Concordato continuità con riserva e pagamento dei creditori strategici (Tribunale Modena 29 maggio 2013)


Concordato continuità con riserva e pagamento dei creditori strategici (Tribunale Modena 29 maggio 2013)

Pubblicata il 01/06/2013 in Diritto delle Imprese

Non può essere autorizzato il pagamento dei fornitori definiti essenziali nel concordato cd "con continuitò aziendale" di cuio all'art. 182 quinques quando dalricorso non presentato con riserva non sia possibile qualificare il prospettato concodato come caratterizzato dalla continuità aziendale.

Il concordato può definirsi in continuità aziendale, tra l'altro, se sussistono determinati presuopposti di sostenibilità del piano che debbono essere attestati da un professionista unicamente alla convenienza della soluzione per i creditori; è scarsamente comprensibile, tuttavia, come possano ricorrere tali condizioni in una fase in cui per definizione un piano non deve essere  ancora depositato e quindi non vi può essere un'attestazione che quello avvalori; Se dunaue non si vuole affidare la giustificazione della violazione del principio della par condicio creditorum alla sola prospettazione del debitore è necessario che vi sia un piano non solo abbozzato ma sufficientemente definito nelle sue linee portanti, un apprezzabile stato di avanzamento della sua plausibilità, per esempio, sotto il prodilo del raggiungimento degli accordi che lo debbono rendere operativo, un'attestazione che, pur a fronte della non definitività del piano stesso, ne sancisca la corretta formulazione e la maggior convenienza per i creditori.

Si tratta all'evidenza di condizioni difficilmente riscontrabili nella fase iniziale di procedimento di domanda di concordato con riserva e certamente insussistenti nella fattispecie in cui di un piano non vi è traccia e l'attestatore non si è pronunciato sulla sosteibilitò, sotto il profilo finanziario, dell'enunciata prospettiva di continuità aziendale.