Sul diritto di mantenimento ed il tenore di vita pregresso


Sul diritto di mantenimento ed il tenore di vita pregresso

Pubblicata il 20/02/2013 in Diritto di Famiglia
Fatto 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.5.2006, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi B.A. e N. I. i quali avevano contratto matrimonio il (OMISSIS), ed ha posto a carico del primo un contributo per il mantenimento della consorte nell'importo mensile di Euro 500,00 e del figlio V., maggiorenne ma non autosufficiente, nella misura di Euro 1.400,00 mensili. La decisione è stata impugnata con rispettivi gravami dalle parti innanzi alla Corte d'appello di Roma che, confermato il rigetto delle reciproche domande d'addebito, con sentenza n. 32711 depositata il 28 luglio 2010,ne ha disposto parziale riforma. Ha infatti statuito l'aumento dell'importo dell'assegno divorzile attribuito alla N. alla cifra di Euro 1.000,00 mensili in considerazione della notevole disparità sia reddituale che patrimoniale tra i coniugi verificata alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata in causa.

Avverso questa decisione il Dott. B.A. ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi resistiti dall'intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Diritto 
MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare devesi dichiarare l'irricevibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della sua memoria difensiva, attestante l'iscrizione della N. al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano sin dall'anno 2005. Secondo il disposto dell'art. 372 c.p.c., il deposito dei documenti non prodotti nelle pregresse fasi è ammesse in questa sede nel solo caso in cui la produzione documentale riguardi la nullità della sentenza impugnata ovvero l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, profili ai quali non afferisce il documento indicato.

1.- Il ricorrente col primo motivo denuncia omessa motivazione in ordine al dissenso seppur parziale dalle conclusioni del c.t.u., segnatamente dai passi della relazione depositata nell'ottobre del 2003 e delle note di chiarimento depositate il 4.12.2003, attestanti i reiterati passaggi di notevole importo di denaro dai conti correnti intestati alla N. a quelli cointestati con le sorelle, casalinghe e prive di fonti personali di reddito, attestanti una disponibilità finanziaria di lire 965.457.000 nel 1999 con un picco di vecchie lire 1.301.169.0000, nonchè in ordine all'attribuzione alla predetta della metà di detti importi in Euro 250.000,00.

La controricorrente deduce l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del motivo.

Il motivo espone censura priva di pregio.

Premesso il puntuale riferimento alle risultanze emerse dalla relazione del c.t.u. in ordine alla ricostruzione dell'ammontare del reddito percepito rispettivamente dai coniugi, la Corte del merito, in difetto della prova rigorosa della provenienza delle somme depositate dai propri familiari, ha ragionevolmente ritenuto operante la presunzione "juris tantum" d'appartenenza alla N. per la metà dell'importo accertato. Trattasi di tessuto motivazionale che, seppur sinteticamente, illustra esaustivamente e puntualmente il percorso logico ed argomentativo che sorregge il dictum, ed è dunque 4 immune dal vizio denunciato.

2.- Il ricorrente col secondo motivo denuncia ancora vizio d'illogicità della motivazione nella parte in cui la decisione impugnata assume che la scelta della N. di collocarsi in pensione all'età di soli 49 anni, da cui è derivato un decremento delle sue entrate, non venne assunta in piena autonomia, ma venne invece concordata con esso ricorrente, all'epoca ancora convivente, in contraddizione con l'affermazione secondo cui la crisi del rapporto coniugale era all'epoca già in atto, essendosi l'incompatibilità fra i coniugi manifestata poco dopo la celebrazione del matrimonio. Assume infine che, accertata la precocità della crisi coniugale, non era suo onere fornire la prova, peraltro negativa, della sua contrarietà al pensionamento anticipate del coniuge che deve pertanto riferirsi a sua autonoma scelta.

La resistente chiede il rigetto del mezzo.

La decisione impugnata afferma in parte qua la non imputabilità della scelta del pensionamento anticipato da parte della N., non essendo provata volontà contraria del coniuge, ancora convivente, tenendo conto che comunque la separazione instaura un regime che tende a conserva quanto più è possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. Adeguatamente argomentando la sua conclusione, la Corte del merito si è uniformata al consolidato orientamento, che espressamente richiama (Cass. n. 18547/2006), secondo cui l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza dell'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che deve essere scrutinata in concreto, in relazione alla situazione individuale esaminata, e in questa prospettiva ha implicitamente negato l'attitudine al lavoro della N., in considerazione della sua età e dell'avvenuto pensionamento, avendone valutato la capacità lavorativa sulla base delle sue condizioni effettive. In logica e necessaria consecuzione ha ritenuto che la condizione attuale della predetta le impediva di mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza, data la verificata disparità economica tra le sue condizioni patrimoniali e retributive e quelle del coniuge. E' pertanto infondata la doglianza mossa sul punto dal ricorrente che, peraltro, sollecita questa Corte ad una diversa lettura della circostanza, confutandone in sostanza l'apprezzamento condotto in punto di fatto dal giudice d'appello.

3.- Col terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alle attitudini al lavoro della N. ed alla sua potenziale capacità di guadagno, o in subordine omessa pronuncia sulla circostanza.

La resistente deduce in replica l'infondatezza del motivo.

Il motivo espone censura priva di fondamento. Il dato istruttorio, assunto a fatto decisivo e asseritamente trascurato dalla Corte territoriale, si sostanzia nella mera allegazione dell'astratta attitudine al lavoro della N., desumibile dal suo titolo di studio e dalla residenza in Milano, città in cui notoriamente sarebbe agevole attivarsi per un proficuo lavoro, nelle intenzioni del ricorrente. Comprovata dal documento allegato alla memoria difensiva, la cui produzione si è in limine dichiarata irricevibile.

L'omessa disamina di quel dato è all'evidenza correlata alla sua estrema genericità, dunque alla sua inidoneità ad incidere sul giudizio che la Corte territoriale ha espresso in ordine all'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della N. sulla base della sua situazione individuale accertata, secondo quanto si è sopra riferito, alla stregua della sua età e dell'avvenuto pensionamento. La conseguente palese insussistenza del vizio denunciato comporta il rigetto del motivo.

4.- Il ricorrente denuncia infine violazione dell'art. 156 c.c., e vizio di omessa motivazione circa l'adeguatezza delle risorse di cui dispone controparte a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La resistente chiede il rigetto del mezzo.

Quest'ultima censura condivide la sorte di quella precedente.

La Corte territoriale, posti a confronto i rispettivi redditi dei coniugi, ha riscontrato notevole divario tra l'importo della pensione della N. e l'ammontare dello stipendio percepito dall'altro, desumendone l'inadeguatezza delle risorse di cui dispone la prima a mantenere il tenore di vita precedentemente goduto. L'approdo, sorretto da puntuale ed esaustiva motivazione che illustra con specificità le disponibilità dei coniugi poste a confronto, applica correttamente il principio secondo cui, nella controversia in oggetto, nel caso in cui il coniuge cui non è addebitabile la separazione adduca che il suo patrimonio ed i suoi redditi non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita, al fine di provvedere sull'assegno il giudice deve esaminare le esigenze del richiedente accertando e tenendo conto di tutte le risorse economiche del predetto e dell'onerato. In conclusione deve procedere ad un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni economiche e reddituali dei coniugi nel bilanciamento dei reciproci interessi, si da garantire il permanere del medesimo tenore di vita attraverso la corresponsione dell'assegno (per tutte Cass. n. 9915/2007n. 23051/2007).

Il risultato di questo bilanciamento attiene al merito e, in quanto nella specie risulta esaurientemente argomentato, non è sindacabile da parte di questa Corte.

Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM 
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio liquidandole nella misura complessiva di Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per il compenso, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013