Master di secondo livello, titoli di accesso e equipollenti


Master di secondo livello, titoli di accesso e equipollenti

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

L'art. 3, del DM n. 509/1999, stabilisce  "le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello".
Il Tar Lombardia ha rilevato come la norma sia chiara nell'individuazione dei titoli necessari per l'ammissione ai corsi post universitari in questione richiedendo il possesso della laurea per l'ammissione al master di primo livello e della laurea specialistica per l'ammissione ai master di secondo livello, con esclusione di equipollenza di altri titoli che, pur consentendo espressamente l’accesso a corsi di specializzazione (tra questi il Diploma ISIA) non per questo possono essere equiparati ad una laurea specialistica in quanto la norma non afferma il principio per il quale a tutti i corsi di specializzazione si accede con laurea specialistica.

Il T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. I - 30 giugno 2010 - n. 2677

FATTO
Con Bando del 19.02.02, il Politecnico di Milano, attivava un Master universitario in "Design Strategico, Innovazione e progettazione del sistema prodotto" della durata di 12 mesi (aprile 2002/aprile 2003), con ammissione "subordinata al superamento di una prova di selezione effettuata dalla Commissione di Master attraverso: valutazione del curriculum, test relativi ad abilità specifiche, colloquio individuale".
La ricorrente superata la selezione classificandosi al primo posto della graduatoria degli ammessi, produceva la documentazione richiesta e frequentava il corso per la sua intera durata (8 mesi presso la sede dell'Istituto e 4 mesi di stage, previsto presso aziende o studi professionali) conseguendo, altresì, una borsa di studio a copertura totale dei costi di partecipazione.
Al termine del corso, con il provvedimento impugnato, il Politecnico di Milano comunicava alla ricorrente che "a seguito delle verifiche amministrative effettuate sulla documentazione da Lei prodotta per l'iscrizione per l'anno 2002 al Master Universitario in oggetto...essendo stata rilevata la non idoneità, per l'ammissione al corso stesso, del titolo di studio" posseduto "si procede d'ufficio alla sua esclusione dall'immatricolazione al corso suddetto".
Con la medesima comunicazione veniva, altresì, rappresentato all'interessata che le sarebbe stata riservata al possibilità di richiedere al Direttore del Corso un attestato di frequenza relativo alle attività svolte.
La ricorrente gravava quindi gli atti in epigrafe specificati eccependo:
1. l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione ex dell'art. 7 della L. n. 241/190;
2. il difetto di motivazione relativamente alle ragioni di pubblico interesse sottese all'adozione del provvedimento impugnato che, incidendo sulla graduatoria già formata, ed in assenza di alcuna espressa riserva di verifica dei requisiti di ammissione, necessitava di una congrua motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese all'impugnata esclusione;
3. la violazione, sotto più profili, dell'art. 97 Cost., della L. n. 508/1999, della L. n. 341/1990, del DPR 162/1988 e, infine, del D. Lgs. n. 212/2002 in virtù del mancato riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio posseduto a quelli richiesti per l'ammissione al Master ;
4. il difetto di istruttoria e di motivazione sotto il profilo della mancata considerazione delle esperienze di settore che il bando, ai fini dell'ammissione, considerava equipollenti ai titoli di studio;
5. in via subordinata, l'erroneità della qualificazione del corso quale Master di secondo livello anziché di primo.
Il Politecnico di Milano, costituito in giudizio, eccepiva che il Bando, emanato con Decreto rettorale n. 15/AG del 05.03.02 qualificava il corso quale Master universitario di secondo livello, per il quale necessita il possesso della Laurea specialistica, mentre, il Diploma ISIA, posseduto dalla ricorrente, sarebbe equipollente alla Laurea di primo livello.
All'esito della pubblica Udienza del 27 maggio 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso, la ricorrente, in un primo tempo ammessa alla frequenza di un Master universitario di secondo livello, impugna la successiva esclusione, intervenuta al termine della frequenza del modulo formativo, per difetto del requisito di ammissione rappresentato dal possesso di idoneo titolo di studio, eccependo l'illegittimità dell'agire amministrativo tanto sotto il profilo procedimentale (omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria), quanto sotto il profilo sostanziale, rilevando come, tanto il titolo di studio posseduto, che il pregresso background professionale, integrassero quanto richiesto dal Bando per l'ammissione.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve rilevarsi come, ai sensi dell'art. 3, del DM n. 509/1999, "le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello".
La norma é, pertanto, chiara nell'individuazione dei titoli necessari per l'ammissione ai corsi post universitari in questione richiedendo il possesso della laurea per l'ammissione al master di primo livello e della laurea specialistica per l'ammissione ai master di secondo livello.
Nel rispetto della norma richiamata, l'Università, ha attivato un corso espressamente qualificato come " Master universitario di 2° livello" e la circostanza neutralizza le censure oggetto del quinto motivo di ricorso con il quale si tenta di accreditare la tesi che fosse un Master di primo livello.
La qualificazione del corso come Master di secondo livello, determina che il titolo di ammissione debba essere costituito dalla laurea specialistica e di ciè è ben consapevole parte ricorrente che tenta di accreditare la tesi in base alla quale il Diploma ISIA sarebbe equipollente alla laurea specialistica in quanto titolo che, a norma dell'art. 4, comma 1, della L. n. 508/1999 e dell'art. 4, comma 1, della L. n. 341/1990, consentirebbe l'accesso ai corsi di specializzazione.
L'art. 4, comma 1 della L. n. 508/1999, evidenzia al ricorrente, stabilisce che "i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 [ fra i quali figurano Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)] anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
L'art. 4, comma 1, della L. n. 341/1990, inoltre, stabilisce che "il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162"
La posizione sostenuta in ricorso non può essere condivisa in quanto se la norma, da un lato, è chiara nel prevedere che il Diploma ISIA consente l'accesso ai corsi di specializzazione, dall'altro, non afferma il principio per il quale a tutti i corsi di specializzazione si accede con laurea specialistica.
Il DM n. 509/1999, infatti, disciplinando l'accesso a detti corsi, all'art. 6, comma 4, prevede che "per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all' estero , riconosciuto idoneo Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3" .
La precisazione che, in punto di requisiti di ammissione, venga richiesto il possesso "almeno della laurea" ed il rinvio a successivi decreti ministeriali per la puntuale individuazione dei requisiti di accesso, testimonia come i corsi di specializzazione rappresentino una categoria eterogenea per l'accesso ai quali non necessariamente è richiesta al sola laurea specialistica (come, a titolo meramente esemplificativo, è richiesto per il conseguimento del Diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione di cui al DPR n. 162/1982)
Che la norma, in virtù del riferimento alla laurea senza ulteriori specificazioni, non si riferisca alla laurea specialistica è testimoniato dal successivo comma 6, che, in tema di ammissione ai corsi di dottorato, specifica espressamente che "per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all' estero e riconosciuto idoneo".
Infondato è, altresì, l'eccepito difetto di istruttoria in relazione alla mancata considerazione del pregresso background professionale che il Bando avrebbe previsto quale elemento di valutazione alternativo al titolo di studio.
La censura non può essere accolta in quanto fondata su di un requisito di partecipazione non contemplato dal Decreto rettorale di attivazione del corso.
Pare ricorrente, infatti, afferma che il corso sarebbe stato rivolto a "...laureati in Ingegneria, Architettura, Disegno Industriale ed Economia nonché, previa attenta valutazione, a candidati con un diverso background formativo ma dotati di una significativa esperienza di settore."
In realtà l'art. 4 "Requisiti di ammissione" del Decreto rettorale con il quale è stata bandita la procedura di selezione, si rivolgeva a "laureati in Architettura, disegno industriale e ingegneria che intendano potenziare il loro percorso professionale lavorando sul terreno di frontiera tra design e management. Sono ammessi al Master anche candidati le cui lauree siano considerate equipollenti dalla commissione giudicatrice" .
Nessun riferimento era contenuto relativamente a pregresse esperienze professionali.
L'accertato difetto dei prescritti requisiti di partecipazione neutralizza le censure oggetto dei primi due motivi di ricorso in quanto l'assenza di margini di apprezzamento discrezionale in capo all'ente universitario determina l'operatività dell'art. 21 octies della L. n. 241/1990 in base al quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Sussitono, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.