Diritto delle Imprese


La sentenza 1521/2013 delle sezioni riunite in materia di Concordato Preventivo chiarisce i poteri del giudice di sindacato sulla fattibilità del piano e l'interdipendenza tra procedure di Concordato e Fallimento

Pubblicata il 01/02/2013 in Diritto delle Imprese
Le sezioni riunite chiariscono i poteri del giudice di sindacato sulla fattibilità del piano e l'interdipendenza tra procedure di Concordato preventivo e Fallimento.\r\nLa sentenza anzitutto chiarisce che, quando si tratti di proposta concordatizia con cessione di beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente “l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore”, salva l’assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (Cass. 11/13817), La sentenza poi precisa che è comunque necessaria l’indicazione della percentuale offerta, a pena di inammissibilità per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto della proposta e che la proposta “può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento)” (pagina 46). Queste indicazioni quindi devono essere previste nel ricorso.\r\nLa corte poi affronta compiutamente la problematica dei limiti del Giudice sul controllo sulla "fattibilità" del piano.\r\n\r\nLa sentenza stabilisce che il tribunale non può, nella verifica dei presupposti di ammissibilità, accertare la veridicità dei dati aziendali e/o la fattibilità del piano, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 l.fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito, per cui il giudice si deve limitare a riscontrare che la relazione di fattibilità dell’attestatore sia in grado o meno di svolgere correttamente la sua funzione ovverosia di fornire gli elementi di valutazione ai creditori.\r\n\r\nLa corte precisa che il controllo del giudice sulla fattibilità del piano è limitato alla fattibilità “giuridica” con esclusione di quella “economica”, il cui sindacato è riservato in via esclusiva ai creditori.\r\nE si chiarisce che la fattibilità “giuridica” consiste nel potere/dovere del giudice di dichiarare l’inammissibilità della proposta “quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili”.\r\nChe avviene quando, ad esempio, il debitore programmerebbe di adempiere la proposta utilizzando contratti nulli ovvero (è l’esempio della corte) “la programmata cessione di beni di proprietà altrui”.\r\nQuindi, ad esempio, il Tribunale non potrebbe mai, in ipotesi di ritenuta “sopravvalutazione” di un cespite patrimoniale perché in questo caso il sindacato (ed il relativo rischio) è a carico del ceto creditorio in sede di votazione.\r\nSolo ai creditori è rimessa ogni decisione sul contenuto economico della proposta, sia sotto profilo della verosimiglianza dell’esito e sia su quello della sua convenienza.\r\n
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