assegno di mantenimento e decorrenza della prescrizione


assegno di mantenimento e decorrenza della prescrizione

Pubblicata il 21/05/2014 in Diritto di Famiglia

Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto:

"Dica l'Ecc.ma Corte se la Corte di appello, dichiarando l'intervenuta prescrizione dell'intero credito in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e della corrispondente domanda proposta dall'appellante, in una situazione nella quale:

a) nel primo grado del giudizio la prescrizione era stata opposta limitatamente alle somme dovute per il mantenimento del figlio e non anche per il mantenimento della coniuge, e la pronuncia di rigetto dell'opposizione era stata emessa con specifico riferimento all'eccezione e alla domanda così come proposta;

b) con l'atto di appello era stata formulata dall'appellante domanda di accertamento e dichiarazione di "avvenuta estinzione per prescrizione" della totalità del credito vantato dalla coniuge "in proprio e per conto " del figlio, eccependosi la prescrizione per la totalità del credito;

c) l'appellata aveva eccepito l'inammissibilità per novità dell'eccezione e della domanda relative alla quota del credito imputata alla coniuge, sia incorsa nella violazione dell'art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2938 c.c., artt. 99112 e 342 c.p.c., in applicazione dei quali avrebbe invece dovuto dichiarare l'inammissibilità per novità dell'eccezione per il mantenimento della coniuge e della relativa domanda.

2.2 - La censura è infondata, in quanto le premesse in base alle quali la doglianza, ed il relativo quesito di diritto, sono articolate, non corrispondono alla reale situazione processuale come correttamente interpretata dalla corte distrettuale. Risulta invero dall'esame degli atti processuali, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente a precetto nel primo grado del giudizio riguardava l'intero credito vantato dall'odierna ricorrente.

Invero, evidentemente prefigurandosi il B. il rilievo inerente alla sospensione di cui all'art. 2941 c.c., aveva precisato che detta sospensione -per altro rilevabile anche d'ufficio - "in ogni caso" non era destinata ad operare per la quota di mantenimento del figlio:

detta puntualizzazione acquista significato soltanto ove si acceda alla tesi, recepita dalla Corte di appello nel delimitare l'ambito di operatività dell'eccezione sollevata dall'opponente sin nel primo grado di giudizio, secondo cui la dedotta fattispecie estintiva riguardava l'intero credito vantato dalla V.. Nessuna violazione dell'art. 345 c.p.c., è pertanto ravvisabile nella mera riproposizione, in grado di appello, di un'eccezione ritualmente sollevata - con la medesima estensione qualitativa e quantitativa - già nel corso del primo grado del giudizio.

3 - Con il secondo motivo si sostiene che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla V., in quanto moglie separata del debitore, sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 2941 c.c., n. 1.

3.1 - Viene indicato il seguente quesito di diritto:

"Dica l'Ecc.ma Corte, vista la fattispecie, nella quale il coniuge separato ha spiegato opposizione all'azione esecutiva avviata dalla consorte per il pagamento di crediti per il contributo al mantenimento posto a suo carico con verbale di separazione consensuale, proponendo eccezione di prescrizione, e la creditrice ha controeccepito la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, e nella quale la Corte di appello d Torino ha dichiarato prescritto il credito ritenendo inapplicabile l'art. 2941 c.c., n. 1, se costituisca violazione dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 2941 c.c., n. 1, l'assunto della Corte di appello secondo cui l'operatività della sospensione per i crediti per mantenimento sarebbe da escludere in caso di separazione, sostenuto dalle seguenti ragioni:

a) essere l'art. 2941 c.c., n. 1, preordinato alla tutela dell'unità familiare allo scopo di impedire l'acquisto per usucapione per conseguire il risultato vietato dall'art. 781 c.c., ormai non più in vigore;

b) essere i rapporti obbligatori derivanti dalla separazione equiparabili a quelli derivanti dal divorzio, e perciò non assistibili dall'art. 2941 c.c., n. 1, siccome originati dalla crisi familiare e dall'intervento giudiziale, contrastante, quest'ultimo, con le normali dinamiche famigliari;

c) essere contraddittorio ricondurre le obbligazioni derivanti dalla separazione, in quanto fonte di reciproche obbligazioni, a una disciplina (la sospensione della prescrizione) concepita invece a tutela dell'unita familiare, mentre, ad avviso della ricorrente, l'applicabilità dell'art. 2941, n. 1, avrebbe dovuto essere riconosciuta in applicazione del dettato normativo che prevede la sospensione della prescrizione tra coniugi senza fare eccezione per il caso di separazione".

3.2 - La censura è infondata, ragion per cui deve rispondersi negativamente al proposto quesito di diritto.

3.3 - L'orientamento invocato dalla ricorrente risale alla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 1976 e alla decisione di questa Corte del 23 agosto 1985, n. 4502, sostanzialmente fondate sul tenore letterale della norma di cui all'art. 2941 c.c., n. 1, e sul rilievo che il regime di separazione dei coniugi comporta una mera attenuazione e non l'elisione del vincolo scaturente dal matrimonio. In particolare, è stato posto in evidenza, da un lato, il dato formale, da interpretarsi in maniera rigorosa, dall'altro, il "favor matrimoni", con il quale la sospensione della prescrizione ben si armonizzerebbe, consentendo ai coniugi "di attendere il raffreddamento delle tensioni, senza esasperarle co la proposizione di domande giudiziarie sotto la spada di Damocle della prescrizione".

Per il vero, nella stessa decisione, pur relegandole in una prospettiva "de iure condendo", si rilevava che le osservazioni della parte ricorrente, la quale sosteneva che la "ratio" della sospensione in parola fosse compatibile unicamente con la pienezza del vincolo coniugale, in qualche misura corrispondessero alle emergenze della realtà sociale, in base alle quali poteva affermarsi che la separazione fosse diventata "l'anticamera del divorzio più che un momento di riflessione e ripensamento prima di riprendere la vita di coppia".

3.4 - A giudizio della Corte l'evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale consentono di confermare la tesi sostenuta dalla Corte territoriale.

3.5 - Deve in primo luogo osservarsi che l'esistenza di una chiara formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare l'interpretazione all'elemento letterale, occorrendo altresì che il senso reso palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, non si ponga in contrasto con argomentazioni logiche sull'intenzione del legislatore (Cass., 5 aprile 1979, n. 1549).

Deve anzi aggiungersi che, essendo da tempo divenuto del tutto desueto il noto canone "in claris non fit interpretatio", l'art. 12 preleggi, laddove stabilisce che nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale, poichè evidenzia, attraverso il riferimento "all'intenzione del legislatore" un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema.

Il dualismo, irrisolto dall'art. 12 preleggi, tra lettera "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e spirito, o "ratio" "intenzione del legislatore" è stato invero sciolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti attraverso la "svalutazione" del primo criterio, rilevandosi l'inadeguatezza della stessa idea di interpretazione puramente letterale. Sotto altro profilo, mette conto di richiamare come l'interpretazione della legge debba e possa avere anche una funzione evolutiva ed adeguatrice, nel cui ambito ben può realizzarsi un risultato di tipo restrittivo, nel senso di ritenere, con riferimento al caso in esame, che la norma contenuta nell'art. 2941 c.c., n. 1, si riferisca alla vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale.

3.6 - Di tale esigenza adeguatrice questa Corte si è già resa interprete in due decisioni, opportunamente richiamate dalla Corte territoriale, nelle quali, pur non affrontandosi espressamente il tema della sospensione del termine prescrizionale, esplicitamente si afferma che "In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e perio-diche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento" (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975;

Cass., 5 dicembre 1998, n. 12333).

3.7 - In effetti, il trattamento indifferenziato delle ipotesi concernenti la prescrizione di diritti di natura post-matrimoniale e di azioni esercitate fra coniugi separati trova la sua giustificazione nel fatto che in entrambi i casi i diritti e le azioni esercitate non solo scaturiscono dalla crisi coniugale, ma trovano di regola il loro fondamento in pronunce giurisdizionali conclusive di controversie già intercorse fra le stesse parti.

Prescindendo dall'ormai superata ed anacronistica "ratio" concernente le azioni reali, e consistente nella finalità di evitare, attraverso l'usucapione, che fosse aggirato il divieto, ormai insussistente, di donazione fra coniugi, appare comunque contraddittorio rinvenire la stessa "ratio" nelle diverse ipotesi delle azioni esercitabili fra coniugi non separati e non, in quanto, mentre nel primo caso appare giustificata la riluttanza ad esperire azioni giudiziarie nei confronti del coniuge convivente, così turbando l'armonia familiare, nel secondo, non solo all'armonia - laddove si prescinda da una eventuale riconciliazione, in realtà abbastanza rara - è subentrata una situazione di crisi conclamata, ma, proprio nell'ambito di essa, sono state necessariamente esperite le azioni giudiziarie correlate alla crisi coniugale. Deve anzi porsi in evidenza come negli ultimi anni l'evoluzione del quadro normativo e l'elaborazione giurisprudenziale (si pensi alla responsabilità endo-familiare) abbiano favorito l'accrescersi delle azioni giudiziarie relative alla soluzione di controversie correlate alla crisi familiare, cui ha fatto riscontro, anche sotto il profilo procedurale, un significativo processo di unificazione dei termini e delle modalità di esperimento delle azioni relative alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili.

3.8 - Laddove, poi, veniva richiamata la mera attenuazione, nel regime di separazione, del vincolo matrimoniale, non sembra che si sia considerato come, al tenue filo della speranza di una riconciliazione, siano da contrapporre effetti di natura giuridica che in realtà depongono nel senza di una sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo stesso.

Non rileva, invero, soltanto il venir meno della convivenza, circostanza già di per sè non ostativa all'instaurazione fra coniugi separati di azioni giudiziarie, che di certo, come già rilevato, non possono determinare una crisi familiare già conclamata, quanto la sopravvenienza alla separazione di rilevanti conseguenze di natura giuridica, tali da consentire una sostanziale assimilazione alla situazione che caratterizza gli ex coniugi, come il venir meno della presunzione di paternità ove la nascita di un figlio intervenga dopo il decorso di trecento giorni, ovvero la sospensione degli obblighi della fedeltà (Cass., 17 luglio 1997, n. 6566) e di collaborazione.

In generale, deve rilevarsi che l'interpretazione che qui viene accolta della norma contenuta nell'art. 2941, n. 1, sia da inquadrarsi nel generale e progressivo fenomeno di valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto al principio della conservazione dell'unità familiare che per lungo periodo si è imposta come elemento fondante dell'interpretazione delle norme e dell'individuazione dei principi posti a fondamento del diritto di famiglia.