Fatto Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14 gennaio 2008, depositato il successivo 16 gennaio, ha proposto, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla «direttiva 2005/123/CE» (recte: direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, recante Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) - parametri questi ultimi indicati soltanto nella motivazione - questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 7, 8 ed 11 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, recante «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)», nonché dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge della stessa Regione 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74).
2. - Il ricorrente premette che la legge della Regione Valle d'Aosta n. 29 del 2007 ha modificato la legge regionale n. 44 del 1999, avente ad oggetto la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.
In particolare, il citato art. 7 ha sostituito l'art. 16 della legge regionale n. 44 del 1999 che, al comma 2, ora dispone: «Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci».
L'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2007 ha sostituito la lettera a) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 44 del 1999, il quale ora stabilisce che l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci nella Regione può essere concessa, tra l'altro, se «la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A».
Infine, l'impugnato art. 11 ha modificato le lettere a) ed e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44 del 1999, le quali stabiliscono ora, rispettivamente, che è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria «chiunque eserciti stabilmente l'attività di maestro di sci senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo» e che «l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000».
2.1. - Secondo la difesa erariale, l'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1999, nel testo sostituito dal citato art. 7, nella parte in cui vieta ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale di esercitare la professione nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci, ostacolerebbe lo svolgimento dell'attività lavorativa, condizionandone le scelte professionali ed imprenditoriali, in violazione dell'art. 4 Cost., il quale permetterebbe di stabilire limiti all'espletamento della medesima soltanto se siano ragionevoli e giustificati da esigenze di tutela di interessi generali o di utilità sociale.
Siffatta norma si porrebbe in contrasto anche con l'art. 41 Cost., il quale, analogamente, legittima la fissazione di limiti alla libertà d'iniziativa economica soltanto se siano giustificati da ragioni di utilità sociale, non siano frutto di scelte arbitrarie e, comunque, non siano incongrui. In ogni caso, detti limiti non potrebbero condizionare le scelte imprenditoriali e professionali sino al punto da sacrificare «le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative».
Secondo il ricorrente, la disposizione in esame violerebbe anche l'art. 120, primo comma, Cost., nonché gli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE, i quali stabiliscono i principi della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e di libera concorrenza, ponendosi in contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE, che ha liberalizzato la circolazione dei servizi nel mercato interno e, al considerando numero 33 della premessa, comprende tra detti servizi anche «i centri sportivi», quali sono appunto le scuole di sci.
2.2. - Il ricorrente sostiene che «gli stessi motivi di illegittimità costituzionale [sopra] esposti» vizierebbero l'art. 19, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 44 del 1999, nel testo modificato dal citato art. 8, il quale disporrebbe, non ragionevolmente, che l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci è concessa, tra l'altro, quando la scuola abbia un numero minimo di maestri, stabilito in applicazione dei parametri contenuti nell'allegato A) alla legge n. 44 del 1999. A suo avviso, siffatto limite non sarebbe giustificato da ragioni di interesse generale e da esigenze di utilità sociale e si porrebbe «in contrasto con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi», con «i principi costituzionali» e con le « norme della Comunità europea».
Infine, «l'art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 25» della legge regionale n. 44 del 1999, «nonché la lettera d) di tale ultimo articolo», sarebbero inscindibilmente connessi ai citati artt. 7 ed 8 e, conseguentemente, sarebbero costituzionalmente illegittimi.
3. - Si è costituita nel giudizio la Regione Valle d'Aosta, che ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, svolgendo in una successiva memoria le argomentazioni a conforto di dette conclusioni
3.1. - Secondo la resistente, la censura proposta in riferimento all'art. 120 Cost. sarebbe inammissibile, in quanto carente di motivazione in ordine alle ragioni che dovrebbero confortarla; comunque, sarebbe infondata, poiché le disposizioni in esame non ostacolano la libera circolazione delle persone, né limitano l'esercizio del diritto al lavoro in una parte del territorio nazionale.
Le censure concernenti l'art. 7 della legge regionale n. 29 del 2007 non sarebbero confortate da argomenti in grado di dimostrare l'arbitrarietà della scelta realizzata dalla norma e la sua idoneità a condizionare in modo penetrante lo svolgimento dell'attività di maestro di sci. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 4 Cost. consentirebbe al legislatore ordinario di disciplinare l'esercizio dell'attività lavorativa nell'interesse generale. La norma impugnata mira appunto a tutelare l'interesse generale alla incolumità ed alla sicurezza nel settore dello sci ed a salvaguardare la promozione del turismo nella Regione, senza restringere irragionevolmente l'ambito delle scelte dei maestri di sci. D'altronde, questa Corte, nella sentenza n. 360 del 1991, ha sottolineato la rilevanza dell'attività dei maestri e delle scuole di sci nello sviluppo dell'economia turistica della Regione e la strumentalità della relativa disciplina rispetto al fine di garantire comportamenti responsabili sulle piste da sci, quindi la tutela della sicurezza pubblica.
Il legislatore regionale ha ritenuto che l'attività di maestro di sci debba essere svolta all'interno di una scuola o in forma individuale, allo scopo di evitare la proliferazione di forme organizzative, anche occasionali, tra i maestri di sci, così da garantire la razionalizzazione nell'offerta dell'insegnamento di tale sport ed il mantenimento di condizioni di sicurezza sulle piste ed il miglioramento dell'offerta turistica.
Siffatta disciplina garantisce che l'offerta didattica ed organizzativa corrisponda agli standard di qualità ed ai requisiti che tradizionalmente caratterizzano le scuole di sci della Regione. Inoltre, essa è coerente con la regolamentazione stabilita dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), il cui art. 20 individua le scuole di sci quale unica modalità di esercizio della professione alternativa allo svolgimento in forma autonoma, disponendo che, «in linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale».
Peraltro, una disciplina analoga sarebbe stabilita anche da altre leggi regionali.
3.2. - Secondo la Regione, le censure aventi ad oggetto l'art. 8 della legge n. 29 del 2007 - impugnato limitatamente al comma 2 - riguarderebbero esclusivamente la fissazione di un numero minimo di maestri di sci in relazione alla portata oraria degli impianti e sarebbero infondate, poiché siffatta previsione sarebbe in armonia con il principio di «concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività», stabilito dall'art. 20, comma 1, lettera b), della legge n. 81 del 1991.
Analoga disciplina è stata stabilita da altre leggi regionali, richiamate dalla resistente; la norma in esame si sarebbe limitata ad elevare il requisito minimo di maestri di sci necessari per ottenere l'autorizzazione all'apertura della scuola, allo scopo di garantire congrui standard di qualità e di sicurezza, assicurando in tal modo la tutela dell'incolumità pubblica e la promozione del turismo regionale.
Infine, la norma impugnata fissa il numero minimo dei maestri di sci mediante un rapporto variabile, che tiene conto delle caratteristiche delle differenti località e di parametri oggettivi, permettendo una flessibilità coerente con lo scopo perseguito.
3.3. - La questione proposta in riferimento alle norme comunitarie sarebbe inammissibile, sotto molteplici profili: la violazione di dette disposizioni non è stata denunciata nell'epigrafe e nella parte conclusiva del ricorso; non sarebbe stato indicato il parametro costituzionale vulnerato; sarebbe stata erroneamente indicata la direttiva comunitaria asseritamente lesa; non sarebbero state svolte argomentazioni a conforto delle censure.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, poiché l'art. 7 della legge in esame si limita a stabilire la modalità di svolgimento dell'attività di maestro di sci, quindi non vulnera i principi di libera prestazione dei servizi e di concorrenza. Analogamente, l'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2007 mira a razionalizzare l'offerta di insegnamento delle scuole di sci, favorendone la concentrazione e neppure viola detti principi. Infine, quanto alla denunciata violazione della direttiva n. 2006/123/CE, quest'ultima neppure è stata attuata e, in virtù dell'art. 44 della medesima, ancora non è scaduto il relativo termine, quindi non produce effetti nell'ordinamento interno; comunque, l'art. 7-bis, comma 1, della legge regionale n. 44 del 1999 - introdotto dalla legge regionale 17 marzo 2005, n. 6 - reca una disciplina dell'attività di maestro di sci che sarebbe conforme ai principi stabiliti dalle norme comunitarie.
4. - All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.