.
Il 7 maggio 1997 le Autorità italiane notificarono alla Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, un progetto di legge relativo ad aiuti di Stato, che, successivamente approvato dal Parlamento, divenne la L. n. 196 del 1997; tale progetto di legge fu iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero 338/97.
Sulla base di informazioni trasmesse dalle Autorità italiane, la Commissione esaminò altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994; queste leggi, poichè erano già in vigore, vennero iscritte nell'elenco degli aiuti non notificati sotto il numero NN 164/97.
Con lettera 17 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GU C 284, pag, 11), la Commissione informò il Governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti degli aiuti per al l'assunzione mediante contratti formazioni e lavoro a tempo determinato previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994 e concessi dal novembre 1995;
con la stessa lettera la Commissione informò altresì il Governo italiano della sua decisione di dare corso al medesimo procedimento nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato ex art. 15 L. n. 196 del 1997.
Acquisite le osservazioni del Governo italiano e le ulteriori precisazioni e informazioni richieste, la Commissione, al termine del procedimento, adottò la propria decisione in data 11.5.1999, notificata alla Repubblica italiana con nota 4 giugno 1999, n. SG(99) D/4068.
Con la suddetta decisione la Commissione stabilì quanto segue:
"Art. 1.
1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE a condizione che riguardino:
la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiarla a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione; - l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s'intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.
2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.
Art. 2:
1. Gli aiuti concessi dall'Italia in virtù della L. n. 196 del 1997, art. 15 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE purchè rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione.
Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell'impiego.
2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.
Art. 3.
L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 già illegittimamente concessi. Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto