Diritto DIRITTO
Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l'illegittimità della deliberazione in questa sede impugnata sia con riferimento alla irretroattività delle sopravvenute disposizioni della legge quadro per la professione di Maestro di Sci, sia all'irragionevolezza di una scelta allegatamente discriminatoria, in quanto penalizzerebbe coloro che, pur in possesso di idoneo titolo abilitativo, provengono da una Regione sfornita di apposito Albo professionale, rispetto a chi - in presenza dei medesimi requisiti - proviene da Regione che si è, invece, dotata di tale Albo.
Sostiene, in proposito, l'istante di aver conseguito il titolo abilitativo all'esercizio della professione di Maestro di sci nell'anno 1982 ed ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Ardore (RC) nel 1990, anteriormente dunque all'entrata in vigore della L 8.3.1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).
Osserva al riguardo il deducente che sebbene la citata L. 81/91 abbia stabilito nuove regole, tra l'altro, per la professione di Maestro di Sci e, segnatamente, per il conseguimento della relativa abilitazione, tali disposizioni, tuttavia, dovrebbero valere esclusivamente con riferimento agli aspiranti nuovi maestri di sci e non già estendersi anche a coloro - come nel caso del ricorrente - che avevano conseguito il titolo nel previgente regime giuridico.
Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.
Rileva al riguardo il Collegio che alla stregua dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi) secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", la nuova disciplina sulla professione di Maestro di sci non può certamente trovare applicazione anche nei confronti di coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della stessa, avevano conseguito la prescritta abilitazione.
Sulla scorta delle suindicate coordinate ermeneutiche deve ritenersi perciò illegittima l'impugnata delibera 11.5.2002, con cui il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Molise ha respinto in via definitiva l'istanza dell'interessato, ostandovi, come detto, il visto principio di irretroattività della legge.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio possono peraltro restare integralmente compensate tra le parti.