Sull'abilitazione dei maestri di sci - TAR Campobasso 30.1.2006


Sull'abilitazione dei maestri di sci - TAR Campobasso 30.1.2006

Pubblicata il 15/01/2013 in Diritto dello Sport
T.A.R. Campobasso
30/01/2006 46
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Sezione unica di Campobasso - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 461 del 2002, proposto da: CAVALLERI GIORGIO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Martinetti e Tommaso Bucci ed elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo Studio del secondo, V.le Principe di Piemonte n. 29; contro COLLEGIO REGIONALE MOLISE DEI MAESTRI DI SCI in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera 11.5.2002 con cui il Consiglio direttivo del collegio ha respinto l'istanza del ricorrente per l'iscrizione nell'Albo dei Maestri di Sci della Regione Molise, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla udienza pubblica del 17.3.2005, il dottor Antonio Massimo Marra; Udito l'Avv. Martinetti per il ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto 
FATTO

Con ricorso notificato il 4.10.2002, tempestivamente depositato, il ricorrente premette in punto di fatto di essere in possesso di un attestato rilasciato dall'Associazione Nazionale Sci (A.N.SCI), e di averlo conseguito il 24.4.1982 all'esito del previsto corso di formazione teorico - pratico; che a seguito di espressa istanza il Comune di Ardore (RC) rilasciava in data 19.12.1990 autorizzazione ad esercitare la professione di maestro di sci; che in forza di detta autorizzazione il deducente ha esercitato per alcuni anni la professione di Maestro di Sci alpino in Calabria, senza peraltro essere iscritto all'Albo regionale, atteso che la Regione Calabria non aveva ancora istituito a quella data tale Albo; che allo scopo di definire la propria posizione l'interessato presentava, perciò, in data 6.3.2001 specifica istanza tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei Maestri di sci della Regione Molise; che il Collegio regionale Molise ha respinto tuttavia detta istanza, sul rilievo della presunta carenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L.r. 8.1.1996, n. 1.

Anche l'ulteriore richiesta di riesame formulata dal signor Audisio in data 17. 1.2002 e la successiva richiesta di iscrizione all'Albo della Regione Molise veniva respinta in via definitiva.

A sostegno dell'introdotta impugnativa l'interessato ha dedotto:

1) violazione dell'art. 5 della L. 8.3.1991, n. 81; eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta, carenza d'istruttoria e travisamento dei fatti;

2) violazione dell'art. 14 della L. 8.3.1991, n. 81; eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti poiché l'Amministrazione regionale avrebbe invocato gli artt. 5 e 19 della L.r. 1/96 per respingere l'istanza di iscrizione all'Albo regionale inoltrata dal ricorrente.

Il Collegio regionale dei Maestri di Sci non si è costituito in giudizio.

Nella imminenza della udienza pubblica di discussione il ricorrente ha prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.

All'udienza del 15.12. 2005 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Diritto 
DIRITTO

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l'illegittimità della deliberazione in questa sede impugnata sia con riferimento alla irretroattività delle sopravvenute disposizioni della legge quadro per la professione di Maestro di Sci, sia all'irragionevolezza di una scelta allegatamente discriminatoria, in quanto penalizzerebbe coloro che, pur in possesso di idoneo titolo abilitativo, provengono da una Regione sfornita di apposito Albo professionale, rispetto a chi - in presenza dei medesimi requisiti - proviene da Regione che si è, invece, dotata di tale Albo.

Sostiene, in proposito, l'istante di aver conseguito il titolo abilitativo all'esercizio della professione di Maestro di sci nell'anno 1982 ed ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Ardore (RC) nel 1990, anteriormente dunque all'entrata in vigore della L 8.3.1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Osserva al riguardo il deducente che sebbene la citata L. 81/91 abbia stabilito nuove regole, tra l'altro, per la professione di Maestro di Sci e, segnatamente, per il conseguimento della relativa abilitazione, tali disposizioni, tuttavia, dovrebbero valere esclusivamente con riferimento agli aspiranti nuovi maestri di sci e non già estendersi anche a coloro - come nel caso del ricorrente - che avevano conseguito il titolo nel previgente regime giuridico.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Rileva al riguardo il Collegio che alla stregua dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi) secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", la nuova disciplina sulla professione di Maestro di sci non può certamente trovare applicazione anche nei confronti di coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della stessa, avevano conseguito la prescritta abilitazione.

Sulla scorta delle suindicate coordinate ermeneutiche deve ritenersi perciò illegittima l'impugnata delibera 11.5.2002, con cui il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Molise ha respinto in via definitiva l'istanza dell'interessato, ostandovi, come detto, il visto principio di irretroattività della legge.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio possono peraltro restare integralmente compensate tra le parti.

PQM 
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Sezione Unica di Campobasso - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla la delibera 11.5.2002 del Consiglio Direttivo del Collegio regionale Molise dei Maestri di sci indicata in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza, che sarà eseguita dall'Amministrazione, è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Campobasso, il 15.12.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Calogero Piscitello Presidente

Alberto Tramaglini Consigliere

Antonio Massimo Marra Referendario estensore.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 GEN. 2006.