Responsabilità professionale: Giudizio probabilistico e perdita di chance


Responsabilità professionale: Giudizio probabilistico e perdita di chance

Pubblicata il 16/05/2012 in Diritto Civile

Tribunale sez. II Bari Data: 29/06/2004 ( ud. 03/06/2004 , dep.29/06/2004 )

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13/9/2000 la F. Impianti s.r.l. - premesso che in data 30/12/'91 l'ing. F. F., legale rappresentante della F. Impianti, aveva conferito all'avv. V. G. l'incarico di difendere la società nel giudizio promosso dal sig. S. G. innanzi al Pretore del lavoro di Bari, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento; che in data 17/5/2000 alla società erano stati notificati la sentenza n. .../'98 del Pretore del lavoro e precetto di pagamento dell'importo di L.256.631.161, oltre oneri previdenziali ed accessori, dovuti in favore del S.; che, richiesta al difensore, tramite altro legale, la documentazione relativa al procedimento, l'avv. G., con nota del 26/5/2000, aveva trasmesso gli atti e riconosciuto la propria responsabilità professionale per aver omesso ogni attività difensiva all'udienza di discussione del 21/5/'98; che dall'esame degli atti emergeva che l'avv. G. non aveva partecipato a numerose altre udienze, non aveva curato istanze istruttorie ed aveva fatto decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza; che l'esito negativo del giudizio era diretta conseguenza della violazione dei doveri di diligenza professionale; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'avv. V. G., per sentirne dichiarare la responsabilità professionale in relazione al giudizio indicato in premessa e condannarlo, a titolo di risarcimento danni, al pagamento delle somme dovute al S. in virtù della sentenza n..../'98 ed al rimborso delle spese relative al giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla società F. con ricorso del 5/7/2000, con vittoria di spese.

Costituitosi con comparsa del 2/11/2000, il convenuto chiedeva preliminarmente d'essere autorizzato a chiamare in causa le Generali Assicurazioni, con cui aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale.

Nel merito l'avv. G. contestava la dedotta responsabilità ed in ogni caso il nesso di causalità fra le denunciate omissioni e l'esito della controversia di lavoro, invocando il rigetto della domanda ed in subordine l'accoglimento per somma inferiore.

Disposta previa autorizzazione la richiesta chiamata, la società assicuratrice si costituiva con comparsa del 16/2/2001, contestando la domanda principale, nell'an e nel quantum, e la domanda di rivalsa, sfornita di prove ed in ogni caso infondata, non operando la copertura assicurativa per laresponsabilità professionale di corrispondenti o domiciliatari.

In subordine la società rilevava che il contratto assicurativo prevedeva il massimale di L.300.000.000, con scoperto pari ad 1/10 e con minimo assoluto di L.500.000.

La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti all'udienza del ..., innanzi trascritte, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata dall'attrice è in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'attore è tenuto a provare tanto il danno quanto il rapporto di causalità con l'insufficiente o inadeguata ovvero negligente attività del professionista.

Quanto al nesso eziologico, secondo il precedente e più rigoroso orientamento della Suprema Corte, la responsabilità del professionista ricorre allorché vi sia la prova del sicuro e chiaro evolversi positivo della situazione del cliente ed, in tema di responsabilità del legale, il sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e coltivata ( si vedano Cass. 17/1/'99, n.722; Cass. 28/4/1944, n.4044).

Di recente invece i giudici di legittimità, inquadrando tale responsabilità nell'ambito della "perdita di chance", hanno affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'individuazione del rapporto di causalità fra inadempimento del professionista e danno, non è necessaria la certezza morale dell'esito favorevole della situazione del cliente, essendo sufficiente la semplice probabilità d'un eventuale diversa evoluzione della situazione stessa ( cfr. Cass. sez.II, 7/8/2002, n.11901; Cass. 21/1/2000, n.632).

Conseguentemente è stata riconosciuta la responsabilità dell'avvocato, che nell'espletamento deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente, se, probabilmente ed applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause, esso non è stato raggiunto per sua negligenza (cfr. Cass. 6/2/'98, n.1286).

Ed ancora la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria è fonte di responsabilità ove si accerti la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe avuto, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale ( cfr. Cass. sez.II, 13/12/2001, n.15759).

Nella controversia in esame l'attrice ha dedotto, quali negligenze professionali del convenuto, la mancata comunicazione del deposito della sentenza, ai fini della spontanea ottemperanza al provvedimento ovvero della proposizione dell'impugnazione, la mancata partecipazione a numerose udienze, con conseguente impossibilità di avvalersi di mezzi istruttori determinanti per l'esito della vertenza di lavoro, ed il mancato deposito di note illustrative, rectius conclusive.

Dall'esame del fascicolo d'ufficio risulta che il terzo S. G. promosse nei confronti dell'odierna attrice, innanzi al Pretore del lavoro di Bari, impugnativa di licenziamento.

Nel relativo procedimento la società F., rappresentata e difesa dall'odierno convenuto e da altro difensore, si costituì tempestivamente, svolgendo allegazioni difensive ed articolando richieste istruttorie.

All'udienza del 30/3/'93, presenti i procuratori delle parti, il giudice adito ammise le richieste istruttorie delle parti, in specie le prove testimoniali dirette e contrarie.

La prova diretta richiesta dal convenuto a mezzo della teste L. F., venne espletata all'udienza del 5/12/'93, alla presenza dell'avv. G..

Di contro il convenuto omise di partecipare sia alla successiva udienza del 19/1/'94, nel corso della quale venne escusso, quale teste diretto ed a confutazione, il sig. N. G., e sia nelle cinque successive, rinviate per la rinunzia del ricorrente all'escussione degli altri testi.

Va tuttavia dato atto che l'avv. G., sostituito da altro collega, all'udienza del 14/11/'96 dichiarò di non aver mai accettato la rinuncia all'escussione degli ulteriori testimoni di parte ricorrente e ne invocò l'esame.

L'istanza fu però rigettata dal giudice, che ritenne la causa matura per la decisione e dette lettura del dispositivo all'udienza del 25/6/'98, in assenza dei procuratori della resistente.

Dai richiamati documenti si evince dunque che il convenuto non incorse in decadenze istruttorie, atteso che formulò specifiche istanze, accolte dal giudicante e partecipò all'espletamento della prova testimoniale diretta.

Quanto invece alla mancata escussione dei numerosi testi di parte ricorrente, l'odierna attrice non ha prodotto documenti, né offerto elementi probatori idonei a dimostrare la probabilità che dall'esame dei testi in questione, invero scelti dal lavoratore, sarebbe emersa la prova della legittimità del licenziamento.

Del pari non è sostenibile che la partecipazione all'udienza di discussione ed il deposito delle note conclusive avrebbero potuto ragionevolmente assicurare una decisione più favorevole, posto che tanto in sede di discussione che nella redazione degli atti conclusivi il procuratore richiama semplicemente gli elementi di fatto e di diritto già dedotti, che il giudicante deve in ogni caso vagliare con adeguata motivazione.

Per le stesse ragioni difettano allegazioni e prove della ragionevole probabilità dell'esito più favorevole per la parte dell'impugnazione, non proposta per negligenza del professionista..

A tale riguardo va peraltro osservato che l'applicabilità della più favorevole disciplina dei licenziamenti prevista dalla L. 604/'66 per le imprese con meno di 15 dipendenti - invero integrante nuovo addebito tardivamente dedotto oltre il termine del V comma dell'art.183 c.p.c., non è stata in ogni caso congruamente documentata, avendo l'attrice prodotto estratto non autentico del libro matricola, privo peraltro di riferimenti temporali al periodo controverso.

Deve di contro rilevarsi che il Giudice del Lavoro condannò la società F., oltre che alla reintegra nel posto di lavoro, alla corresponsione della retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso a quello della reintegrazione, con versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.

L'omessa comunicazione al cliente del deposito della sentenza, la cui pubblicazione fu portata a conoscenza del procuratore della parte con biglietto di cancelleria del 26/10/'98, ha quindi comportato la maturazione del diritto alla percezione delle retribuzioni maturate dalla comunicazione del deposito della sentenza sino alla notificazione del precetto di pagamento, indicate nell'intimazione in complessive lire 51.895.580 a fronte dell'importo complessivo di L.256.631.161.

Tale danno va imputato a negligenza del professionista, che, stante il notevole lasso di tempo decorso dalla lettura del dispositivo in udienza, ben avrebbe potuto e dovuto verificare presso la cancelleria l'avvenuto deposito della sentenza, peraltro regolarmente comunicato.

Risulta tuttavia dagli atti che avverso il precetto la società F. ha proposto due opposizion ai sensi degli artt. 615 e 618 c.p.c., iscritte ai nn. .../2000 e .../2001 R.G. del Tribunale di Bari, Sezione lavoro.

Le relative controversie sono state successivamente conciliate in sede giudiziale con verbale del 3/12/2001, in virtù del quale l'intimata ha offerto al S. la somma onnicomprensiva per retribuzioni arretrate, tredicesima mensilità, risarcimento danni, interessi legali e spese di L.115.000.000, accettata dal lavoratore.

La transazione ha quindi comportato il riconoscimento e la corresponsione del 45% del credito precettato.

Tenuto conto pertanto del credito accertato nella sentenza del 25/6/'98 e delle condizioni della conciliazione, il danno rinveniente dall'omissione della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza va congruamente stimato nella medesima percentuale del 45% e dunque nella misura di € 12.060,82 ( L.23.353.010), per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì della mora, 3/12/2001, al soddisfo e di € 6.141,18, per spese processuali dei procedimenti transatti, giammai contestate nel quantum..

In parziale accoglimento della domanda principale va dunque affermata la responsabilità professionale dell'avv. G. in ordine all'attività di rappresentanza e difesa dell'attrice nel procedimento iscritto al n..../'91 bis R.G. della Pretura del lavoro di Bari.

Conseguentemente il convenuto va condannato al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, liquidati in € 18.202,00, oltre agli interessi legali dal 3/12/2001 al soddisfo.

Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese fra l'attrice ed il convenuto per 1/3 e la condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese residue in favore dell'attrice, liquidate come da dispositivo.

Quanto all'azione di garanzia, dalla documentazione prodotta dal terzo è emerso che l'avv. G., in data 26/11/'97, stipulò presso l'agenzia di Matera della società assicuratrice "Generali A.G. s.p.a." polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale diavvocato o procuratore legale. Il contratto, di durata decennale ed operante per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, compresi quelli derivanti da comportamento colposo, prevedeva il massimale per sinistro di L.300.000.000, con scoperto di 1/10 e minimo assoluto di L.500.000.

La garanzia assicurativa deve dunque ritenersi operante per il danno patrimoniale innanzi accertato, ascrivibile per le ragioni espresse ad omissione colposa del professionista.

La terza chiamata va pertanto condannata a rivalere l'avv. G. di quanto questi verserà all'attrice a seguito dell'odierno giudizio, previa decurtazione dello scoperto di 1/10 ed all'integrale rimborso delle spese dovute all'attrice, ai sensi dell'art.1917 c.c..

Va concessa per legge la clausola di provvisoria esecuzione.

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con citazione del 13/9/2000, dalla F. Impianti s.r.l. nei confronti dell'avv. V. G., nonché sulla domanda di rivalsa da questi proposta nei confronti della Generali s.p.a., così provvede:

1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, previa affermazione della responsabilità civile dell'avv. V. G. in relazione al procedimento di lavoro iscritto al n..../91 bis della Pretura del Lavoro di Bari, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 18.202,00, oltre agli interessi legali dal 3/12/2001 al soddisfo;

2) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, dei 2/3 delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 5.169,08 di cui € 219,08 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e compensa fra le parti le spese residue, pari ad 1/3 delle somme di cui innanzi;

3) condanna la società Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante, a rivalere il convenuto di quanto questi erogherà all'attrice, per sorte capitale ed interessi, in virtù del punto 1) del presente dispositivo, previa decurtazione dello scoperto di 1/10, nonché al rimborso delle somme corrisposte all'attrice in virtù del punto 2) del presente dispositivo;

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva fra le parti.

Bari,3/6/2004

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 GIU. 2004