Equipollenza dei titoli conseguiti all’estero


Equipollenza dei titoli conseguiti all’estero

Pubblicata il 07/03/2012 in Diritto Scolastico

E' possibile il riconoscimento della formazione all' estero al fine di saldarla alla formazione in Italia previo riconoscimento, in tutto o in parte, del percorso formativo svolto all' estero ?

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un odontoiatra che aveva impugnato il l rigetto da parte del Ministero della Salute della richiesta di riconoscimento del periodo di formazione all' estero ai fini della "formazione complementare" professionalizzante.


TAR LAZIO sez. III
16 febbraio 2010 n. 2279


FATTO
Il ricorrente, che inizialmente aveva richiesto il riconoscimento automatico del titolo di "specializzato in chirurgia odontostomatologia", di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 409/1985, aveva replicato alla comunicazione dei motivi ostativi in data 13 luglio 2006 chiedendo, in subordine, almeno il riconoscimento dei periodi di formazione svolte all' estero al fine dell'abbreviazione del corso di studi relativo alla predetta specializzazione.
Con il presente gravame il ricorrente, laureatosi in odontoiatria del 2002, impugna il rigetto da parte del Ministero della Salute della richiesta di riconoscimento del periodo di formazione all' estero ai fini della "formazione complementare" professionalizzante.
Il ricorso é affidato alla denuncia della violazione dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 18-bis della legge 24 luglio 1985 n. 409; ecc. ecc.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato la quale ha confutato l'interpretazione della norma data dal ricorrente e ha concluso per il rigetto.
La difesa del ricorrente con memoria per la discussione, ha replicato alle argomentazioni di controparte ed ha insistito per l'accoglimento del gravame.
Chiamata all'udienza pubblica la causa è stata introitata dal Collegio per la decisione.

DIRITTO
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego del riconoscimento dei periodi formativi svolti all' estero che sommerebbero a suo dire a 120 crediti formativi universitari conseguiti nel Regno Unito e 70 crediti formativi in Olanda, per una durata complessiva che comunque sarebbe non inferiore a quella triennale del corso di specializzazione in odontostomatologia in Italia.
In particolare il Ministero avrebbe dovuto considerare:
- il diploma post-laurea di " Master of Science" in odontoiatria rilasciato dalla Cardiff University nel Regno Unito;
- l'attestazione del policlinico universitario di Cardiff della formazione quale interno part-time;
- l'attestazione di aver svolto il programma post-laurea teorico e clinico in chirurgia odontostomatologica e chirurgia in plantare presso l'Università di Njjmagen in Olanda;
- il certificato del policlinico dell'Università di Università di Njjmagen che attesta l'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro presso il dipartimento di chirurgia odontostomatologica e maxillofacciale dell'ospedale;
- il certificato di frequenza del corso post laurea di implantologia per odontoiatri;
- l'autorizzazione del Rettore del 30 gennaio 2006 a frequentare la clinica odontoiatrica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Avverso l'atto impugnato, il ricorrente deduce due capi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente con cui si denuncia la violazione dell'articolo 18-bis, commi 1 ter ed 1 quater, della legge 409/1985.
___ 1. In una prima prospettazione si lamenta l'erroneità dell'affermazione del Ministero per cui, per ottenere il riconoscimento richiesto, avrebbe dovuto essere necessario il titolo di Odontoiatra Specialista, conseguito all' estero . L'articolo 18 bis, consentirebbe, nel caso in cui non sia possibile il riconoscimento per corrispondenza tabellare dei titoli, la possibilità del riconoscimento della formazione all' estero al fine di saldarla alla formazione in Italia previo riconoscimento, in tutto o in parte, del percorso formativo svolto all' estero ad integrazione della "formazione complementare".
In tali casi, i cittadini degli Stati membri potrebbero ottenere il riconoscimento-- in tutto o anche solo in parte -- di diplomi, certificati o altri titoli di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza (articolo 1-ter citato) previa la discrezionale valutazione da parte del Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, del "contenuto", della "durata", e della riconducibilità "alla specializzazione per la quale intendono concorrere"; della formazione estera certificata (comma 1- quater citato).
Per cui il percorso formativo complessivo sarebbe abbreviato in relazione alla formazione fatta all' estero . In base al comma 1-quater il riconoscimento comporterebbe che, per il conseguimento della specializzazione, sia sufficiente che in Italia si faccia solo la "formazione complementare".
___ 2. Con il secondo motivo si lamenta l'irragionevolezza e l'illogicità dell'interpretazione del Ministero che si risolverebbe in una interpretazione abrogativa della norma del 18-bis: se fosse necessario aver già conseguito all' estero il titolo di "Odontoiatra Specialista" si potrebbe chiedere direttamente il riconoscimento automatico del titolo estero se i titoli sono assimilabili; se invece tale titolo non avesse alcuna corrispondenza con la formazione nazionale sarebbe comunque inutile a far conseguire il titolo in Italia.
In tale prospettiva la norma del 18-bis finirebbe per non trovare mai applicazione in Italia, come dimostra anche il caso in esame: se il ricorrente avesse già conseguito nel Regno Unito o in Olanda il titolo di odontoiatra o un altro titolo assimilabile, avrebbe infatti avuto diritto al riconoscimento per equipollenza del predetto titolo, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 409/1985 o ai sensi dell'articolo 18 bis comma 1 della stessa, e non avrebbe avuto bisogno di "formazione complementare". La norma in questione avrebbe proprio la finalità di favorire gli scambi professionali nell'ambito europeo.
In conclusione il Ministero avrebbe dovuto, come prescriverebbe il comma 1-quater cit., valutare il contenuto, la durata della formazione all' estero risultante dalla documentazione allegata all'istanza del dottor A. e poi determinare di conseguenza, la "formazione complementare" in Italia ritenuta necessaria.
L'assunto è fondato nei sensi che seguono.
L'art. 18-bis della 24 luglio 1985 n. 409 (nel testo modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277) prevede:
-- al primo comma, il riconoscimento "per equivalente" dei "... diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati... ". Tali titoli possono essere "... riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati" (norma aggiunta dall'articolo 3 del D.LGS. 2 maggio 1994, n. 353);
-- al comma 1-bis" poi prevede la possibilità dei "... cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, ....." di concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti";
-- al comma 1-ter la possibilità dei "... cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione, di cui al comma 1, istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere....." di richiedere ed .......- ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria";
-- al comma 1-quinquies che la decisione venga "... pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare".
In primo luogo si deve osservare che, di fronte alla specialità della disciplina che abbraccia sia profili di carattere sostanziale che profili di carattere procedimentale, del tutto inconferente appare il riferimento al differente ambito dei Master universitari di primo e di secondo livello, operato dall'Amministrazione.
È infatti evidente dal tenore letterale della norma e dalla sua collocazione sistematica, che la disposizione tende a favorire il recupero di esperienza estere, ed al contempo a garantire la serietà e la completezza della specializzazione.
Ha dunque ragione il ricorrente quando afferma che, del tutto erroneamente, il Ministero interpreta la norma limitandone la portata ai soli casi di soggetti già muniti di specializzazione (in odontoiatria) che intendano avvalersi della formazione solo al limitato fine di conseguire in Italia un'altra specializzazione (es. in ortodonzia).
Come visto la norma nel suo riferimento al "... possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione" ed alla possibilità di riconoscimenti anche parziali non intende assolutamente richiedere il necessario "previo possesso" della specializzazione, perché in tale caso effettivamente la novella del 2003 sarebbe svuotata di ogni reale portata innovativa.
Il comma invece intende manifestamente fare riferimento ad un'amplia, ed indistinta serie di titoli formativi -- tutti accomunati dal fatto che ciascuno di essi è riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere..." che possono essere utilizzati al fine di "... ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti ..." tenendo "... conto della eventuale esperienza professionale e della formazione, supplementare e continua, in odontoiatria.
In altre parole il procedimento amministrativo in esame è segmentato in:
-) una prima fase di valutazione del livello delle esperienze formative all' estero in comparazione con lo standard formativo delle nostre scuole di specializzazione;
-) in una seconda fase di specificazione della eventuale "formazione complementare".
E ciè è provato direttamente dalla formulazione del successivo comma 1-quater per cui il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, deve valutare in concreto, caso per caso, rispettivamente "il contenuto" (e cioè il livello scientifico) delle attività di formazione professionale del richiedente e "la durata della formazione" vale a dire in che misura o proporzione le attività effettuate possono effettivamente essere ritenute utili e imputate, in conto credito formativo, al fine del loro riconoscimento per il conseguimento del titolo di specializzazione italiano.
Una volta esaurita tale fase il comma espressamente prevede che l'amministrazione deve in conseguenza determinare "la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può indicare presso quale Università" effettuare la formazione complementare.
Ogni altra interpretazione è estranea al dato normativo. In definitiva il legislatore ha voluto tutelare direttamente la serietà delle specializzazioni ottenute con il ricorso a percorsi formativi stranieri, attraverso il conferimento all'Amministrazione di un amplissimo potere discrezionale di valutare in concreto la serietà, la validità e l'entità dei percorsi formativi nei singoli casi.
Sotto altro profilo la norma si pone altresì nella scia dei meccanismi diretti a favorire i processi di integrazione delle esperienze scientifiche e professionali all'interno dell'Unione Europea.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l'effetto deve essere pronunciato l'annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio, tuttavia, in considerazione della relativa novità della questione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):
1. accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
2. Spese compensate.